Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 701 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SINALUNGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale rifor della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, esclusa la circostanza aggravant di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen. rispetto al delitto di cui all’art. cod.pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiNOME pena inflitta a COGNOME NOME in anni 1, mesi 11 e giorni 10 di reclusione e e 493,33 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2.Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione lamentando con un unico motivo, il vizio motivatorio ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. p
3.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo d un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica anali delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
La Corte di merito, infatti, ha fornito un’adeguata e logica motivazione laddove h evidenziato che i beni di cui l’imputato si era impossessato, sia nel caso del ten furto sia nel caso del furto consumato, per loro intrinseca natura non consentivan di ipotizzare un lucro di particolare tenuità (trattasi in particolare di 2 pc por 3 tablet, un cavo di alimentazione e 1 carta bancomat).
4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes . processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ‘ ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
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