Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49671 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VICENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; per le parti civili, l’AVV_NOTAIO, che h concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando nota spese; per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 25/01/2022, il Tribunale di Brescia dichiarò NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili del reato di tentato sequestro di persona ai danni di NOME COGNOME (al quale COGNOME si presentava falsamente come tale COGNOME, fissando un appuntamento presso un casello autostradale con il pretesto di essere interessato alla conclusione di un affare e predisponendo all’interno di un furgone noleggiato una sedia e un asciugamano destinato a imbavagliare la vittima, non essendosi verificato l’evento per la denuncia di NOME COGNOME) e li condannava alla pena di anni 2 di reclusione e al risarcimenti dei danni a favore della parte civile.
Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza deliberata in data 07/03/2023, ha applicato a COGNOME le circostanze attenuanti generiche, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni 1 e mesi 6 di reclusione, ha applicato a entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena e la non menzione, riducendo la provvisionale stabilita dalla sentenza di primo grado e confermando nel resto detta sentenza.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia (nonché avverso l’ordinanza più oltre indicata) hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto e attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia nullità dell’ordinanza del 30/11/2022 in relazione agli artt. 603, comma 2, e 495, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di acquisire la documentazione, allegata all’atto di appello, relativa al cellulare utilizzato per i contatti tra i ricorre segnatamente, il verbale di estrapolazione dei dati sottoscritto da Carabinieri, mai accluso al fascicolo del dibattimento e a quello del P.M., acquisizione decisiva, poiché con gli sms del cellulare risultato in uso agli imputati COGNOME aveva concordato l’appuntamento con i ricorrenti e poi comunicato di essere in ritardo, il che rileva ai fini dell’invocata desistenza da parte degli imputati esclusa dalla Corte di appello sull’erroneo assunto che essa richiedeva il consenso delle parti.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 120 e 605, cod. pen., dell’art. 78 cod. proc. pen. e dell’art. 162-bis d.lgs. 10/10/2022, n. 150. La richiesta di rinvio a giudizio contestava agli imputati il delitto di tenta
sequestro di persona a scopo di estorsione e all’udienza preliminare del 30/05/2018 la parte civile si costituì in relazione a tale imputazione, ma nella stessa udienza il p.m. modificò l’imputazione in quella di tentato sequestro di persona e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato, quest’ultimo, per il quale il G.U.P. emise sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela. La parte civile non ha modificato la propria costituzione e, con il d. Igs. n. 150 del 2022, anche il sequestro di persona è divenuto procedibile a querela, il cui difetto non può essere surrogato dalla costituzione di parte civile intervenuta per un fatto diverso da quello indicato nel decreto di citazione a giudizio.
2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 56 e 605 cod. pen., nonché travisamento della testimonianza del sottoufficiale dei carabinieri COGNOME in ordine all’accertamento effettuato al casello di Brescia degli imputati, alla comunicazione della persona offesa di un forte ritardo e alle dichiarazioni rese da COGNOME il 27/03/2017. La sentenza impugnata non ha accolto le deduzioni proposte con l’appello sostenendo che, in prima battuta, COGNOME non aveva dichiarato di voler desistere e che la desistenza era intervenuta solo con l’intervento dei carabinieri, ma l’imputazione contesta il reato fino al 02/02/2017 e, nell’interrogatorio citato, COGNOME ha riferito che COGNOME gli aveva detto di rinviare l’operazione a data successiva, essendo sufficiente che fissasse telefonicamente l’appuntamento con la persona offesa. La Corte di appello ha errato nel valorizzare l’espressione di COGNOME di sentirsi liberato dall’intervento dei carabinieri e quando ha affermato che il fatto che lo stesso COGNOME fosse uscito dal parcheggio vicino al casello di Brescia non significa che avesse deciso di rientrare in autostrada, così omettendo di considerare quanto riferito dal sottoufficiale COGNOME, ossia che l’uscita dal casello per portarsi al parcheggio era avvenuta da parte dei coimputati alle 11,26 e alle 11,27, ossia pochissimi minuti prima che COGNOME venisse fermato mentre si apprestava a rientrare nel casello autostradale, tanto più che il messaggio di COGNOME che comunicava il suo ritardo risaliva alle 10,57. Pertanto, la sosta è durata pochissimi minuti e i due coimputati non hanno gironzolato per mezz’ora essendo usciti dal casello autostradale per portarsi al parcheggio verso le 11,30, sicché le risultanze documentali e l’accertamento di COGNOME impediscono sul piano logico di sostenere che l’evento delittuoso non si sia verificato unicamente per l’intervento dei carabinieri. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 56 e 605 cod. pen. in ordine alle modalità di esecuzione, a fronte delle dichiarazioni del teste COGNOME che ha descritto la zona come molto frequentata, sicché erroneamente la sentenza impugnata postula una . ricostruzione dello stato dei luoghi diversa da
quella descritta, dalla quale consegue l’impossibilità di porre in esecuzione un disegno criminoso, tanto più che è stata provata l’esistenza di una videocamera di sorveglianza pubblica nel parcheggio, sicché erroneamente sono stati valorizzati, ai fini del giudizio di idoneità, solo i mezzi asseritamente predisposti dagli imputati, non considerando le circostanze di tempo e di luogo.
2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche a favore di COGNOME.
2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza dell’art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata, non avendo motivato sul significativo scostamento dal minimo edittale.
La difesa della parte civile ha fatto pervenire una memoria con la quale conclude per la conferma della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRMO
I ricorsi non meritano accoglimento.
Il primo motivo deve essere rigettato.
In premessa, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636); infatti, se è censurata l’applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
Ora, come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).
Nel caso di specie, l’acquisizione della consulenza tecnica e dei relativi allegati tra i quali, in particolare, il verbale relativo all’operazione di estrapolazione dei dati del 17/02/2017 era funzionale, secondo quanto dedotto dall’atto di appello, a comprovare che era stato COGNOME a fissare il luogo dell’incontro e che lo stesso COGNOME aveva poi comunicato, con un secondo sms, di essere in ritardo di un’ora. La sentenza impugnata, però, non esclude affatto la circostanza che il luogo dell’incontro fosse stato indicato da COGNOME, ma, anche dando per accertato tale dato, ne evidenzia la non decisività, posto che esso non dimostra che gli imputati avrebbero accettato qualsiasi luogo indicato da COGNOME, laddove se il luogo non fosse stato il casello autostradale, non si vede come NOME COGNOME avrebbero potuto conoscerlo e riferirlo ai Carabinieri la sera prima. Quanto al ritardo di COGNOME, la sentenza impugnata non esclude, ma sottolinea che nelle prime dichiarazioni di COGNOME, alle quali è riconosciuto maggior credito di quelle di segno diverso rese successivamente, non si faceva alcun cenno a un ritardo come causa di interruzione del sequestro, causa indicata nell’intervento dei Carabinieri. I rilievi che precedono rendono dunque ragione della non decisività degli elementi oggetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e, quindi, dell’infondatezza del motivo.
3. Anche il secondo motivo non è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riqualificazione del reato contestato (alla quale è assimilabile la modifica dell’imputazione da parte del p.m. intervenuta nel caso di specie) non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, purché il fatto sia rimasto qualificato quale illecito penale anche al momento della pronuncia delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 6, n. 27087 del 19/04/2017, Fiorenza, Rv. 270400; conf. Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013, Cordaro, Rv. 255598), sicché del tutto legittimamente alla parte civile è stata riconosciuta tale qualifica nel corso del processo (e non risulta che i ricorrenti l’abbiano mai contestata).
Ciò premesso, va ribadito che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d’ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 – 01). Il che rende ragione dell’infondatezza del motivo.
Peraltro, la difesa della parte civile ha depositato rituale querela presentata nel termine di cui all’art. 85, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, il che supera comunque le deduzioni dei ricorrenti.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha sottolineato che, nelle sue prime dichiarazioni confermate in sede di interrogatorio, COGNOME aveva riferito che era in atto un tentativo di sequestro interrotto dall’intervento dei carabinieri, senza far alcun accenno al ritardo di COGNOME all’appuntamento concordato con lo stesso COGNOME (alias COGNOME), versione poi ritrattata in termini ritenuti dai giudici di merito non credibili, anche alla luce dei plurimi, eterogenei elementi valorizzati dalle conformi sentenze di merito (le dichiarazioni di NOME COGNOME, che i coimputati avevano cercato di coinvolgere nel progetto criminoso, dalla stessa poi denunciato ai carabinieri; le risultanze acquisite dalla pattuglia dei carabinieri sul furgone, ossia una sedia in metallo pieghevole, un asciugamano, una radio ricetrasmittente e un telefonino, sul quale poi furono svolti ulteriori accertamenti, il furgone che era stato indicato come strumento per rinchiudere COGNOME la sera prima), elementi che corroboravano la prima versione del coimputato, rendendo non credibile la seconda.
A fronte di tale ricostruzione e della molteplicità dei dati probatori posti a fondamento del ragionamento, immune da vizi logico-argomentativi, delle conformi sentenze di merito, il motivo denuncia travisamenti probatori che (oltre a non essere neppure chiaramente individuati nel loro oggetto) in realtà censurano non già il “significante” dei dati probatori, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, ma il loro “significato”, che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01). Sotto altro aspetto, il motivo fa leva su alcuni brani (in particolare, su dichiarazioni di COGNOME), ma si limita a offrire al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitandolo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell’interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). Le ulteriori deduzioni (incentrate sugli orari dei passaggi in autostrada e sulle direzioni di marcia dal parcheggio ove era attesa la persona offesa) si risolvono nella prospettazione di questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato,
sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, sicché al riguardo è sufficiente ribadire, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
5. Anche il quarto motivo è inammissibile. Le dichiarazioni del carabiniere COGNOME sulle quali il motivo fa leva erano già state vagliate dalla sentenza di primo grado e il ricorso (che neppure allega di averle devolute specificamente al giudice di appello) non si confronta con la puntuale disamina del Tribunale di Brescia, che, per un verso, ha puntualmente descritto il luogo in cui sarebbe dovuto arrivare COGNOME come affollato, precisando, però, che proprio in un luogo affollato ma da persone intente al parcheggio, COGNOME avrebbe potuto avvicinarsi a COGNOME senza farsi notare, rilievo, questo, ribadito dalla sentenza impugnata lì dove osserva che il parcheggio (non di un autogrill, ma esterno all’autostrada) consentiva di posizionarsi in modo defilato rispetto a possibili passanti; per altro verso, la sentenza di primo grado ha rimarcato che la telecamera di cui alla deduzione difensiva era posta al centro di una rotonda, il che non consente di affermare che garantisse ampia e dettagliata copertura sui parcheggi. Il che rende ragione, comunque, della manifesta infondatezza del motivo, tanto più che lo stesso neppure si confronta con quanto sequestrato a COGNOME (tra l’altro, uno storditore elettrico con funzione anche di spray al peperoncino e un manganello retrattile).
6. Del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il quinto motivo, avendo congruamente motivato il giudice di appello la conferma del diniego, nei confronti di COGNOME, dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando non solo la disponibilità dello storditore, ma anche il comportamento processuale privo di segni di ravvedimento, laddove nel motivare il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Manifestamente infondato è altresì il sesto motivo, in quanto la Corte di appello ha puntualmente motivato, in assenza di vizi logico-argomentativi, la determinazione della pena, richiamando la gravità del fatto, la fase in cui è stata interrotta l’azione e il potenziale rischio per l’incolumità della vittima determinato dalla disponibilità dello storditore.
Complessivamente valutati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500, oltre accessori di legge.
Così deciso 11 10/11/2023.