Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10875 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/05/1974
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Uditi il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di tentato riciclaggio. Si contestava allo stesso di avere compiuto atti diretti ad occultare la provenienza furtiva dell’auto rubata a NOME COGNOME , smontando i sedili anteriori della vettura e rimuovendone la targa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 56, 648bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato l’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio , in quanto lo
smontaggio dei sedili non sarebbe condotta idonea a dissimulare la provenienza delittuosa della vettura;
2.2. violazione di legge (artt. 56, 648bis cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato provato neanche l’elemento soggettivo, dato che le circostanze della condotta sarebbero incompatibili con la consapevolezza della provenienza delittuosa dell’auto. Inoltre, non sarebbe stato considerato che questa, al momento del controllo, era parcheggiata in una pubblica via e che la condotta contestata era stata consumata in pieno giorno; inoltre non sarebbe stato valutato che il COGNOME deteneva le chiavi della vettura;
2.3. travisamento della prova: la Corte di appello aveva ritenuto che sul luogo del delitto non fosse stato rinvenuto alcun sedile da montare sull’auto trafugata, in sostituzione di quelli smontati, mentre entrambi gli imputati avrebbero riferito che il sedile da montare si trovava all’esterno , come sarebbe confermato dal verbale di sequestro;
2.4. omessa motivazione in ordine alle censure proposte con l’appello relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo: si ribadiva che non sarebbe stato valutato che l’auto si trovava parcheggiata in una pubblica via, che non aveva segni di effrazione, che la persona anziana che aveva consegnato al ricorrente la vettura era in possesso delle chiavi. Si ribadiva, inoltre che la sostituzione del sedile sarebbe azione inidonea ad ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa della vettura.
Tutte le censure proposte non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
3.1. Il Collegio, in via preliminare riafferma che è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all’art. 648bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 – 01).
3.2. Il primo, il secondo ed il quarto motivo che contestano la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha rilevato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, si risolvono nella istanza di accogliere la tesi alternativa proposta dalla difesa e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.
La Corte territoriale evidenziava che le prove raccolte indicavano che il ricorrente era intento, unitamente al complice, a smontare i sedili dell’auto provento di furto e che anche la targa risultava parzialmente staccata.
L’azione dissimulatoria risultava supportata dal relativo elemento soggettivo, tenuto conto che il possesso delle chiavi non escludeva la consapevolezza della provenienza furtiva in regione del fatto che la proprietaria dell’auto aveva dichiarato di averla lasciata posteggiata con le chiavi all’interno (pagg. 7 -9 della sentenza impugnata)
3.3. Anche il travisamento della prova, dedotto con il terzo motivo di ricorso, non supera la soglia di ammissibilità. Invero, dal verbale prodotto emerge che uno dei sedili dell’auto si trovava all’esterno in quanto ‘ già ‘ smontato, emergenza del tutto compatibile con l ‘ azione dissimulatoria contestata.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025