Tentato Riciclaggio: Smontare un Veicolo Rubato Integra il Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla configurabilità del tentato riciclaggio. La Corte ha stabilito che avviare le operazioni di smontaggio di un veicolo di provenienza illecita, finalizzate a ostacolarne l’identificazione, è sufficiente a integrare questo grave delitto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di tentato riciclaggio. L’imputato era stato trovato, all’interno della sua autofficina, in possesso di un veicolo risultato rubato. Al momento del controllo, egli aveva già iniziato le operazioni di smontaggio del mezzo. Secondo l’accusa, tali operazioni erano chiaramente finalizzate a ‘ripulire’ il veicolo, alterandone i segni identificativi (come il numero di telaio) per renderne impossibile o, quantomeno, difficile il riconoscimento della provenienza illecita.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata qualificazione giuridica del fatto e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte sul Tentato Riciclaggio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale ha correttamente inquadrato la condotta dell’imputato nella fattispecie delittuosa prevista dagli articoli 56 (delitto tentato) e 648-bis (riciclaggio) del Codice Penale.
La Corte ha sottolineato che l’azione di smontare un bene di provenienza furtiva, con l’intento di alterarne le caratteristiche identificative, rappresenta un atto idoneo e diretto in modo non equivoco a ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa. Tale condotta, anche se non portata a compimento, costituisce un perfetto esempio di tentato riciclaggio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono principalmente due.
In primo luogo, la Corte ha rigettato la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, affermando che la motivazione della Corte d’Appello era logicamente congrua e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza. Il rinvenimento di un veicolo rubato in fase di smontaggio all’interno di un’officina è un elemento probatorio forte che, unito all’intento di alterarne i segni identificativi, configura senza dubbio il tentativo di riciclaggio. L’azione non è più un semplice atto preparatorio, ma l’inizio dell’esecuzione del delitto.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato come le doglianze dell’imputato fossero generiche e non si confrontassero puntualmente con le complesse ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata. L’appello, di fatto, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti, un’operazione che esula completamente dal perimetro del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica delle motivazioni.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reati contro il patrimonio: le attività volte a ‘ripulire’ beni di provenienza illecita sono severamente punite, anche nella loro forma tentata. La decisione chiarisce che non è necessario completare l’intero processo di alterazione per essere perseguiti; è sufficiente iniziare operazioni inequivocabilmente dirette a tale scopo, come lo smontaggio di un’automobile rubata. Questa pronuncia serve da monito, confermando che il tentativo di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di un bene è una condotta penalmente rilevante e che i ricorsi in Cassazione non possono essere utilizzati per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito.
Smontare un veicolo rubato è considerato tentato riciclaggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, iniziare le operazioni di smontaggio di un veicolo rubato con lo scopo di alterarne i segni identificativi è una condotta che integra pienamente il reato di tentato riciclaggio, in quanto atto idoneo e diretto a ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. Le argomentazioni non si confrontavano in modo specifico con le motivazioni della sentenza d’appello e, soprattutto, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso ‘esula dal perimetro del sindacato di legittimità’?
Significa che il motivo del ricorso non può riguardare una nuova valutazione dei fatti o delle prove del processo (giudizio di merito), ma deve limitarsi a contestare la violazione di norme di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata (giudizio di legittimità). La Corte di Cassazione non può decidere se i fatti si sono svolti diversamente da come accertato dai giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzioNOMErio inflitto all’imputato per il delitto di tentato riciclaggio;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie delittuosa ex artt. 56,648bis cod.pen. sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza, sul rinvenimento nell’autofficina in uso al ricorrente di un veicolo provento di furto, su cui questi aveva iniziato operazioni di smontaggio finalizzate all’adulterazione dei segni identificativi dello stesso);
che, inoltre, la doglianza formulata non si rapporta in termini puntuali con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugNOME ed è volta a contestare l’apprezzamento e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali operato dai giudici di merito, profilo che esula dal perimetro del sindacato di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre idente