Tentato Riciclaggio: Inammissibile il Ricorso Basato su Motivi Ripetitivi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già valutati. Questo caso riguarda un’imputazione per tentato riciclaggio, offrendo spunti importanti sulla differenza con la ricettazione e sui requisiti di ammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di tentato riciclaggio, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente, la sua condotta non integrava gli estremi del tentato riciclaggio, bensì quelli del meno grave reato di ricettazione. La difesa sosteneva che le prove, in particolare lo stato dei veicoli al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, non fossero sufficienti a configurare un’attività di ‘ripulitura’ tipica del riciclaggio.
La Valutazione del Tentato Riciclaggio da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto manifestamente infondato, arrivando a una declaratoria di inammissibilità. La decisione si basa su una considerazione di carattere prettamente processuale: il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime censure già presentate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già ampiamente motivato la sua decisione, basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riciclaggio e valorizzando elementi fattuali specifici, come le condizioni delle vetture oggetto del reato.
L’Inammissibilità per Genericità e Ripetitività
Il cuore della pronuncia risiede nel principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e nuove rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione dei giudici di merito o, come in questo caso, ripresentare argomenti identici a quelli già disattesi. Un ricorso così formulato viene considerato ‘meramente riproduttivo’ e, di conseguenza, inammissibile. Questa regola serve a preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge, e non come un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e giuridicamente corretta per qualificare il fatto come tentato riciclaggio anziché ricettazione. La sentenza di secondo grado aveva analizzato in modo adeguato gli elementi di prova, giungendo a conclusioni che il ricorrente non era riuscito a scalfire con argomentazioni nuove e pertinenti. Di fronte a una motivazione congrua del giudice di merito e a un ricorso che non introduceva elementi di critica specifici, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante monito per la difesa: l’appello alla Corte di Cassazione richiede un’attenta elaborazione di motivi di diritto specifici, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, già vagliate e respinte, è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. La distinzione tra ricettazione e tentato riciclaggio rimane un tema centrale, ma la sua discussione in sede di legittimità deve fondarsi su vizi di legge concreti e non su una mera rilettura dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e respinti dalla corte precedente, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Perché in questo caso si parlava di tentato riciclaggio e non di ricettazione?
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio, essa conferma la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto, sulla base di elementi come lo stato delle vetture, che la condotta fosse finalizzata a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni, configurando così il reato di tentato riciclaggio e non la semplice ricezione di beni rubati (ricettazione).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 12/05/1984
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispec tentato riciclaggio in luogo di quella di ricettazione, è meramente riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento de giurisprudenza di legittimità in tema di riciclaggio (si veda, in particolare p sullo stato delle vetture al momento dell’intervento dei carabinieri);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente