Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a Cerignola il 08/05/1998 NOME nato a Cerignola il 11/01/1990
avverso la sentenza del 18/04/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con un unico atto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di concorso in tentato riciclaggio ascritto agli odierni ricorrenti, non è formulato in termini consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato poiché, ripresentando profili di censura già prospettati con l’atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 1 2 dell’impugnata sentenza), risulta teso a ottenere una diversa valutazione dei fatti mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli utilizzati dal giudice d merito, mentre deve ribadirsi la preclusione per questa Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra
l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, dunque, poiché in base alla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, non rivisitabile in sede di legittimità, sono ravvisabili, nel contegno tenuto dai concorrenti atti idonei e diretti univocamente a ostacolare l’identificazione del bene di provenienza illecita (poiché i correi venivano sorpresi in possesso di tutta una serie di strumenti atti alla realizzazione dell’operazione di atomizzazione dell’auto rubata, di cui avevano già provveduto a smontare le ruote), deve sottolinearsi come, con una motivazione esente da vizi, ed esplicando congrue ragioni di fatto e di diritto, la Corte territoriale abbia correttamente sussunto condotta contestata nella fattispecie di concorso in tentato riciclaggio, in conformità con quanto affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 274254 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, a fronte di una congrua motivazione, con cui i giudici di appello, in risposta alle relative doglianze, da un lato, con specifico riferimento alla posizione dell’COGNOME, hanno correttamente negato l’applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, quale quella di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., in conformità con quanto disposto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen., e, dall’altro, per quanto riguarda la posizione del COGNOME, hanno esplicato congrue e non illogiche ragioni a base del diniego della possibilità di un più favorevole bilanciamento tra le attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la recidiva specific a lui applicate (si veda pag. 2 della impugnata sentenza);
che, a tal proposito, deve essere ribadito come il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora – come nel caso di specie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.