Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41740 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41740 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palmi il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07 gennaio 2025 con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 aprile 2024, con cui il Tribunale di Palmi, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.669,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 648-bis cod. pen.
Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 648-bis cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentato riciclaggio ed alla penale responsabilità dell’imputato.
In particolare, mancherebbe la prova che la somma di denaro che il ricorrente ha tentato di prelevare dalla propria carta Postepay fosse provento del reato di frode informatica nonchØ la dimostrazione che il COGNOME fosse a conoscenza della provenienza delittuosa di tale denaro.
La condanna sarebbe fondata su presunzioni generiche ed apodittiche e su indizi privi del necessario grado di certezza ed univocità, essendo ipotizzabili spiegazioni alternative, quali la mera compresenza contemporanea di piø utenti in un’unica sala giochi o comunque l’utilizzo di un unico punto di accesso alla rete internet.
La motivazione sarebbe contraddittoria e illogica laddove gli account ‘mamma 365’ e ‘il pazzo69’ sono stati ritenuti riconducibili al ricorrente esclusivamente su dati formali (similarità dei nickname e parentela con gli intestatari) in assenza di elementi indiziari attestanti l’effettiva gestione di tali account da parte del COGNOME nonchØ nella parte in cui la responsabilità dell’imputato Ł stata fondata anche sulla base della semplice amicizia
virtuale mediante la piattaforma Facebook con altri titolari di account ritenuti sospetti, circostanza, a giudizio della difesa, del tutto inidonea a dimostrare l’esistenza di un’effettiva relazione personale tra il COGNOME e tali soggetti.
¨ stata, inoltre, rimarcata la mancata identificazione degli autori del reato presupposto di frode informatica, lacuna che impedirebbe una ricostruzione completa del presunto accordo criminoso prodromico alla commissione dell’ipotizzato riciclaggio
La difesa ha, infine, eccepito che l’asserita competenza tecnica del COGNOME nel settore delle scommesse on line non avrebbe alcun ‘ valore logico probante rispetto alla specifica responsabilità per il reato contestato ‘ (vedi pag. 5 del ricorso).
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce carenza ed erroneità della motivazione in ordine ad alcuni motivi specificamente dedotti nell’atto di appello.
In particolare, la Corte territoriale, limitandosi a sintetiche ed apodittiche affermazioni, non avrebbe offerto una risposta specifica ed argomentata alla doglianza con cui era stata dedotta l’irrilevanza indiziaria delle amicizie via Facebook tra il ricorrente ed altri soggetti titolari di account coinvolti nelle indagini nonchØ alla censura con cui era stata lamentata la mancata verifica dell’effettiva titolarità e gestione degli account coinvolti nell’attività di indagine.
La motivazione sarebbe apodittica ed erronea nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato l’esistenza del cd. chip dumping in assenza di alcun approfondimento di natura tecnica idoneo a confermare o ad escludere la sussistenza di tale fenomeno nelle giocate contestate.
Infine, la Corte distrettuale, limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni del primo giudice, non avrebbe valutato le doglianze difensive con cui era stata eccepita la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del COGNOME circa la provenienza delittuosa del denaro oggetto del tentativo di prelievo.
4. Il difensore del ricorrente, in data 23 settembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
¨, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi Ł difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
2. Il primo ed il secondo motivo di impugnazione sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della
Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. Il compendio probatorio riportato correttamente nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, che il COGNOME ha commesso il reato di tentato riciclaggio di cui al capo di imputazione (vedi pag. da 5 ad 8 della sentenza impugnata e pag. da 3 a 6 della sentenza di primo grado).
Gli elementi logico-fattuali posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità del COGNOME risultano analiticamente individuati e logicamente raccordati nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per completezza espositiva, coerenza argomentativa e linearità del percorso logico seguito dai giudici di appello.
La Corte territoriale ha, infatti, proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie, esplicitando in modo puntuale il ragionamento inferenziale attraverso il quale ciascun dato probatorio Ł stato inserito in un quadro ricostruttivo unitario, idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità.
L’apparato motivazionale così delineato non si limita a un’elencazione frammentaria delle singole risultanze di causa, ma ne offre una lettura coordinata e convergente, evidenziandone la reciproca coerenza e la significativa capacità dimostrativa, in un’ottica conforme ai criteri di valutazione della prova elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Il reato presupposto Ł stato puntualmente individuato in una articolata frode informatica commessa da soggetti rimasti ignoti in danno della società ”RAGIONE_SOCIALE“, realizzata mediante l’impiego di un malware capace di generare artificiosamente rimesse di denaro in assenza di reali versamenti da parte degli utenti (in particolare 21 operazioni di bonifico per l’importo totale di € 37.995,00). Tali operazioni consentivano l’accreditamento di somme su conti di gioco preesistenti ovvero su account creati ad hoc al solo fine di fungere da veicolo per la successiva movimentazione del denaro di illecita provenienza.
I giudici di merito hanno, quindi, evidenziato che, dei tredici account attivi sulla piattaforma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tre risultavano direttamente riconducibili all’imputato. In specie, l’ account denominato ‘haigiocato365’ era intestato allo stesso COGNOME; quello denominato ‘mamma365’ risultava intestato a COGNOME NOME, madre del ricorrente, con la quale egli conviveva in Palmi, INDIRIZZO; l’ account ‘il pazzo 69’, infine, risultava intestato a COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA, nonno dell’imputato, come desumibile dallo storico degli indirizzi, che indicava la residenza in INDIRIZZO INDIRIZZO, già domicilio del padre dell’imputato. ¨ stato, altresì, accertato che tali account erano stati creati previa produzione dei documenti di identità dei soggetti intestatari, successivamente acquisiti dagli inquirenti presso la società RAGIONE_SOCIALE.
Quanto ai restanti account oggetto di indagine, la Corte territoriale ha evidenziato come la maggior parte degli stessi fosse riconducibile a soggetti legati all’imputato da rapporti di conoscenza, desumibili, in particolare, dalle connessioni risultanti dai rispettivi profili social . Ulteriore elemento valorizzato Ł rappresentato dalle dichiarazioni del teste COGNOME, il quale ha riferito che COGNOME e la madre, NOME, erano titolari di una ditta individuale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in INDIRIZZO. Coerentemente
con tali risultanze, sui profili Facebook dell’imputato e della madre erano presenti immagini e loghi riferibili a punti di scommessa, circostanza ritenuta significativa della specifica competenza e familiarità del COGNOME nel settore delle scommesse e del gioco online . Di rilievo decisivo Ł stata, inoltre, ritenuta la convergenza di dati informatici relativi all’utilizzo del medesimo indirizzo IP. In particolare, Ł stato evidenziato come in data 2 agosto 2018, alle ore 15:27, vi fosse stato un accesso all’account ‘BBMario’ mediante l’indirizzo IP 151.63.6.113, lo stesso utilizzato per l’accesso al conto gioco ‘haigiocato365’ intestato all’imputato. Tale circostanza Ł stata logicamente valorizzata per ritenere che il COGNOME avesse gestito contemporaneamente piø conti di gioco al fine di pilotare partite di poker online per poi convogliare le somme illecitamente acquisite sul proprio account .
In tale contesto, l’attività di trasferimento delle somme, provento del delitto di frode informatica commesso da ignoti, Ł stata ricostruita sulla base di due tentativi di prelievo dell’importo complessivo di euro 1.170,50 mediante una carta Postepay intestata all’imputato, tentativi non andati a buon fine in quanto il conto gioco era stato tempestivamente bloccato a seguito della segnalazione di una serie di operazioni anomale ritenute dagli organismi di controlloriconducibili ad operazioni di chip dumping .
¨ stato, in proposito, chiarito che il c.d. chip dumping costituisce una modalità fraudolenta di svolgimento del gioco del poker online , caratterizzata dalla preventiva alterazione delle dinamiche competitive della partita, in quanto uno o piø partecipanti, in accordo tra loro, non perseguono l’obiettivo della vittoria secondo le regole del gioco, ma pongono deliberatamente in essere condotte di perdita volontaria delle mani giocate.
Tale meccanismo, come correttamente rilevato dai giudici di merito, si risolve in una manipolazione dell’esito delle partite e in un utilizzo distorto della piattaforma di gioco, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza che governano il sistema delle scommesse online .
Tali comportamenti sono, pertanto, finalizzati a consentire il trasferimento artificioso delle somme di denaro -rappresentate dalle chips virtuali- dai conti di gioco dei soggetti consenzienti verso un unico account , previamente individuato, sul quale vengono così fatti confluire i proventi dell’operazione -in assenza di alcuna alterazione dei sistemi informatici-. A ciò, peraltro, consegue l’irrilevanza di quanto affermato dal ricorrente in ordine all’asserita necessità di svolgere accertamenti tecnici per accertare l’effettiva realizzazione di operazioni di chip dumping .
La Corte di appello ha, in conclusione, correttamente valorizzato come indici sintomatici della responsabilità dell’imputato, l’esecuzione di giocate sospette da parte di una pluralità di utenti accomunati da relazione di parentela o di conoscenza con l’odierno ricorrente nonchØ il ristretto arco temporale intercorso tra la conclusione delle partite di poker fittizie e i tentativi di prelievo delle somme da parte del COGNOME, circostanza indicativa dell’immediata finalità di monetizzazione dei proventi illeciti con modalità idonee ad ostacolare la successiva identificazione della loro provenienza delittuosa.
2.3. Il complessivo quadro logico-fattuale ricostruito dai giudici di merito, attraverso una valutazione coordinata e sistematica delle risultanze istruttorie, ha consentito di ravvisare, con motivazione congrua e priva di aporie, la sussistenza del delitto di riciclaggio nella forma tentata. In tale prospettiva, Ł stato correttamente evidenziato come il COGNOME, pur non avendo preso parte alla commissione del reato presupposto di frode informatica, abbia nondimeno posto in essere autonome e consapevoli condotte idonee ed univocamente dirette a integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648-bis cod. pen.
All’interno del contesto criminoso sopra descritto, la Corte territoriale ha correttamente
collocato la condotta del COGNOME, sottolineando come lo stesso, pur estraneo alla fase genetica della frode informatica e, quindi, non concorrente nel reato presupposto, avesse piena consapevolezza dell’origine illecita delle somme e avesse volontariamente posto in essere una serie di attività funzionali alla loro circolazione e al loro reimpiego.
In particolare, il COGNOME ha consentito il transito del denaro sul proprio conto di gioco personale, così inserendolo in un circuito di movimentazioni idoneo a rendere piø complessa l’identificazione della sua provenienza delittuosa. Tale conto di gioco risultava, peraltro, direttamente collegato a una carta Postepay intestata all’imputato, strumento di pagamento utilizzato per effettuare i tentativi di prelievo oggetto di contestazione. I giudici di merito hanno logicamente valorizzato tale circostanza quale indice sintomatico della finalità di monetizzazione delle somme illecite e, al contempo, della volontà di sottrarle a un’immediata riconducibilità al reato presupposto, mediante il loro inserimento in un circuito finanziario apparentemente lecito.
Peraltro, la mancata riuscita delle operazioni di prelievo, determinata dal tempestivo blocco del conto di gioco a seguito della segnalazione di operazioni anomale riconducibili al fenomeno del chip dumping , non può essere ritenuta ostativa alla configurabilità del reato; deve essere in proposito ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della punibilità del tentativo di riciclaggio, Ł sufficiente che l’agente abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ostacolare l’individuazione della provenienza del bene di origine delittuosa (vedi Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285909 – 01;Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024, COGNOME Rv. 287488 – 01).
2.4. La motivazione si fonda, in conclusione, su valutazioni di merito che appaiono lineari, razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenuta sul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione, trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logico e coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, al controllo da parte del giudice di legittimità.
A fronte di tale compendio ricostruttivo, che si salda coerentemente con quello proposto dalla sentenza di primo grado, il motivo di ricorso Ł palesemente diretto a contestare, attraverso una lettura parcellizzata della motivazione, la rilevanza probatoria dei singoli dati indiziari così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità.
Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
Il terzo motivo Ł manifestamente infondato.
3.1. Questo Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento ermeneutico secondo cui il giudice di appello non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non Ł, di conseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa
dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741-01). 3.2. Nel caso di specie, a differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la Corte territoriale ha valutato e adeguatamente confutato le argomentazioni difensive nonchØ indicato in modo approfondito ed articolato gli elementi logico-probatori da cui desumere la penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato di tentato riciclaggio.
La motivazione oggetto di censura Ł fondata su una valutazione giuridicamente corretta e completa in ordine a tutti gli elementi probatori acquisiti e si appalesa esente da errori nell’applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 01/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME