Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15629 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARATE BRIANZA il 08/01/1992
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME Ivan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che prefigurano una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Ritenuto che il terzo motivo – che deduce l’eccessività del trattamento sanzionatorio determinato dalla applicazione della riduzione, per il tentativo, di appena un terzo rispetto alla pena per il reato consumato – è manifestamente infondato poiché muove dal presupposto, concettualmente erroneo, che il tentativo sia un attenuante, mentre è un reato autonomo la cui cornice edittale va determinata applicando la diminuzione massima (2/3) sul minimo della pena prevista per il reato consumato e quella minima (1/3) sul massimo: entro quella cornice edittale il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può determinare la pena in concreto ritenuta equa, spiegando le ragioni della scelta, non sindacabili in sede di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivate;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione del beneficio di legge della sospensione condizionale della pena, è generico, in quanto non si confronta con le ragioni del diniego, né spiega in base a quali condizioni, in concreto sussistenti, possa essere concessa la seconda sospensione nell’ottica delle condizioni richieste dall’art. 165, comma secondo, cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, in quanto:
– il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME);
– la memoria è tardiva in quanto è stata trasmessa soltanto il 26 marzo 2025, senza il rispetto del termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dagli artt.
610 e 611 cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, deo. 2021, Ara, Rv.
281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 09/04/2025