Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3818 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 24/9/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 24.9.2024, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui in data 5.7.2018 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato NOME COGNOME, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio di NOME COGNOME, aggravato dall’aver commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la difesa.
1.1 La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione della vicenda oggetto del processo operata dal G.i.p., che prende le mosse da un primo accesso della persona offesa NOME COGNOME alla Stazione dei Carabinieri di Catona per presentare una denuncia di danneggiamento della propria autovettura, in occasione del quale accesso l’imputato, suo ex fidanzato, era sopraggiunto in caserma e aveva inveito in modo minaccioso nei confronti della donna. Scossa da quanto accaduto, la COGNOME aveva poi desistito dalla denuncia, ma, sentita successivamente a sommarie informazioni, aveva dichiarato che COGNOME, non rassegnatosi alla fine della relazione sentimentale, aveva negli ultimi tempi cominciato a contattarla ossessivamente, ingerendosi nella sua vita privata.
Dopo cinque mesi dal primo episodio, la COGNOME presentava una denuncia contro ignoti per un nuovo danneggiamento della sua autovettura, consistito nella manomissione del sistema frenante a mezzo del taglio del tubo dei freni.
In particolare, la donna riferiva che nel pomeriggio del 9.2.2016 aveva parcheggiato la propria auto all’interno di un’area di servizio e che, quando l’aveva ripresa verso le 23.30, si era accorta che la spia dell’impianto frenante era accesa. Non potendos i rivolgere a un meccanico a quell’ora, aveva dovuto condurre il veicolo fino alla propria abitazione (distante alcuni chilometri) e il giorno seguente si era recata presso un’officina, dove era stato constatato il danneggiamento ai freni.
Nel corso delle successive indagini, venivano acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’area di servizio dalle quali risultava che alle 21.48 era sopraggiunta una Fiat 500 bianca: ne era sceso un uomo che, avvicinatosi alla vettura della COGNOME, si era piegato all’altezza della ruota anteriore destra, rimanendo in quella posizione per circa sei minuti. Venivano acquisite anche le immagini di due telecamere installate lungo la pubblica via, da cui risultava che la Fiat 500 era uscita poco dopo dall’area di servizio e che la targa risultava intestata alla madre di COGNOME; emergeva da precedenti controlli che l’auto era in uso anche all’imputato.
Sentito a sommarie informazioni, il meccanico presso cui la RAGIONE_SOCIALE si era recata dichiarava che il veicolo della donna presentava il tubo dei freni parzialmente tagliato, in modo da determinare la fuoriuscita del liquido dell’impianto non frenante e il suo mancato funzionamento.
Alla luce di questi elementi, il G.i.p., dopo aver ritenuto provata la riconducibilità all’imputato della condotta materiale, affermava che gli atti fossero idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa, valorizzando, per un verso, le modalità dell’azione , con riferimento alla manipolazione del sistema frenante e alla esposizione a rischio concreto per l’incolumità fisica della persona a bordo, e, per altro verso, la particolare
condizione dei luoghi, con riferimento alla pendenza del tratto stradale che la vittima doveva percorrere e alla velocità raggiunta dal mezzo secondo l’ipotesi del consulente del pubblico ministero, condivisa dal giudice.
Quanto all’elemento soggettivo, il GRAGIONE_SOCIALEp. rilevava che gli stessi elementi disvelavano anche l’effettiva direzione della condotta verso il concreto proposito perseguito dall’agente, finalizzato alla più elevata forma di aggressione del bene giuridico tutelato.
1.2 Ciò premesso, la Corte d’appello ha giudicato infondato l’appello, osservando, quanto alla qualificazione del fatto contestata dal l’imputato , che sul piano oggettivo la condotta consistita nell’avere reciso il tubo frenante dell’auto era da considerarsi senza dubbio idonea a cagionare la morte o, comunque, il grave ferimento della persona offesa. A tale conclusione conducevano anche altri significativi elementi circostanziali, quali le particolari condizioni di tempo e di luogo dell’azione e, segnatamente, il fatto che l’auto della persona offesa si trovasse posteggiata in discesa e che per raggiungere la propria abitazione la COGNOME dovesse necessariamente percorrere un tratto di strada caratterizzata da varie pendenze. Ciò rendeva obiettivamente più difficoltoso il controllo della velocità, anche tenuto conto delle condizioni di ridotta visibilità in orario notturno e della presenza di diverse canalizzazioni e segnali di stop lungo la strada.
Le medesime circostanze, poi, erano da considerarsi rilevanti anche sul piano soggettivo, perché rendevano altamente prevedibile la possibilità di un incidente fatale in cui poteva incorrere la persona offesa.
Né valeva a escludere l’idoneità e la univocità dell’azione la decisione della persona offesa di mettersi alla guida dell’auto nonostante si fosse avveduta della manomissione del sistema frenante.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata valorizzazione di alcuni elementi segnalati dal consulente della difesa, la Corte d’appello ha osservato che il consulente del pubblico ministero aveva tenuto conto delle planimetrie e dei rilievi eseguiti dalle forze dell’ordine intervenute sul posto nonché delle forze di attrito rapportate all’inefficienza del sistema frenante, pervenendo a conclusioni che il consulente della difesa contesta per il tramite di elementi astratti ed ipotetici, contraddetti dalle emergenze investigative.
In particolare, quanto alla presunta funzionalità dell’impianto frenante, la censura non si confronta con le dichiarazioni del meccanico, il quale ha riferito di aver personalmente constatato la totale insufficienza dell’impianto stesso.
Quanto al fatto che l’auto fosse dotata di un doppio impianto frenante, il consulente del pubblico ministero ha correttamente evidenziato che questa circostanza non aveva comunque influito sulla ridotta capacità frenante,
imponendo al conducente una maggiore abilità e una maggiore forza nell’azionare il freno, oltre alla necessità di tenere conto di un maggiore spazio di frenata.
Quanto, ancora, al calcolo della velocità eseguito dal consulente del pubblico ministero, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il margine di errore dedotto dal consulente della difesa sarebbe comunque da ritenersi minimo e non idoneo a incidere sul pericolo concretamente collegato alla circolazione dell’autovettura con un impianto frenante insufficiente.
Per quello che riguarda, infine, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., la Corte d’appello ha ritenuto che l’avere agito in orario notturno abbia ostacolato la possibilità della persona offesa di richiedere l’intervento di un meccanico prima di rimettersi alla guida del veicolo.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione conseguente al travisamento del contenuto delle querele nonché della consulenza tecnica del pubblico ministero.
I giudici di merito -sostiene il ricorso – sono incorsi nel vizio di travisamento delle risultanze probatorie innanzitutto in relazione alle querele sporte prima del fatto oggetto del processo dalla persona offesa, dal cui contenuto hanno tratto il convincimento che l’imputato aveva già compiuto atti di danneggiamento in precedenza sulla vettura della COGNOME.
In realtà, le querele erano state sporte contro ignoti, mentre invece i giudici hanno ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del tentato omicidio in capo a COGNOME proprio sulla base dell’erroneo presupposto che avesse già danneggiato la vettura della donna. Di conseguenza, è stata affermata la ricorrenza del dolo omicidiario a partire da un dato che non esiste agli atti e che ha inficiato la tenuta logica dell’apparato motivazionale in ordine all’elemento soggettivo del reato.
In secondo luogo, il ricorso censura che i giudici siano incorsi nel travisamento della prova della consulenza tecnica del pubblico ministero.
In particolare, il consulente della difesa aveva censurato la conclusione del consulente del pubblico ministero circa la velocità di marcia del veicolo della persona offesa, evidenziando che l’automobile aveva circolato regolarmente per due giorni dopo il danneggiamento, anche perché dotata di un doppio impianto frenante.
La sentenza impugnata, in relazione a tale rilievo, ha richiamato il contenuto della consulenza del pubblico ministero alle pagine 9 e 10 per inferirne che il consulente avesse ritenuto che la presenza del doppio impianto frenante non aveva eliso la ridotta capacità frenante causata dal danneggiamento; ma, in realtà,
quelle pagine citate dalla sentenza non contengono alcun riferimento al doppio sistema frenante.
Altro aspetto che è stato travisato dai giudici di appello riguarda la corretta misurazione del tratto di strada in discesa percorso dalla vettura della persona offesa, che nel capo di imputazione viene indicato in 500 metri.
Il consulente del pubblico ministero ha erroneamente indicato il punto di partenza della vettura e, su tale erroneo presupposto, ha stimato la velocità di marcia dell’auto per circa 400 metri, fissandola nel suo punto massimo nella misura di 113 km/h.
Invece, il consulente della difesa ha correttamente indicato come punto di partenza l’area di servizio sul cui piazzale era parcheggiata l’auto della persona offesa per una distanza di 75 metri e una velocità massima di 33 km/h circa. Dopo 75 m etri, l’auto , giunta al segnale di stop, svoltava a sinistra per imboccare una strada in salita e non in discesa.
La sentenza ha motivato la discrasia tra le due consulenze, prendendo come riferimento il dato della pendenza della strada e senza tenere conto che il tratto in discesa era assai più ridotto di quanto indicato dal consulente dell’accusa.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 56 cod. pen.
I giudici di merito hanno erroneamente applicato l’art. 56 cod. pen., ritenendo che gli atti posti in essere dall’imputato fossero idonei e diretti a cagionare la morte della ex fidanzata, in quanto il danneggiamento dell’impianto frenante ne aveva compromesso la funzionalità.
Le sentenze non hanno proceduto correttamente alla valutazione ex ante che bisogna operare per determinare l’idoneità degli atti, con riferimento alla situazione che COGNOME si era rappresentato al momento della sua azione in base alle condizioni prevedibili nel caso concreto.
Non si può ritenere che gli atti fossero causalmente idonei rispetto all’omicidio e avessero un’univoca direzione di cagionare la morte della persona offesa, come dimostra il fatto che l’auto ha circolato per due giorni ancora e ha percorso una via in discesa senza problemi al sistema frenante.
In realtà, l’imputato ha voluto il mero danneggiamento, ipotesi di reato nella quale, pertanto, deve essere riqualificato il fatto con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli art t. 43, 56, 575, 582 cod. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Nel fatto -afferma il ricorso -non ricorre la figura del dolo alternativo ipotizzato dai giudici di merito, ma il dolo eventuale, che è incompatibile con il tentativo.
Infatti, COGNOME ha realizzato una condotta, rappresentandosi la possibilità che con il suo comportamento si sarebbe verificato un evento diverso da quello da lui voluto, e, nonostante ciò, ha deciso di agire, semplicemente accettando il rischio di cagionare il diverso evento.
Che sia così, si desume dalla sua condotta, finalisticamente orientata a danneggiare o a rendere inservibile l’auto della persona offesa, ma non a ledere la sua incolumità personale. La morte o le lesioni della COGNOME erano collegate a circostanze – quali la velocità di marcia, la presenza di altre vetture, la scelta di mettersi alla guida dell’auto – che l’imputato non poteva prevedere.
2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, l ett. b), cod. proc. pen., la erronea applicazione dell’art. 61, n. 5), cod. pen.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante della c.d. minorata difesa, affermando che l’avere agito in orario notturno ha ostacolato la possibilità per la persona offesa di far intervenire un meccanico prima di rimettersi in viaggio.
Tuttavia, i giudici avrebbero dovuto indicare da quali elementi probatori avevano desunto ciò, anche in considerazione del fatto che la donna non ha nemmeno cercato di rivolgersi a un’officina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alle censure articolate con il primo motivo di ricorso, è da ritenersi, innanzitutto, che le specifiche doglianze relative al supposto travisamento delle querele precedenti al fatto oggetto del processo siano prive di pregio.
In realtà, la sentenza impugnata ha operato solo un accenno al contenuto delle precedenti querele, e peraltro esclusivamente nella parte iniziale in cui ha riportato la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ma senza affatto annettervi una particolare idoneità dimostrativa della responsabilità di COGNOME per il fatto successivo.
Dunque, non trova riscontro l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui la Corte d’appello avrebbe considerato la precedente querela quale presupposto della dichiarazione di responsabilità dell’imputato .
Nelle sentenze di merito, la condanna -come si dirà nel prosieguo -si fonda essenzialmente sulle risultanze delle immagini di videosorveglianza, acquisite dalla polizia giudiziaria.
In ogni caso, la circostanza che i fatti cui si riferiva la prima querela della persona offesa non abbiano formato oggetto di un accertamento in una distinta sede processuale non equivale a dire che, come afferma il ricorso, quella querela sia ‘una prova non acquisita al processo’.
Il giudizio è stato definito con il rito abbreviato, svolto allo stato degli atti, che comprendevano anche la querela del 26.9.2015. Del tutto legittimamente, dunque, i giudici di merito l’hanno utilizzata, così come , in modo altrettanto incensurabile, hanno fatto riferimento alla circostanza -pure tratta dagli atti utilizzabili per la decisione -che nel corso della presentazione dell’atto COGNOME raggiunse la COGNOME e, per quanto riportato dai Carabinieri, la minacciò di morte e di danneggiamento dell’ autovettura.
Il ricorso non fa questione sull’ inattendibilità della persona offesa o del rapporto della polizia giudiziaria in relazione a questo segmento fattuale della vicenda, sicché non è revocabile in dubbio che di per sé quegli atti, ai sensi dell’art. 442, comma 1bis , cod. proc. pen., fossero utilizzabili ‘ai fini della deliberazione’ (benché, di fatto, rimasti poi sullo sfondo nel ragionamento probatorio dei giudici di appello).
Quanto, in secondo luogo, alla doglianza relativa alle consulenze tecniche, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia preso in considerazione il calcolo della velocità raggiunta dall’autovettura della persona offesa come effettuato dal consulente del pubblico ministero, anziché quello differentemente ipotizzato dal consulente della difesa.
In particolare, la difformità delle conclusioni cui sono pervenuti i due elaborati tecnici, secondo il ricorso, dipenderebbe, per un verso, dal fatto che il consulente del pubblico ministero non ha tenuto conto che il veicolo della persona offesa era dotato di un doppio impianto frenante e, per altro verso, dal fatto che la lunghezza del tratto di strada percorso dall’autovettura era stata individuata in modo inesatto.
Si tratta di due rilievi su cui la sentenza impugnata aveva già fornito una risposta. Quanto al doppio impianto frenante, i giudici di secondo grado avevano richiamato il passaggio della consulenza del pubblico ministero, in cui era stato affermato che comunque la circostanza non aveva eliso ‘la ridotta capacità frenante dell’autoveicolo’ , e quanto al calcolo della velocita, avevano ritenuto che il dedotto margine di errore non fosse tal e da incidere ‘ sul pericolo concreto ed oggettivo di circolazione dell’autovettura’.
Dunque, non è dato ravvisare nella motivazione il lamentato vizio di travisamento della prova, che ricorre solo quando il giudice di merito trasponga in modo distorto nel proprio ragionamento un dato probatorio, introducendo un’informazione che non esiste nel processo.
In questo caso, la sentenza riporta correttamente le conclusioni tra loro difformi dei due consulenti di parte , e dunque non travisa il ‘significante’, procedendo piuttosto ad una valutazione nel merito del ‘significato’ degli elementi di prova che essi propongono in modo non riducibile ad unità.
Al riguardo, osserva comunque il Collegio che quelli evidenziati nel ricorso sono, in definitiva, aspetti la cui rilevanza ai fini della decisione è sopravvalutata.
Ciò che rileva è che sia stato deliberatamente causato un danno all’impianto frenante dell’autovettura della persona offesa.
Alla luce di questo dato storico, i consulenti tecnici dovevano stabilire se quel danno fosse oggettivamente suscettibile di far perdere al veicolo la sua capacità frenante. Ogni ipotesi formulata sulla base del comportamento della persona offesa successivo alla commissione del danno è eccedente l’indagine tecnica, nel senso che non è suscettibile di controllo.
L’ipotesi circa la velocità concretamente raggiunta dall’autovettura richiederebbe di potere affermare che l’imputato avesse precisamente previsto il percorso che avrebbe fatto la persona offesa dopo aver ripreso il mezzo (e, dunque, che sapesse, per esempio, se era sola o in compagnia di terzi da accompagnare prima in un altro luogo che non fosse la sua abitazione; ovvero, se non avesse un programma diverso dal tornare subito a casa). E pure ad ammettere che l’impianto frenante dell’auto perdesse di capaci tà progressivamente anziché immediatamente, si dovrebbe essere in grado di escludere con un giudizio ex ante che la persona offesa potesse utilizzare il veicolo anche l’indomani per percorsi più impegnativi con i rischi conseguentemente immaginabili.
Dalle consulenze, deve ricavarsi, dapprima, il dato tecnico della avvenuta o meno manomissione dei freni e, poi, quello della incidenza d ell’eventuale manomissione sulla funzionalità dell’impianto frenante : il consulente del pubblico ministero ha affermato in modo congruo entrambi i dati, che il consulente della difesa contrasta sulla base di argomenti che la sentenza impugnata ha depotenziato adeguatamente.
Ciò posto, non si può chiedere al giudice di legittimità di stabilire, non la attendibilità scientifica delle conclusioni, bensì la attendibilità della ricostruzione di una condotta successiva al fatto operata in sede di svolgimento dell’accertamento tecnico, che non è compito specifico dei consulenti e che peraltro nemmeno sarebbe verificabile, in quanto fondata, non su prove acquisite in ordine agli
accadimenti storici, ma su una ipotesi formulata autonomamente dai consulenti stessi.
Il primo motivo, dunque, deve essere disatteso.
Il secondo motivo di ricorso contesta l’idoneità e l’univocità degli atti posti in essere da COGNOME, sulla base della considerazione che, collocandosi nella posizione dell’imputato al momento della commissione della sua azione, questi non sarebbe stato nella condizione di rappresentars i e di volere l’evento letale, la possibilità del cui verificarsi era stata determinata piuttosto da non prevedibili comportamenti della persona offesa, messasi alla guida dell’auto nonostante i problemi al sistema frenante.
La censura è del tutto generica e tende inammissibilmente a ricostruire il significato da attribuire al l’atteggiamento oggettivo e soggettivo del ricorrente alla luce del contegno della persona offesa successivo alla sua azione, sostenendo in modo irragionevole che COGNOME non fosse nella condizione di prevedere che la COGNOME si sarebbe poi posta alla guida della propria autovettura, ovvero ciò che normalmente (e, dunque, prevedibilmente) fa chi utilizza un’auto per spostarsi .
Contraria a logica è anche l’affermazione contenuta nel ricorso -secondo cui gli atti posti in essere dall’imputato fossero ab initio funzionali, sia dal punto di vista materiale che psicologico, alla commissione del meno grave delitto di danneggiamento.
Sotto questo profilo, basti considerare che la manomissione dell’autovettura è stata operata in un punto non visibile al destinatario del preteso danneggiamento e che, se si fosse voluto cagionare soltanto un danno patrimoniale, vi sarebbero state numerose altre possibilità di farlo in modo, non solo meno impegnativo, ma più immediatamente percepibile da colei che avrebbe dovuto dolersene quale oggetto della ritorsione dell’imputato .
In realtà, quel tipo di danneggiamento era proprio funzionale ad evitare che la persona offesa se ne avvedesse, dal che si può inferire, appunto, che l’evento alla cui produzione era diretta la condotta del ricorrente fosse tutt’altro e riguardasse l’esposizione a pericolo dell’incolumità individuale o della vita della vittima piuttosto che la mera lesione del suo patrimonio.
Il secondo motivo, dunque, muove alla sentenza critiche incongruenti e ne attacca genericamente la persuasività in difetto di elementi idonei ad inficiare la tenuta logica e la coerenza della motivazione: ne consegue che sia da ritenersi manifestamente infondato.
Le osservazioni appena formulate con riferimento al secondo motivo di ricorso sono suscettibili di essere riprese anche in relazione al terzo motivo, che
sostiene l’insussistenza del dolo alternativo, potendosi tutt’al più ritenere si argomenta -che COGNOME abbia agito con dolo eventuale, incompatibile con la figura del tentativo.
Anche questa affermazione muove dal presupposto che l’imputato abbia agito per commettere il delitto di danneggiamento e che, essendosi rappresentato come possibile conseguenza della sua condotta la morte della COGNOME, abbia accettato il rischio che si verificasse pur non dirigendosi la sua volontà verso quell’eve nto.
Si tratta, tuttavia, di affermazione che confligge con la logica.
Sono state già sopra rappresentate le ragioni per le quali chi intenda semplicemente arrecare un danno all’autovettura altrui non si determina a sabotarne l’impianto frenante.
In realtà, il taglio del tubo dei freni è un’attività particolare, che, oltre a comportare un non marginale impegno di tipo tecnico, richiede anche la conoscenza delle componenti di un’automobile e dei suoi meccanismi di funzionamento.
Di conseguenza, chi si persuada a eseguirlo evidentemente sa che il taglio determina l’insorgenza di una situazione di estremo pericolo, perché provoca la fuoriuscita del liquido dei freni e l’ingresso di aria nel sistema idraulico a circuito chiuso, pregiudicando la funzionalità dell’impianto. Ciò vuol dire che la perdita -immediata o graduale, a seconda delle caratteristiche del taglio -della efficienza frenante non è una mera conseguenza possibile, ma è esattamente l’unica conseguenza certa della fenditura del tubo.
Questo significa che, nel caso di specie, l’agente, per le modalità e i connotati della sua condotta, non si è limitato a prevedere il rischio ‘collaterale’ per la vita e l’incolumità personale della persona offesa, ma lo ha perseguito come scopo finale della propria azione, sia pure in modo alternativo quanto alle conseguenze.
Anche il terzo motivo, dunque, è manifestamente infondato.
Con il quarto e ultimo motivo, si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5), cod. pen., che sarebbe stata affermata dai giudici di merito nonostante il difetto in concreto di condizioni che consentissero di facilitare l’azione dell’imputato.
La censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che, in riferimento alla doglianza di analogo tenore contenuta nell’atto di impugnazione della pronuncia di primo grado, ha congruamente individuato nell’avere l’imputato agito in tem po di notte una diminuzione delle possibilità di difesa della persona offesa, che non avrebbe potuto in prossimità della mezzanotte richiedere l’intervento di un meccanico.
In questo modo, la Corte d’appello si è correttamente conformata al principio secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, ove la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 01).
Mette conto aggiungere che nel caso di specie, peraltro, l’avere agito di notte con il favore dell’oscurità , nell’area di servizio di un distributore di carburante durante l’orario di chiusura , ha certamente facilitato anche l’esecuzione in sé dell’azione dell’imputato, il quale ha potuto operare sull’auto mobile della persona offesa giovandosi di una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, su cui non avrebbe potuto contare se avesse agito alla luce del giorno e in un orario in cui il movimento di persone in ambito urbano è verosimilmente più sostenuto.
Ne deriva la configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, per la integrazione della quale non è necessario che la difesa pubblica o privata si presenti impossibile, essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 34357 del 25/11/2020, Amato, Rv. 280052 – 01).
Peraltro, l’aggravante in questione ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa (Sez. 1, n. 39560 del 6/6/2019, Souhi, Rv. 276871 – 01).
Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso.
Alla luce di quanto fin qui considerato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21.11.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME