Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17259 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
del fatto.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata ha ottemperato solo apparentemente all’obbligo di motivazione, considerato che ha omesso di affrontare le osservazioni in ordine alla erronea qualificazione giuridica dei fatti, e conseguente derubricazione nel reato di lesioni. La Corte avrebbe operato un generico rinvio per relationem alla sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte che ammette tale forma di motivazione, purchØ il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Si ritiene sussistente, di conseguenza, un’ipotesi di mancanza di motivazione della sentenza, con particolare riferimento ai motivi di appello della difesa inerenti alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, i quali sarebbero stati esclusivamente riassunti, senza essere direttamente risolti.
La difesa ricorda come la parte del corpo attinta dal colpo di arma da fuoco sia una zona non vitale e come il Valda abbia agito con la volontà di ledere e non di uccidere, ritenendo tale ultima considerazione provata dal fatto che l’odierno ricorrente ha esploso un solo colpo e non si Ł accanito contro la vittima quando questi si trovava ferito, caduto al suolo.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa contesta l’applicazione dell’aggravante della premeditazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. . Nel caso di specie mancherebbero gli elementi quali il pregresso studio delle occasioni e delle opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive. Inoltre, premesso che, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in oggetto, si richiede che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il concepimento del delitto e la sua attuazione, la
difesa ritiene che il tempo intercorso, nel caso di specie, non sia sufficiente a configurare simile circostanza.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio del Valda, considerato che il giudice del gravame non avrebbe adeguatamente adempiuto all’onere di svolgere un ulteriore esame di merito sulla congruità della concreta commisurazione della pena inflitta, non avendo dato giusta attenzione alle propalazioni difensive contenute nell’atto di impugnazione. Ad opinione della difesa, la parte motiva della sentenza impugnata Ł scarna, caratterizzata da formule standard e prive di riferimenti specifici, e non ha dato giusto peso alla giovanissima età dell’imputato ed al suo positivo comportamento processuale, estrinsecatosi sia nell’ammissione degli addebiti che nella scelta di definire il procedimento secondo le forme del rito abbreviato.
3.2 Il ricorso proposto da COGNOME NOME si articola in quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che il giudice del gravame non ha realmente fornito risposta alla doglianza in tema di qualificazione giuridica del fatto. La deduzione Ł di omessa motivazione.
Con particolare riferimento alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto, da tentato omicidio a lesioni, la Corte avrebbe fatto un integrale rimando a quanto già espresso nella condanna di primo grado. Secondo la difesa non sarebbe stata adeguatamente provata nØ l’idoneità dell’azione a cagionare la morte, nØ l’elemento psicologico del dolo omicidiario. Si ricorda che il COGNOME ha sparato un solo colpo, il quale ha attinto una zona non vitale, e che lo stesso non ha raggiunto la persona ferita, che stava inerme riversa a terra, nØ ha esploso altri colpi nella sua direzione, pur potendolo fare con estrema facilità. Sarebbe rimasta circostanza indimostrata sia l’iniziale inceppamento dell’arma, sia la presenza della sicura alla stessa. Il ricorso si concentra, in seguito, sull’analisi dei presupposti costitutivi del delitto di tentato omicidio, sia con riferimento all’elemento oggettivo che a quello psicologico.
La difesa, con riferimento al dettaglio della sicura alla pistola, afferma che la persona offesa non può certamente ritenersi un esperto di armi, nØ si può fare affidamento a quanto dallo stesso percepito, vista la concitazione del momento ed alle sensazioni certamente alterate della vittima. Di contro, puntare l’arma verso un soggetto e non fare fuoco dimostrerebbe l’intento dell’aggressore di spaventare la vittima, non di ucciderla.
Inoltre, si legge dell’atto difensivo, da nessuna intercettazione sarebbe emerso l’intento omicidiario degli odierni ricorrenti, come neanche sarebbe stato dimostrato un rammarico successivo per non aver portato a termine l’azione omicidiaria.
La difesa, infine, riporta l’orientamento giurisprudenziale che esclude la configurabilità del tentativo qualora il soggetto attivo abbia agito con dolo eventuale.
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
Anche su tale aspetto, la difesa ritiene che i giudici del gravame abbiano omesso di motivare in modo adeguato, ritenendo, sic et simpliciter, sussistente l’aggravante della premeditazione, sia con riferimento alla sussistenza del tempo apprezzabile, sia per le modalità dell’azione che porterebbero ad escludere un’azione improvvisa.
Di contro, evidenzia la difesa, l’intenzione di ferire la persona offesa sarebbe sorta la stessa sera dell’agguato, senza soluzione di continuità, a poche ore dal fatto. Piø che una premeditazione, si legge nell’atto di ricorso, sarebbe presente una preordinazione, consistente nell’apprestamento dei mezzi minimi necessari per l’esecuzione del delitto, da sola non sufficiente a giustificare l’applicazione della succitata aggravante.
Inoltre, si mette in evidenza la questione della possibilità o meno di estendere l’aggravante di cui all’art. 577, co. 1, n. 3, al concorrente ex art. 110 c.p.
Terzo e quarto motivo deducono vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
In particolare, il ricorso si incentra, in seguito, sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. in favore del Ventimiglia. Dagli atti emergerebbe che l’odierno ricorrente non ha assunto alcun ‘ruolo rilevante’ ovvero ‘decisionale’, essendo rimasto, per tutta la durata dell’azione, mero esecutore degli ordini impartiti dal correo. Avrebbe persino chiesto in piø di una circostanza di andare via. Il prevenuto Ł incensurato, giovanissimo, mai coinvolto in nessuna vicenda giudiziaria, e per tali ragioni non avrebbe potuto controbattere a qualsiasi cosa gli fosse stata richiesta. Ad opinione della difesa,inoltre, la Corte ha fatto menzione della doglianza dell’appellante in merito alla concessione delle attenuanti generiche, senza fornire però alcuna valida risposta, limitandosi ad una motivazione assertiva e non attinente al prevenuto. Non sarebbero stati adeguatamente considerati vari elementi, quali lo stato di incensuratezza del Ventimiglia, la sua giovanissima età ed il suo comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
La parte comune delle doglianze introdotte dai ricorrenti ha ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.1 in termini di tentato omicidio e la ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione. Si imputa alla Corte di merito una ‘mancata risposta’ ai motivi di appello.
2.1 In premessa va ricordato che il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne – essenzialmente – la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello.
Nell’assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice – noto alle parti – purchØ non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando, in termini stereotipati e apodittici, di aderirvi senza dare conto degli specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili (in tal senso, tra le molte, v. Sez. 6, n.49754 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 254102-01).
Ove, pertanto, il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistono alle critiche formulate.
Ragionare diversamente significherebbe imporre al giudice di appello – violando canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo grado nonchØ determinando un inutile aggravio di tempi processuali – una ulteriore e autonoma attività di piena ricostruzione del fatto anche lì dove l’elaborazione già operata risulti a suo giudizio pienamente condivisibile, con la conseguenza di una sostanziale «riproduzione» dei contenuti espressivi della prima decisione.
Ciò posto, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur rievocando ampiamente i contenuti motivazionali del primo giudice, non ha affatto ignorato le doglianze difensive (v. pag. 13 e ss. della decisione impugnata).
Viene infatti adottata una tecnica argomentativa che Ł solo in parte definibile per relationem,
posto che la Corte di secondo grado afferma il proprio – autonomo – convincimento quanto alla valutazione di attendibilità della vittima circa il punto «essenziale» della ricostruzione, rappresentato dall’iniziale inceppamento dell’arma, aspetto che ha consentito al Di COGNOME di fuggire, ridimensionando in tal modo le conseguenze lesive dell’azione (il colpo al gluteo Ł frutto della reazione della vittima, in sostanza, altrimenti sarebbe stato piø preciso).
Da ciò la considerazione per cui – ferma restando la idoneità di una condotta aggressiva portata con arma micidiale – il parametro della inequivocità degli atti, di cui all’art.56 cod.pen., si alimenta con la sequenza fattuale descritta dalla vittima, il cui parametro di attendibilità Ł stato correttamente ricostruito in sede di merito.
Ciò perchØ la Corte di Appello valuta l’intenzione dei soggetti agenti anche attraverso l’interpretazione del contenuto complessivo delle captazioni, aspetto che Ł di sicuro rilievo dimostrativo ed Ł insindacabile (trattandosi di valutazione in fatto assistita da piena logicità) nella presente sede di legittimità.
2.2 Dunque non solo Ł infondato il principale motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, in tema di qualificazione giuridica del fatto, ma anche quello in tema di ricorrenza della premeditazione.
Anche in tal caso ad essere utilizzate come fonti dimostrative sono le captazioni, che dimostrano – sia pure nell’arco della medesima giornata – particolare qualità e fermezza del dolo. Circa tale aspetto Ł pacifico, secondo gli arresti di questa Corte di legittimità, che anche poche ore possono essere sufficienti a riconoscere, con valutazione in concreto, l’elemento cronologico della particolare aggravante : in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell’aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l’agente sulla grave decisione adottata e a consentire l’attivazione di motivi inibitori (così di recente Sez. I n. 3868 del 12.9.2024, rv 287472).
Gli ulteriori motivi, di entrambi i ricorrenti, in tema di trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per manifesta infondatezza.
La Corte di merito motiva ampiamente sulle scelte in tema di trattamento sanzionatorio, senza errori di diritto o vizi logici. Il fatto oggetto di giudizio viene ritenuto – al di là della esclusione della specifica attenuante correlata al contesto criminale – di elevata gravità in modo del tutto aderente alla realtà offerta dalla istruttoria, la ammissione del fatto si Ł limitata a ciò che risultava in modo evidente dalle captazioni e non vi sono altri fattori di reale diversificazione del ruolo svolto.
Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME