Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Giussano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del TRIBUNALE LIBERTA’ MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 9 agosto 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di Monza in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen (capo a), 23 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo b) e 648 cod. pen. (capo c).
In particolare, NOME è stato ritenuto gravemente indiziato di essere la persona che 1’11 luglio 2023 in Seregno, trovandosi con il padre ed il fratello nel traffico a bordo di una Fiat Punto di colore grigio, ha esploso plurimi colpi di arma da fuoco verso il veicolo Fiat Iveco su cui erano a bordo NOME COGNOME e NOME
COGNOME senza riuscire a colpirli, di aver portato in luogo pubblico l’arma clandestina con cui ha sparato, e di aver ricevuto in precedenza tale pistola proveniente da delitto. In sede di interrogatorio di garanzia l’imputato ha confessato di essere autore dei reati, ma ha sostenuto di aver sparato alle gomme per arrestare la marcia dell’autocarro che li stava inseguendo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. attn cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto non sussisterebbe l’esigenza di applicazione della misura massima, atteso che NOME, persona lontana da ambienti criminali, si era volontariamente allontanato dal luogo dei fatti facendo rientro al proprio paese di origine, distante 900 km, facendo venire meno il sospetto del tentativo di inquinare il quadro probatorio.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come tentato omicidio, in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, la pistola con cui NOME spara è indirizzata verso il basso e non all’altezza del conducente; inoltre, andava considerato che l’autoveicolo su cui viaggiavano i fratelli COGNOME è un mezzo di altezza superiore rispetto alla Fiat Punto su cui viaggiavano i NOME per cui, se vi fosse stata la volontà di uccidere, il braccio doveva essere necessariamente rivolto verso l’alto; inoltre, ove vi fosse stata la volontà omicidiaria, fallire il bersaglio era impossibile attesa la vicinanza tra i due veicoli; inoltre, andava considerato che l’autocarro Iveco non è stato proprio attinto da colpi di arma da fuoco; ancora andava considerato che i NOME erano stati inseguiti dell’autocarro ed avevano assunto un comportamento passivo limitandosi a cercare di sfuggire all’aggressione da parte degli COGNOME e non preoccupandosi di reagire al fuoco.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per raccoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
E’ infondato anzitutto il primo motivo, dedicato alle esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata ha affermato la esistenza del pericolo di reiterazione del reato, anche al fine di vendicare il padre, rimasto ferito nella sparatoria, e di inquinamento probatorio, attesa la possibilità dell’indagato di comunicare con altre persone, che le indagini avrebbero dimostrato avere conoscenza dei fatti.
Il ricorso attacca la motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo che prima dell’applicazione della misura l’indagato si era già trasferito in Calabria, e che essersi trasferito in Calabria avrebbe fatto venire meno in radice il pericolo di reiterazione e di inquinamento.
L’argomento è infondato, perché, in realtà, ai fini del pericolo di inquinamento probatorio, il trasferimento in Calabria è neutro perché non impedisce di contattare le persone con modalità a distanza, mentre ai fini del pericolo di reiterazione del reato, non è illogica la valutazione del Tribunale che ha ritenuto di ricavare dalle modalità della condotta – reato commesso da gruppo familiare armato che privo di scrupoli per la presenza di terzi estranei ha dato vita a una sparatoria in pieno centro abitato, circolando armato ed esplodendo colpi di arma da fuoco sulla pubblica via – la dimostrazione di una elevata capacità criminale e di una incapacità di autocontrollo incompatibile con il rispetto delle prescrizioni sottese ad eventuale altra misura.
Il ricorso si limita a dedurre l’affievolimento delle esigenze per effetto del trasferimento in Calabria dell’indagato, e della disponibilità alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma tali circostanze non incidono sul giudizio negativo in ordine all’autocontrollo dell’indagato che il Tribunale ha ricavato in modo logico dalle circostanze del fatto.
Questa Corte, peraltro, ha già affermato che “in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi; pertanto, quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da “violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto contenimento (Sez. 2, Sentenza n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475), principio cui si è attenuta l’ordinanza impugnata nella motivazione del rigetto dell’istanza di riesame presentata dall’indagato.
Ne consegue che il motivo è infondato.
E’ infondato anche il secondo motivo, dedicato alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come tentato omicidio.
Il ricorrente è reo confesso dell’aver portato con sé una pistola sulla pubblica via e dell’aver sparato verso il veicolo della famiglia rivale, ma nell’interrogatorio di garanzia ha sostenuto di aver sparato non per uccidere, ma soltanto per fermare l’autoveicolo degli inseguitori mirando alle gomme del mezzo.
Il ricorso sostiene che la pistola con cui il ricorrente ha sparato è indirizzata verso il basso, e non all’altezza del conducente del veicolo. L’ordinanza impugnata sostiene, invece, che la pistola era “in direzione parallela al braccio teso, quindi ad altezza d’uomo”. Il ricorso deduce che avrebbe dovuto essere considerato, però, che l’autoveicolo su cui viaggiavano i fratelli COGNOME è un mezzo di altezza superiore rispetto alla Fiat Punto su cui viaggiavano i COGNOME per cui, se vi fosse stata realmente la volontà di uccidere, il braccio doveva essere necessariamente rivolto verso l’alto
L’argomento è infondato perché, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti ch ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzell Rv. 276976; Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
La motivazione dell’ordinanza impugnata resiste alle censure di illlogicità della motivazione, perché affronta la questione della possibilità che NOME abbia sparato per non uccidere, e la risolve in senso negativo attraverso una ricostruzione del fatto che passa attraverso la valutazione dei fotogrammi della dinamica dell’evento a disposizione del Tribunale, nonché attraverso l’osservazione che alla velocità con cui veniva condotto l’inseguimento anche sparare alle gomme avrebbe potuto essere potenzialmente letale, motivazione che non presenta vizi logici nella ricostruzione della dinamica del delitto, e contro cui il ricorso si rivel anche aspecifico, in quanto lo stesso non prende posizione sulla parte di motivazione dell’ordinanza impugnata in cui si sostiene che, anche avesse sparato alle gomme, il ricorrente poteva comunque uccidere per la velocità cui andavano i mezzi.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata anche deducendo che, ove vi fosse stata la volontà omicidiaria, fallire il bersaglio sarebbe stato impossibile, attesa la vicinanza tra i due veicoli.
L’argomento è infondato, perchè trova un ostacolo logico nella circostanza che i due veicoli erano in movimento, ed anzi erano impegnati in un inseguimento, talchè i colpi potevano non andare a buon fine anche a prescindere dal volere di chi ha sparato.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata anche deducendo che avrebbe dovuto essere considerato che l’autocarro Iveco non è stato proprio attinto da colpi di arma da fuoco.
L’argomento è infondato, perché il dolo del reato di omicidio deve essere ricavato dalle circostanze esistenti ex ante, e non ex post; che la vittima sia stata o meno in pericolo di vita è, a tal fine, del tutto irrilevante (Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722: in tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l’azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l’effetto avuto di mira; conforme Sez. 1, Sentenza n. 52043 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261702).
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata anche deducendo che avrebbe dovuto essere considerato che i NOME erano stati inseguiti dall’autocarro ed avevano assunto un comportamento passivo limitandosi a cercare di sfuggire all’aggressione da parte degli COGNOME e non preoccupandosi di reagire al fuoco.
L’argomento è infondato perché in contrasto con la motivazione dell’ordinanza impugnata da cui si desume che sono stati i COGNOME che hanno sparato per primi (pag. 4 dell’ordinanza), motivazione che in ricorso è contestata, però, in modo assertivo ed in difetto del requisito dell’autosufficienza.
In definitiva, anche il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. agamento delle spese i cui all’art. 94, comma
Così deciso il 12 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente