Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Moncalieri il 19/02/1963
avverso la sentenza del 9/07/2024 della Corte di appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di NOME COGNOME, pronunciata in data 11 novembre 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciuta le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di tentato omicidio e alla contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 575 cod. pen., vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto), devolve doglianze non specifiche, perché si prospettano deduzioni prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a base della censura e, comunque,
manifestamente infondate, per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata, peraltro fondate su enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha richiamato, quanto all’idoneità degli atti (la vittima veniva colpita da una coltellata che ha provocato una ferita penetrante da punta e taglio) e alla qualificazione della condotta quale tentato omicidio, le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e della documentazione sanitaria, dalla quale risulta che la vittima aveva riportato una ferita penetrante da punta e taglio, in zona attraversata da organi vitali torace – e che l’arma da taglio aveva attraversato l’intero spessore della parete anteriore dell’emitorace sinistro, determinando un importante emo pneumotorace, giungendo a lambire il polmone sinistro.
Rilevato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità reputa idonea a integrare il reato di tentato omicidio (tra le altre, Sez. n. 45332 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277151 – 01; Sez. 1, n. 30336 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256797 – 01) la condotta dell’agente che abbia indirizzato anche un solo colpo con l’intento di uccidere un avversario e che non è indice della idoneità degli atti o dell’animus necandi (tra le altre, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261702; Sez. 1, n. 24173 del 5/04/2022, Rv. 283390 – 01) la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa, circostanze non idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida; ciò in quanto queste possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa).
Considerato, poi, che la motivazione del provvedimento impugnato fa espresso richiamo anche al movente e alla circostanza che l’imputato, dopo la lite con la persona offesa, si era allontanato per tornare sul posto armato di coltello, con il quale aveva aggredito la vittima ferendola in zona vitale, utilizzando un’arma idonea a perforare i polmoni e, quindi, a cagionarne il decesso.
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente