Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE: APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo .b.,à-evà.b,’-“.Le,;-
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Bari ha riformato, in punto di dosimetria della pena, quella emessa, in data 8 luglio 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani che aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, nonché del connesso reato di porto di arma da taglio utilizzata per commetterlo, fatti avvenuti in Bisceglie, il 7 novembre 2021.
Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente – dopo essere stato redarguito da NOME COGNOME dal continuare a importunare la sua fidanzata NOME COGNOME – si scagliava nei confronti cL NOME COGNOME, appartenente alla stessa comitiva di ampo e intervenuto al solo fine di comprendere cosa stesse succedendo e gli sferrava sette fendenti con un’arma da taglio, così provocandogli penetranti ferite in corrispondenza della zona inguinale, del gluteo sinistro, infine in regione supero-laterale della cosc sinistra, tanto da giungere in Pronto Soccorso in condizioni molto critiche (codice rosso), con shock ipovolemico da dissanguamento acuto.
Il primo giudice, riconosciuta la condotta come sorretta dall’elemento psicologico del dolo d’impeto e ritenuta l’aggravante del motivo futile (costituit dalla pregressa discussione con COGNOME per motivi banali), aveva ritenuto l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa e dell’attenuante della provocazione. Esclusa, di fatto, la recidiva (in riferiment alla quale non era applicato alcun aumento), avuto riguardo alla diminuente per il rito, aveva condanNOME l’imputato alla pena di dodici anni di reclusione e all pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, trascurando di applicato quella dell’interdizione legale per la durata della pena.
La Corte di appello, preso atto della rinuncia dell’imputato a tutti i motiv inerenti alla sua responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all’aggravante dei motivi futili, ha ridetermiNOME i sei anni e due mesi di reclusione la pena irrogata, confermando la sentenza nel resto, doverosamente integrando la condanna con la pena accessoria dell’interdizione legale.
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione degli art. 56, 575 cod. pen. in relazione all’art. 582 cod. pen., in punto di mancata derubricazione del reato in quello di lesioni.
Lamenta che la Corte di appello, sollecitata sul punto a fronte della scarna motivazione del giudice di primo grado, avrebbe trascurato di chiarire le ragioni per le quali un oggetto (peraltro mai rinvenuto) avesse potuto essere qualificato come arma da taglio e, conseguentemente, la sua detenzione da parte dell’imputato all’interno di una discoteca essere posta a fondamento dell’animus necandi.
Sarebbero state, inoltre, immotivatamente trascurate le considerazioni del consulente di parte sull’inesistenza di un pericolo di vita per la persona offesa, nonché la condotta di COGNOME che non inflisse a questi il cd. “colpo di grazia” dandosi invece alla fuga, così non portando a ulteriori conseguenze la condotta.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi e di mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
Giusta la tesi del ricorrente, è certamente sussistente la provocazione, riscontrabile nell’illegittima intromissione della vittima e, più in generale, gruppo di amici della ragazza cui COGNOME aveva rivolto la parola e dai quali era stato aggredito.
Quanto all’aggravante dei futili motivi, lamenta il mancato vaglio da parte del Giudice di appello di tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza legittimità, ampiamente citata nel ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 gennaio 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.
Va premesso come entrambi i motivi prospettino versioni alternative dell’occorso, le quali presupporrebbero il diretto accesso ai merito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame puro, che viceversa esula dalle funzioni dello scrutinio di legittimità (Sez. 6 n. 13442 dell’8/03/2016, Rv 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153).
Quest’ultimo non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un solido e convincente apparato motivazionale, ossia alla verifica della rispondenza degli elementi, posti a base della decisione, alle regole della logica e a canoni di
rigore argomentativo, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
A tali regole e canoni la sentenza impugnata si conforma appieno. Essa offre, infatti, una lettura ineccepibile delle risultanze processuali, passa esaustivamente in rassegna, e da puntuale conto dei convergenti elementi, anche di natura logica, che integrano il quadro di responsabilità di COGNOME, così come ritenuto aggravato dai motivi futili e in assenza della attenuante della provocazione; quadro per nulla intaccato dalle censure difensive.
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile per genericità, siccome privo di qualsiasi prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto di tentato omicidio come lesioni volontarie.
La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell’ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l’animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta di COGNOME, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell’arma (un arma da taglio che, sebbene non ritrovata, ha lasciato i suoi indelebili segni sul corpo della vittima, rilevati medico legale), dei distretti corporei attinti (zona inguinale, arteria femorale della reiterazione di più colpi (ben sette cciltellate), della forza di penetrazio degli stessi.
A quest’ultimo proposito i Giudici di merito (il Gip a p. 29 e la Cort territoriale a p. 16) hanno dato adeguato conto – con motivazione non manifestamente illogica – delle ragioni per le quali si è privilegiata ricostruzione del medico legale dr. COGNOME, rispetto a quella del consulente di parte dr. COGNOME ad avviso del quale le coltellate inferte non sarebbero state idonee a cagionare la morte della persona offesa.
I giudici appello hanno anche chiarito che la successiva interruzione dell’azione aggressiva, allorquando COGNOME aveva preferito allontanarsi, non costituiva fattore idoneo a mettere in discussione l’avvenuta integrazione, con la condotta fino a quel momento compiuta, del tentativo di omicidio. Tale post factum è stato – in modo non illogico – reputato dai giudici di merito inadeguato a neutralizzare la ragionata conclusione dell’evenienza, nella fattispecie,
dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, sulla scorta della cospicua e convergente serie di dati fattuali già citati.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente si è limitato a citare giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito.
Anche il secondo motivo è complessivamente inammissibile.
E’ reiterativo di analogo motivo di appello quello con il quale la difesa torna a invocare l’attenuante della provocazione.
La difesa non si confronta con l’appartato argomentativo della sentenza impugnata (p. 17), che fa proprio quello della sentenza di primo grado (p. 34), con cui si è correttamente esclusa l’invocata circostanza sulla scorta di una ricostruzione dei fatti che non lascia spazio ad alcun asserito comportamento provocatorio di COGNOME ovvero di qualsiasi altro componente del gruppo di amici. L’esistenza di una condotta aggressiva non ha, invero, trovato alcun riscontro nella pletora di testimoni oculari ascoltati a sommarie informazioni che hanno, al contrario, concordemente riferito che fu COGNOME a scagliarsi verso COGNOME.
I Giudici di merito hanno, dunque, fatto corretto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «Ai fini della configurabilit dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto d’immediatezza con il “fatto ingiusto altrui”; b) il “Fatto ingiusto altr che dev’essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’amb di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto d causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta» (ex multis, Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 – 02), osservando come nel caso di specie mancasse quam minime il requisito del fatto ingiusto altrui, oltre alla proporzione tra l’asserita offesa e la reazione.
L’aggravante del motivo futile è stata del pari avversata dal ricorrente sulla sola base di una ricostruzione alternativa che non ha trovato alcun fondamento.
Le sentenze di merito (quella del Giudice per le indagini preliminari a p. 35 e s., quella della Corte d’appello a p. 17) hanno ritenuto accertato che l’azione violenta del ricorrente era scaturita da un mero diverbio di natura verbale,
peraltro causato dall’atteggiamento inopportunamente invadente da questi serbato nei riguardi di una ragazza che stava trascorrendo una serata in discoteca con il suo fidanzato ed il suo gruppo di amici. Alla reprimenda, COGNOME aveva reagito accoltellando il giovane che si era intromesso.
A ragione, dunque si è ritenuta la determinazione criminosa come indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravit del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa stessa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento; ciò che integra la circostanza dei motivi futili (Sez. 5, n. 2594 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02; Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 16/04/2018, COGNOME, Rv. 273119; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 271115).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente