Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43647 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
LAVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato quella pronunciata (all’esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 22 marzo 2022, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME (con l’aggravante dei futili motivi) e, esclusa la contestata recidiva ed applicata la riduzione del rito, lo aveva condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.
1.1. Il COGNOME era imputato del delitto di cui agli artt.56,575,576, 61 n.1 cod. pen., perché attingendo ripetutamente e proditoriamente NOME COGNOME con colpi di coltello alla schiena, poco sopra la fascia renale, con severo rischio di lesione viscerale potenzialmente letale, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del predetto; non riuscendo nell’intento per cause non dipendenti dalla sua volontà. Con l’aggravante di avere agito per futili motivi (rifiuto della persona offesa di volere la sua compagnia per una consumazione al bar). In Roma il 13 dicembre 2021 alle ore 04:45, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
1.2. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito, sulla base degl atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ritualmente acquisiti in ragione della scelta del rito abbreviato, nei seguenti termini. Il 13 dicembre 2021, intorno alle ore 04:45 una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca in Roma era intervenuta nella locale INDIRIZZO dove era stata segnalata la presenza di un uomo accoltellato per strada. Giunti sul posto gli operanti avevano notato due uomini, uno dei quali riverso a terra quasi esanime, mentre l’altro cercava di attirare l’attenzione dei militari; a poca distanza si trovava NOME COGNOME (già noto ai Carabinieri) che si stava allontanando correndo verso le c.d. ‘Torri’ ubicate sempre in INDIRIZZO. L’uomo in terra (identificato per NOME COGNOME) appariva dolorante e si teneva con la mano la parte della schiena, all’altezza dei polmoni, che sanguinava copiosamente e nell’immediatezza aveva dichiarato di essere stato accoltellato da ‘NOME‘, circostanza che spiegava la fuga del COGNOME all’arrivo dei Carabinieri.
I militari dell’Arma si erano quindi recati presso l’abitazione della madre di NOME e lo avevano trovato a letto; mentre gli operard procedevano al
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sequestro di alcuni indumenti il predetto aveva loro rivolto frasi offensive e provocatorie e li aveva poi minacciati di morte quando lo avevano invitato a seguirli in caserma.
A seguito delle indicazioni del COGNOME, i militari avevano poi rinvenuto e sequestrato, nel parcheggio dove si era verificati i fatti, un coltello da cucina marca Soni con manico nero della lunghezza di 21 centimetri, di cui 11 di lama.
Sia NOME COGNOME che la vittima avevano riferito che, già in precedenza il COGNOME aveva tenuto dei comportamenti provocatori nei confronti del COGNOME chiedendogli soldi e sigarette e di potersi unire al suo gruppo di amici; in particolare, la notte dei fatti il COGNOME voleva recarsi assieme alla persona offesa ad acquistare dei cornetti, ma al rifiuto di questa si era dapprima parato davanti alla vittima con le braccia incrociate come a volere nascondere qualcosa, poi lo aveva insultato e minacciato di morte e subito dopo lo aveva colpito con un coltello da cucina sferrandogli due o tre fendenti al fianco destro poco sopra i reni. Il COGNOME aveva riferito che l’accoltellamento era avvenuto in modo veemente, con il COGNOME che aveva la bava alla bocca e che aveva agito con particolare ferocia; anche il COGNOME aveva confermato che da tempo il COGNOME aveva atteggiamenti provocatori nei suoi confronti e che, al suo rifiuto di prestargli del denaro, lo aveva accoltellato alla schiena.
1.4. Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che aveva visitato la persona nel pronto soccorso, aveva riferito che il colpo le era stato inferto all’altezza dell’ernitorace sx e che se fosse stato più profondo, avrebbe interessato la milza ed i polmoni; nel referto medico in atti, infine, si fa riferimento ad una ferita da arma bianca coltello alla base dell’emitorace sx.
1.5. La Corte di appello ha integralmente respinto il gravame proposto dall’imputato ritenendo, anzitutto, che nella fattispecie era stato correttamente configurato il delitto di tentato omicidio sussistendo sia l’idoneità degli atti post in essere dal COGNOME sia il c.d. ‘animus necandi’; inoltre, la Corte distrettuale ha escluso la configurabilità della desistenza poiché l’azione si era compiutamente definita ed ha escluso l’invocata attenuante dlella provocazione, osservando che non sussisteva il fatto ingiusto altrui non potendo essere considerato come tale il rifiuto di consegnare denaro e sigarette all’imputato da parte della vittima ed essendo, comunque, rimasta indimostrata la situazione di vessazioni e di
‘bullismo’ di cui sarebbe stato vittima il COGNOME ed essendovi, comunque, una sproporzione tra il presunto fatto ingiusto e la reazione dell’imputato.
La Corte territoriale ha poi confermato la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi poiché era stato accertato che la causa del gesto era da individuarsi, come visto, nel rifiuto di consegnare denaro e sigarette da parte della vittima. Infine, la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio osservando che la pena base per il delitto di tentato omicidio era stata fissata nel minimo edittale (sette anni) e che l’aumento per l’aggravante (anni uno) risultava del tutto congruo rispetto alla rilevante sproporzione tra la reazione dell’imputato ed il pretesto che l’avrebbe determinata.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art.192 cod. proc. pen. ed il relativo vizio d motivazione poiché, in realtà, secondo il ricorrente i presupposti del delitto di tentato omicidio sarebbero insussistenti.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. la violazione degli artt. 56, comma 3, 582, 583 e 62 n.2 cod. pen., poiché il reato configurabile sarebbe unicamente quello di lesioni ed, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente escluso l’attenuante della provocazione e la desistenza. Infine, censura la sentenza impugnata anche con riguardo al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo ed immotivato anche rispetto all’applicazione della recidiva e dell’aggravante contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e I intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).
3. Rispetto al primo motivo si rileva che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339), rispetto all’omicidio tentato la prova dell’ animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall’agente; in quest’ottica assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito – le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell’ 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, COGNOME, Rv. 236181) – non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell’elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell’arma utilizzata (coltello), il numero e la distanza ravvicinata dei colpi, la loro direzione verso la schiena della vittima in prossimità dei reni, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo onnicidiario.
A ragione, infine, si è escluso che l’entità delle lesioni subite dalla persona così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).
3.1. Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l’elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio’, ai fini della sussistenza del reato
è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento c:ome scopo finale dell’azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell’ 11/4/2016, Rv. 266915 – 01).
3.2. Con riferimento, poi, al profilo della idoneità degli atti a porr potenzialmente in pericolo la vita della persona offesa, la Corte di appello ha spiegato, in modo esaustivo e non contraddittorio, che questa si desumeva dalla certificazione del pronto soccorso, nonché da quanto riferito dal medico che aveva visitato la vittima nell’immediatezza dei fatti.
Pertanto, le argomentazioni contenute nel ricorso con le quali si tenta di mettere in discussione l’idoneità della condotta del COGNOME sono da considerarsi inammissibili, in questa sede di legittimità, in quanto dirette ad una differente valutazione degli elementi fattuali, già adeguatamente e.. coerentemente scrutinati dalla Corte territoriale.
3.3. Infine, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere dall’ imputato integrano, come nel caso di specie, già gli estremi del tentativo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 – 01) e, comunque, l’azione è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri alla cui vista l’imputato si era dato alla fuga.
Manifestamente infondate risultano pai le censure relative alla invocata provocazione ed alla aggravante dei futili motivi; al riguardo deve ricordarsi che la circostanza attenuante della provocazione ‘ pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’i (Sez. 5 – , Sentenza n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 – 01). Ciò posto si osserva che la Corte di appello – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha escluso la provocazione ed ha confermato la sussistenza dei futili motivi dando rilievo al fatto che, Come riferito sia dalla persona offesa che da NOME COGNOME, l’accoltellamento era stato provocato dal rifiuto della vittima di fornire denaro e sigarette all’odierno ricorrente, di talch
ha escluso in radice una proporzione tra il preteso fatto ingiusto e la violenta reazione del COGNOME, quand’anche fossero stati provati i dedotti comportamenti di ‘bullismo’ di cui sarebbe stato vittima l’imputato.
Anche rispetto a tale profilo il ricorrente, pur lamentando violazione di legge, tende ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo.
Con riferimento alle censure riguardanti il trattamento sanzionatorio si osserva che quelle relative alla recidiva risultano del tutto inconferenti atteso che tale aggravante era stata esclusa dal primo giudice; rispetto al trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha osservato che la pena base per il tentato omicidio era stata fissata nel minimo edittale e che l’aumento per l’aggravante dei futili motivi (fissato in anni uno) era giustificato dalla notevole sproporzione tra il preteso fatto ingiusto e l’azione posta in essere dall’imputato. Rispetto a tale ragionamento il ricorrente non si confronta in modo specifico e tende, in realtà, ad una differente (ed inammissibile) lettura degli elementi processuali coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la pena inflitta nel primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenz n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.