Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49238 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura
generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava ia decisione di primo grado, emessa all’esito del celebrato giudizio abbreviato, con quale NOME COGNOME era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti, alla pena principal quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per i reati, un continuazione, di tentato omicidio, tentata rapina, evasione e porto ingiustifi di arma impropria.
2. I crimini erano stati consumati a Roma, il 24 agosto 2021.
Quel giorno, secondo quanto giudizialmente ricostruito, l’imputato, dopo essersi allontanato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, introdotto in un esercizio commerciale di generi alimentari e aveva intimato titolare, NOME COGNOME, sotto minaccia di una forbice, di consegnare l’incasso. vittima si era, nondimeno, rifiutata di aprire la cassa. L’imputato aveva sfer alcuni pugni per forzarla, senza riuscirvi; aveva quindi aggredito la vitt facendola cadere in terra e poi colpendola con lo strumento da punta e da tagl al collo, al braccio e all’addome; era poi fuggito, anche a seguito dell’interven una terza persona che l’aveva infine inseguito e bloccato.
Nei fatti occorsi entrambi i giudici di merito avevano riscontrato gli estre dei delitti all’imputato ascritti, e in particolare dell’omicidio tentato.
Quanto a quest’ultimo, la sentenza di appello, nel respingere le obiezio difensive, rilevava l’idoneità causale degli atti a produrre la morte, sta caratteristiche dell’arma (dotata di lama di 6 centimetri, di lunghezza sufficie penetrare pericolosamente nel corpo della vittima), le zone vitali attinte, la dei colpi, la distanza ravvicinata, la condizione di inferiorità dell’aggredit rovinato a terra).
La sentenza di appello rilevava, altresì, la direzione inequivoca degli at provocare la morte, avendo l’agente persistito nella condotta portandola ad grado di sviluppo prossimo alla consumazione, impedita da cause totalmente indipendenti dalla volontà del reo (la reazione dell’aggredito e l’intervento soccorritore).
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Dopo avere ampiamente ripercorso l’elaborazione giurisprudenziale in tema di identificazione dell’animus necandi, il ricorrente eccepisce che le ferite riportate
dalla vittima non fossero, ex post, in grado di provocarne la morte, sicché l’azione avrebbe dovuto, per ciò solo, essere considerata inidonea. Sottolinea, inolt come la dinamica dei fatti suggerisse la mancanza di una reale volontà di uccidere anche solo alternativa al dolo di lesioni, essendo stata l’azione unicamente dir ad intimorire la vittima e a vincerne la resistenza per sottrarle l’incasso. Se nel suo agire, avesse realmente voluto la morte della vittima, non avrebb inizialmente indirizzato la violenza verso il registratore di cassa, né si sa volontariamente allontanato lasciando l’antagonista a terra indifeso.
La responsabilità del ricorrente doveva, perciò, essere correttament dimensionata. Sarebbe stata sua intenzione unicamente quella di rapinare il commerciante, a costo di arrecargli lesioni o percosse; ogni ulteriore sviluppo e frutto solo della repentinità dell’azione e della concitazione del momento, di cu sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguato conto.
Sotto altro profilo, la medesima sentenza avrebbe errato nel disconoscere, rispetto al tentativo di omicidio, la desistenza volontaria, viceversa configura avendo l’imputato volontariamente arrestato l’ulteriore corso dell’azione, p utilmente proseguibile (la persona offesa era in condizioni di minorata difesa costituiva un facile bersaglio).
La trattazione del ricorso, in difetto di tempestiva contraria richies avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, giacché l’apprezzamento dei fatti, concordemente effettuato dai giudici di merito, ampiamente sorregge l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al tentato omicidio a addebitato, validamente argomentata in ordine ai profili su cui viene sollecitato sindacato di questa Corte.
L’integrazione della fattispecie è stata ineccepibilmente basata, anzitutt sul rilievo dell’idoneità dell’azione, formulato secondo il corretto approccio d prognosi postuma (in proposito, tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339-01)
2.1. Il requisito dell’idoneità presuppone infatti che si giudichi se l’azione reo, retrospettivamente valutata con riferimento al tempo della sua realizzazione fosse d’intensità e pregnanza tale da riuscire a provocare la morte. Il fatto non essendo questa intervenuta, la vittima non si sia a posteriori trovata a rischio di essa, non esclude – di per sé – il requisito stesso, ossia la pericolosità ex ante della condotta rispetto al bene protetto della vita, tenuto presente che la sc entità, e finanche l’inesistenza, delle lesioni provocate alla persona offesa rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (Sez. 1, n. 52 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01).
E’ questo l’errore fondamentale di impostazione, in cui il ricorrente incorr COGNOMECOGNOME COGNOME vittima, potrà anche non essersi trovata, a consuntivo, in pericol vita, ma la circostanza non esclude l’idoneità iniziale della condotta ten dall’imputato a realizzare l’evento incriminato dall’art. 575 cod. pen., esse stata comprovata, sulla base di adeguati e ben illustrati elementi, la capa potenziale della condotta medesima rispetto all’evento in discorso.
L’azione è sempre idonea, se dotata di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all’interesse protetto, e il giudizio di pericolosità è un g probabilistico, da effettuare a priori, con riferimento alla situazione contingente quale si presentava, al momento dell’azione, al soggetto che la compiva. La prognosi è, come si diceva, necessariamente postuma, ma non per ciò essa va calibrata sugli esiti conclusivi dell’azione in discorso, che può avere mancato il scopo, come nella specie, per ragioni diverse dalla sua iniziale inadeguatezza.
2.2. Il requisito dell’univocità degli atti, d’altra parte, va indagato stesso- sulla base delle caratteristiche esteriori della condotta, in grado di ri l’intenzione dell’agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninet Rv. 267563-01; Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, COGNOME, Rv. 259249-01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, COGNOME, Rv. 246620-01; Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 241649-01).
Assumono, in questo contesto, rilievo significativo e dirimente elementi, qual la potenzialità offensiva dei mezzi usati, le loro modalità d’impiego (numero d colpi, loro distanza, intensità, direzione), la durata dell’aggressione e ogni concomitante circostanza utile ai fini dell’introspezione psicologica.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ricavato la volontà omicida da circostanze di tal genere, ossia dalla reiterazione e violenza dei colpi, dalla n offensiva dello strumento impiegato, dall’essere state attinte zone vitali del co circostanze ineccepibilmente valutate come rivelatrici del fine di uccidere.
Il ricorrente obietta che il movente ultimo del suo agire fosse il conseguiment del lucro, collegato alla concorrente progettata rapina. Tale movente palesemente non esclude, tuttavia, il dolo omicida, nel momento in cui, per la sua realizzazio
l’agente ha travalicato la violenza e minaccia necessarie a coartare semplicemente la volontà della vittima, e ha direttamente attentato alla sua vita, mediante giudicati, per quanto detto, idonei a questo ulteriore scopo (aggiuntivo strumentale rispetto a quello iniziale) e a ciò chiaramente diretti.
Il ricorrente obietta che l’intenzione di uccidere sarebbe smentita dal mancat ulteriore sviluppo dell’azione letifera, in un momento in cui tale progressio sarebbe stata ancora possibile. Tale rilievo urta frontalmente, tuttavia, co ricostruzione operata dai giudici di merito, secondo cui l’imputato recedet dall’azione stessa solo perché impedito dal proseguirla, causa l’intervento di t a sostegno della vittima. A tale ricostruzione si arresta il sindacato demandat questa Corte, cui è inibito il diretto confronto col materiale probatorio acquisi che deve limitarsi ai rilievo dell’esistenza, sul punto, di un logico app argomentativo a giustificazione degli apprezzamenti di fatto compiuti nei gradi d giudizio anteriori (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074-01; Sez 6 n. 13442 dell’8/03/2016, COGNOME, Rv. 266924-01; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153-01).
Tali ultime notazioni tolgono qualunque fondamento alla tesi della desistenza rispetto al tentato omicidio, autonomamente sviluppata in chiusura di ricorso.
Senza contare che una tale censura pone comunque un tema nuovo, inammissibilmente devoluto (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) alla cognizione del giudice di legittimità, in quanto l’appello, per quanto risulta dalla sen impugnata, faceva unicamente questione della desistenza rispetto alla distint fattispecie della tentata rapina.
Alla conclusiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, in conseguenza della sua manifesta infondatezza, oltre che della parziale novità del devolut consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irrit dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni poste, si stima equo determinare in tremila euro.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/09/2023