Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 139 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa in data 11 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato provvisoriamente contestato di tentato omicidio, aggravato dai motivi futili, in danno di NOME COGNOME.
Il Tribunale richiamava inizialmente la provvisoria ricostruzione del fatto, operata dal Giudice per le indagini preliminari sulla base delle videoregistrazioni e delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME e dalle persone presenti al fatto. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, presso un bar vi era stata una iniziale zuffa tra NOME COGNOME e COGNOME, causata da una provocazione ad opera di quest’ultimo. NOME COGNOME si era recato al citato bar in compagnia della figlia NOME COGNOME, mentre COGNOME, in compagnia di NOME COGNOME, si trovava già in tale esercizio commerciale presso un patio posto all’esterno. Alla colluttazione iniziale tra gli uomini si era aggiunta quella tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Secondo la provvisoria ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari, la rissa si era momentaneamente acquietata, con l’allontanamento temporaneo di COGNOME e COGNOME. Successivamente, questi ultimi avevano fatto ritorno insieme a COGNOME il quale, sopraggiunto a seguito di richiesta telefonica di COGNOME, aveva estratto un coltello e aveva più volte colpito NOME COGNOME con la citata arma ai glutei e all’avambraccio sinistro.
Il Tribunale riteneva infondate le censure difensive circa la qualificazione del fatto e circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, basando la propria decisione – esaminando la condotta posta in essere da COGNOME – sia sulla intensità dei fendenti sferrati, sia sulla zona corporea attinta, aderente a quella del cuore. Inoltre, desumeva COGNOME, nella forma del dolo alternativo, dal tipo di arma utilizzata, dall’estrazione del coltello a freddo da parte di COGNOME, dalla reiterazione dei fendenti e, infine, dalla condotta successiva di completo disinteresse per le sorti di NOME COGNOME.
Preso atto della posizione di COGNOME, il Tribunale analizzava quella di COGNOME. In particolare, riteneva sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione di COGNOME al tentato omicidio a titolo di concorso morale diretto o quantomeno sulla base di una qualificazione del reato come sviluppo assolutamente prevedibile della condotta criminosa realizzata insieme a COGNOME. Il Tribunale notava che COGNOME aveva istigato COGNOME dopo che la prima parte della
rissa si era già arrestata. Lo stesso giudice affermava inoltre che, nella sec fase della rissa, COGNOME COGNOME solo era stato presente all’azione, ma l’av sostenuta fisicamente, colpendo NOME COGNOME con una sedia e abbandonando quest’ultimo sanguinante sul posto.
In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussist basando la propria valutazione sulla personalità dell’indagato, per come emersa oltre che dalle modalità dell’azione, anche dalla fuga dopo i fatti e dai preced penali a carico di COGNOMECOGNOME Il Tribunale, perciò, confermava la scelta, già opera dal Giudice per le indagini preliminari, dell’applicazione della misura cautelare d custodia in carcere nei confronti di COGNOME COGNOME riteneva la citata misura l’un idonea a scongiurare il rischio di ripetizione di analoghi comportamenti allarmant Il Tribunale riteneva inoltre inadeguate misure cautelari meno afflittive, ten conto, da un lato, della spregiudicata personalità dimostrata da COGNOME totalmente avulsa dalle regole della convivenza civile – e dell’atteggiamen violento, consistito nell’organizzare un’immediata reazione di forza nonostan costui avesse la possibilità di abbandonare il luogo della rissa; dall’altr tenuto conto dell’assoluta inaffidabilità di COGNOME e della necessità di recider modo netto e radicale lo spessore criminale dello stesso. Il Tribunale, inf riteneva che la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccial elettronico non fosse idonea a salvaguardare le esigenze cautelari e a scongiura il rischio che COGNOME, approfittando dei margini di libertà connaturati alla mis degli arresti domiciliari e trasgredendo le prescrizioni fondamentali della ci misura cautelare, riprendesse i contatti con NOME COGNOME COGNOME fine di reiter condotte analoghe a quelle provvisoriamente contestate o al fine di indurre stesso COGNOME a ritrattare le dichiarazioni rese.
Avverso l’ordinanza del 24 marzo 2022 la difesa di COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod proc. pen. e lamentando vizio di motivazione circa la qualificazione del fatto. Il ricorrente sostiene che ta Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, nella parte in cui h analizzato la condotta di COGNOME, siano incorsi in errore in relazione alla sussi dei requisiti dell’idoneità e della non equivocità degli atti. Secondo le dogl difensive, la motivazione si baserebbe, da un lato, su una circostanza astrat generica, quale la vicinanza corporea tra la zona attinta e quella del cu dall’altro lato, su un elemento – ossia, l’intensità dei fendenti – smentit documentazione in atti e non sorretto da un accertamento in concreto de potenziale lesivo dell’arma utilizzata. Il ricorrente sostiene inoltre che il Tri
con motivazione illogica, per un verso, abbia qualificato il fatto come tentato omicidio e, per altro verso, abbia affermato che i colpi furono sferrati senza concitazione e a distanza ravvicinata rispetto alla posizione di NOME COGNOME. In realtà, tale situazione avrebbe potuto consentire a COGNOME di attingere effettivamente porzioni vitali del corpo. Il ricorrente denuncia, infine, carenza di motivazione circa il requisito della non equivocità degli atti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato nella forma del dolo alternativo. Il ricorrente sostiene che tanto il Giudice per le indagini preliminari, quanto il Tribunale, abbiano affrontato l’esame dell’elemento soggettivo del reato in termini di possibilità, caratteristica tipica non del dolo diretto, ma di quello eventuale, incompatibile con la forma tentata del reato. Secondo le doglianze difensive, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei seguenti elementi dimostrativi dell’assenza del dolo diretto e della sussistenza della sola volontà di causare lesioni: i fendenti erano stati direzionati verso zone corporee non vitali; NOME COGNOME non aveva corso pericolo di vita, come evidenziato dalla documentazione medica; l’azione era stata interrotta da COGNOME in assenza di interventi esterni; COGNOME aveva legittimamente ritenuto di intervenire in difesa dell’amico COGNOME, stante il contesto animato della rissa. Secondo le doglianze difensive, COGNOME avrebbe agito con la sola volontà di ferire NOME COGNOME. La difesa, perciò, sostiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata non indichi le ragioni – giuridiche e fattuali – che evidenzierebbero la volontà del ferimento o della morte come conseguenza diretta e alternativa dell’azione di COGNOME e che perciò escluderebbero la sussistenza di un dolo eventuale.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata lamentando vizi di motivazione circa il mancato confronto da parte del Tribunale sul riconoscimento della desistenza volontaria. Secondo le doglianze difensive, COGNOME aveva interrotto la propria azione senza che venisse a ciò determinato dall’intervento di fattori esterni. Il ricorrente osserva, inoltre, che, anche dopo i ferimento di NOME COGNOME, la colluttazione proseguì senza che venisse utilizzato il coltello.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 110, 116, 42, 56 e 575 cod. pen. Secondo le doglianze difensive, il ricorrente non avrebbe potuto prevedere, anche con l’impiego della dovuta diligenza, la condotta posta in essere da COGNOME. Sul punto, l’ordinanza impugnata sarebbe carente di motivazione nella parte in cui non ha indicato gli elementi dimostrativi di una previa intesa tra il ricorrente COGNOME e COGNOME. Infatti, anche
qualora si volesse ritenere che il ritorno del ricorrente sul luogo della rissa, per partecipare alla seconda fase della colluttazione, fosse dimostrativo di un’intenzione bellicosa, comunque il coinvolgimento di COGNOME sarebbe stato animato da una causale diversa dal proposito omicidiario nutrito, in ipotesi, da COGNOME. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che solo COGNOME utilizzò il coltello, mentre COGNOME, lungi dal realizzare una condotta di ausilio, si limitò a lanciare una sedia di plastica, tra l’altro in momento diverso dall’accoltellamento. Il ricorrente afferma che il Tribunale abbia omesso di effettuare un accertamento individualizzante circa l’elemento volitivo in capo al ricorrente, e che si sia limitato a trasferire lo spessore criminale di COGNOME alla persona di COGNOME. Il ricorrente sostiene inoltre che il giudice del riesame sia incorso in vizio di motivazione nella parte in cui, pur avendo sostanzialmente individuato una forma di concorso anomalo di COGNOME al tentato omicidio laddove ha riferito di uno sviluppo prevedibile della condotta criminosa – non avrebbe condotto alcun approfondimento circa la sussistenza della colpa in capo allo stesso COGNOME e avrebbe perciò trasformato l’ipotesi di cui all’art. 116 cod. pen. in una forma di responsabilità oggettiva. Tra l’altro, dalle immagini delle videoregistrazioni emerge che, anche dopo il ferimento di NOME COGNOME, quest’ultimo e COGNOME proseguirono nella colluttazione, ma a mani nude. Ciò esclude, secondo le doglianze difensive, che il ricorrente abbia perseguito un reato diverso e ulteriore rispetto a quello effettivamente voluto.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e circa l’adeguatezza della misura cautelare disposta. Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto apodittica e autoreferenziale, priva della indicazione delle ragioni per cui non sarebbe possibile svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di COGNOME. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia deciso sulla sola base dell’astratta pericolosità del ricorrente e del suo asserito spessore criminale, circostanze queste che non solo sarebbero prive di adeguato supporto probatorio, ma sarebbero anche in contrasto con la necessità che il pericolo di recidiva sia concreto e attuale. Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia illogica l’affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe organizzato una reazione di forza, tenuto conto del fatto che lo stesso ricorrente aveva allertato l’amico con una telefonata di brevissima durata. Il Tribunale ha indicato come ulteriore elemento a fondamento della propria valutazione il fatto che il ricorrente si sia dato alla fuga dopo i fatti. In real secondo quanto sostenuto nel ricorso, tale affermazione sarebbe contraddetta dalle emergenze processuali, poiché il ricorrente non si è mai sottratto ad alcun
adempimento, ma anzi si è spontaneamente presentato alla polizia giudiziaria per l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto. Il ricorrente sostiene inoltre che la condanna più recente emergente dal certificato del Casellario giudiziale risalga al 2013 e che da quello dei carichi pendenti risulti un unico procedimento. Infine, il ricorrente afferma che la motivazione circa l’inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari sia carente di elementi specializzanti rispetto alla persona di COGNOME e sia basata su un asserito pericolo privo di elementi a sostegno, poiché NOME non solo non aveva tentato, malgrado il suo stato di libertà, di entrare in contatto con NOME COGNOME e la figlia di quest’ultimo, ma era anche del tutto estraneo agli interessi sottesi alla lite su cui si sarebbe innestata la presunta aggressione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, dunque deve essere rigettato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente le doglianze difensive circa la qualificazione del fatto come tentato omicidio e circa la sussistenza dell’elemento psicologico nella forma del dolo alternativo, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Entrambi sono infondati.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente, sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390-01). Ha altresì stabilito che, in tema di delitto tentato, l’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032-02).
È stato altresì statuito che, in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus COGNOME assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01). Accertamento che
deve essere condotto desumendo il dolo da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01). È stato inoltre precisato che il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259465-01; in senso conforme Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 274402-01).
2.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la motivazione del Tribunale circa la sussistenza dei requisiti dell’idoneità e dell’univocità degli atti e circa la qualificazione del dolo risulta congrua. Il giudic del riesame, con motivazione in linea con i principi pienamente condivisibili stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha indicato puntualmente gli elementi probatori dai quali ha desunto i requisiti per la qualificazione del fatto nell’ipotesi di tentat omicidio. Per quanto concerne l’idoneità e la non equivocità degli atti, il Tribunale ha valorizzato l’intensità dei colpi sferrati, la capacità offensiva dell’arma impiegata e la direzione dei fendenti, individuata – fattasi eccezione per i colpi inferti ai glute – nella zona anatomicamente vicina al cuore. Inoltre, il Tribunale, fornendo adeguata risposta alle doglianze difensive sul punto, ora riproposte con il ricorso per cassazione, ha evidenziato che, nonostante l’obiettivo preso di mira dall’azione di COGNOME, la porzione del corpo attinta fu il braccio sinistro e non la spalla, ma solo in ragione della concitazione del momento. Né possono rilevare in senso contrario, come invece prospettato dal ricorrente, le condizioni di salute di NOME COGNOME come emergenti dalla documentazione medica. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento in tema di idoneità e non equivocità dell’azione deve essere condotto con giudizio ex ante. Il giudice del riesame ha anche reso congrua motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo a COGNOME, valorizzando a tal fine l’estrazione a freddo dell’arma, la reiterazione dei fendenti, il completo disinteresse per le sorti della vittima e la possibilità che COGNOME aveva di non usare l’arma nel corso dell’aggressione, bensì le proprie mani. Inoltre, il Tribunale ha anche puntualmente motivato, come si vedrà più approfonditamente nell’analisi del quarto motivo, circa il concorso morale diretto di COGNOME nell’azione criminosa e circa il rispettivo elemento soggettivo. Infatti, il giudice del riesame ha valorizzato non solo il dato per cui COGNOME aveva sollecitato telefonicamente rinforzi, e perciò con intenti tutt’altro che difensivi, ma anche la circostanza che COGNOME aveva sostenuto fisicamente l’azione e aveva assistito al ferimento con il coltello, senza alcun ravvedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che il giudice del riesame sia incorso in vizi di motivazione circa la qualificazione del fatto e dell’elemento soggettivo, avendo lo stesso fornito puntuale e adeguata risposta alle doglianze difensive.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura l’ordinanza impugnata sostenendo che il Tribunale non abbia motivato circa l’applicabilità della desistenza volontaria di cui all’art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il provvedimento di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187-01). È stato inoltre affermato che, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435-01).
3.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del riesame ha disatteso, implicitamente ma in modo chiaro, le argomentazioni difensive circa il riconoscimento della desistenza volontaria. Infatti, il Tribunale ha evidenziato come COGNOME partecipò all’azione e lasciò NOME COGNOME sanguinante sul posto, dandosi alla fuga. Di conseguenza, il giudice del riesame ha plausibilmente ritenuto che COGNOME e COGNOME non interruppero l’aggressione nei confronti di NOME COGNOME per aver rinunciato a portare a termine l’azione, ma che i primi, una volta ritenuta ultimata l’azione, si allontanarono lasciando NOME COGNOME sanguinante. Come infatti affermato dal giudice del riesame nell’approfondimento del punto relativo all’animus omicidiario, con motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, la condotta successiva all’aggressione fu di completo disinteresse per le sorti di NOME COGNOME. Deve inoltre rilevarsi che, sul punto, il ricorrente si limita ad avanzare una lettura degli elementi probatori alternativa a quella operata dal giudice del riesame, proponendo una ricostruzione degli elementi fattuali che non può essere svolta in sede di giudizio di legittimità.
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe sostanzialmente ritenuto sussistente un concorso anomalo senza provvedere all’accertamento della prevedibilità del reato non voluto, è infondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto anomalo di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi, e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977-01). È stato inoltre affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
4.2. Nel caso ora in esame, il giudice del riesame ha ritenuto sussistente un concorso morale diretto di COGNOME nell’ipotesi provvisoriamente contestata di tentato omicidio. In particolare, il Tribunale ha valorizzato a tali fini il ruolo istigazione dallo stesso COGNOME assunto nei confronti di COGNOME, nella parte in cui il primo, fingendo di allontanarsi dal luogo della rissa, aveva atteso il sostegno dell’amico dopo averlo contattato telefonicamente. Di conseguenza, il giudice del riesame ha affermato, sulla base della circostanza che COGNOME aveva solo finto di abbandonare il luogo della rissa, che costui preferì organizzare una reazione di forza – con intenti, perciò, ritenuti tutt’altro che difensivi – invece di abbandonare il luogo della rissa. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come non solo COGNOME fu presente alla successiva aggressione, ma che lo stesso partecipò attivamente mediante il lancio di una sedia, assistette moralmente al ferimento e abbandonò NOME COGNOME sanguinante sul luogo dell’aggressione. Sul punto, il ricorrente si limita ad avanzare una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal Tribunale e ritenute da quest’ultimo dimostrative di un concorso morale diretto.
Né può valere in senso contrario l’inciso del giudice dell’ordinanza impugnata secondo il quale l’aggressione armata nei confronti di NOME COGNOME si sarebbe potuta configurare quantomeno come sviluppo prevedibile dell’azione criminosa di COGNOME. Tale considerazione, infatti, si limita a lasciare aperta la
possibilità, nell’eventuale giudizio di responsabilità non cautelare, di qualificare il concorso di COGNOME ai sensi dell’art. 116 cod. pen. Il giudice del riesame ha invece ritenuto che, per quanto ricostruito nella provvisoria ricostruzione operata in sede cautelare, l’azione posta in essere da COGNOME rilevasse come un concorso morale diretto nel tentato omicidio, sulla base degli elementi precedentemente indicati.
Il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, è infondato.
5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508-01). È stato inoltre precisato che tale giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma è inerente ad una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01).
5.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l’ordinanza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Il giudice del riesame ha infatti chiaramente indicato gli elementi alla base della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, svolgendo un giudizio in concreto sulla personalità dell’indagato. Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risulta inadeguata circa l’affermazione della sussistenza dei requisiti dell’attualità e della concretezza. Il Tribunale ha inoltre fornito puntuale motivazione circa l’inaffidabilità di COGNOME e l’impossibilità di assicurare il rispetto delle citate esigenze cautelari mediante altre misure, meno limitative della libertà personale. In particolare, il giudice del riesame ha valorizzato a tale fine l’atteggiamento violento e la negativa personalità di COGNOME, quest’ultima per come emersa tanto dalla provvisoria ricostruzione del fatto, quanto dalla fuga dopo il fatto e dai precedenti penali a carico di COGNOME. Sul punto, il ricorrente si limita a fornire una diversa valutazione delle circostanze indicate dal giudice del riesame e a proporre doglianze non idonee a superare la logica sottesa all’ordinanza ora impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alla trasmissione del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale NOME COGNOME è ristretto, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2022
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE