Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45201 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA COGNATA COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni presentate in data 5 ottobre 2023 dal difensore, AVV_NOTAIO che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso. Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la stessa sede giudiziaria, che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato (capo a) di tentato omicidio, perché, in concorso con NOME COGNOME, esplodeva quattro colpi d’arma da fuoco in direzione di NOME COGNOME, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà, segnatamente, in ragione del fatto che i proiettili non procuravano all’COGNOME ferite mortali. In particolare, NOME COGNOME, utilizzando la pistola di cui al capo b (capo per il quale il Gip non ha applicato a NOME AVV_NOTAIO alcuna misura cautelare), esplodeva quattro colpi all’indirizzo della vittima, ferendola al fianco sinistr all’addome ed alla spalla sinistra, mentre NOME COGNOME, allo scopo di impedire la fuga ed eventuali ulteriori reazioni della persona offesa, la tratteneva bloccandola dalle spalle, così da agevolare l’azione di fuoco del correo e con l’aggravante di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili, nonché per il reato (capo b) di detenzione e porto di arma comune da sparo perché, in concorso con NOME COGNOME, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo e specificamente una pistola non meglio individuata. Con l’aggravante di aver commesso il fatto per eseguire iol reato di cui al capo A).Con la recidiva reiterata e specifica per COGNOME. Con la recidiva reiterata per COGNOME. Fatti commessi a Gela il 20 giugno 2022.
Il Collegio cautelare ha ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza l’esigenza cautelare di chi all’art. 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. a cario del ricorrente sulla base, come sarà più chiaro in seguito, degli esiti dell’attività intercettazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche intercorse tra gli stessi indagati o tra questi ultimi e soggetti terzi, disposta a soli due giorni dal fatto criminoso, ol che sulla base RAGIONE_SOCIALE ulteriori attività d’indagine svolte dalla polizia giudiziaria.
Il ricorso, presentato dal difensore (AVV_NOTAIO), è affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato ai sensi dell’articolo 173 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 273, 274, 275, 292 comma 2 lett. c, c-bis, cod. proc. pen. nonché la violazione di legge in presenza di una motivazione apparente.
Assume che il Tribunale ha confermato l’ordinanza impugnata senza argomentare adeguatamente sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e
sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, utilizzando mere frasi precostituite motivazioni standardizzate, prive cioè di concretezza.
Aggiunge che le critiche alle doglianze difensive sono sl:ate ritenute slegate dal contesto fattuale e sarebbe stata omessa l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevarti gli elementi for dalla difesa, limitandosi il Tribunale a definire i predetti elementi genericamente come non dirimenti o non rilevanti, ma senza spiegarne il motivo.
Il Tribunale del Riesame avrebbe inoltre omesso di motivare adeguatamente e concretamente sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, limitandosi ad evidenziare la gravità del fatto, senza però valutare nel concreto la condotta successiva al delitto, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso (circa un anno) dall’evento all’esecuzione della misura, nonché le situazioni di concrete e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’indagato.
Il Collegio cautelare avrebbe, altresì, omesso di motivare circa il concreto e attuale pericolo che l’indagato potesse commettere gravi delitti.
Sottolinea come dagli atti d’indagine fosse emerso che i fatti contestati si erano verificati sotto l’abitazione del ricorrente, dove l’COGNOME sarebbe ritornat più volte anche dopo la colluttazione, ossia il giorno dopo, per scusarsi dell’accaduto, atteso che dalla versione alternativa spiegata dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia emergeva una diversa dinamica dei fatti, con protagonista proprio l’COGNOME, il quale si sarebbe recato, armato di pistola, sotto casa del La COGNOME puntando l’arma alla testa di quest’ultimo e, poi, nei giorni successivi per ottenere un chiarimento, laddove il Collegio cautelare rimproverava al ricorrente di aver continuato a rapportarsi con la persona offesa, nonostante i due indagati (COGNOME e COGNOME) non si fossero mai recati presso l’abitazione della vittima, né l’avessero contattata telefonicamente.
Afferma che l’ordinanza impugnata sarebbe perciò incorsa nel travisamento del fatto, laddove ha valutato come inverosimili le dichiaraziori rese dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia e laddove il Tribunale avrebbe illogicamente ricostruito il fatto affermando, in ordine alla dinamica dell’evento, che la persona offesa, benché trattenuta per le spalle “sicuramente, per spirito di sopravvivenza, avrà cercato di liberarsi dalla presa, evitando gli spari …” valorizzando la circostanza secondo la quale la vittima non aveva riportato alcuna ferita alle gambe e con ciò ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente quando costui, dopo aver disarmato l’COGNOME che si era recato sotto l’abitazione dell’indagato per sparagli, aveva affermato di aver esploso i colpi verso il basso, mentre gli altri colpi esplodevano nella successiva colluttazione intrapresa mentre l’COGNOME tentava di riprendersi la pistola.
Sostiene che erroneamente il Tribunale aveva, in motivazione, giustificato la qualificazione giuridica dei fatti e la loro gravità (tentato omicidio anziché lesion richiamando a supporto le considerazioni espresse durante le intercettazioni telefoniche da parenti e conoscenti dell’COGNOME, attribuendo a queste persone un’autorevolezza in punto di qualificazione giuridica del tutto ingiustificata.
Ribadisce che, con riferimento al reato di cui al capo b), il Tribunale ha ritenuto, con certezza, che il ricorrente avesse posseduto e portato fuori dalla propria abitazione l’arma da fuoco, nonostante l’indagato avesse spiegato di essere disarmato e che, dopo aver subito il tentativo di omicidio da parte dell’COGNOME, si era impossessato della pistola altrui fino a quel momento rivolta verso la propria fronte ed aveva esploso un colpo verso il basso per allontanare l’aggressore; ciò a conferma che l’arma era detenuta dall’COGNOME, circostanza comprovata dal contenuto di una conversazione telefonica intervenuta tra i fratelli NOME e NOME COGNOME nella quale si affermava che “tanto alla fine era una cosa giocattolo non è che era una pistola vera..'”, a dimostrazione del fatto che gli COGNOME conoscevano l’arma con cui il ricorrente avrebbe sparato al punto tale da definirla come pistola giocattolo.
Conclude osservando come sarebbe apparente anche la motivazione in ordine alla non attualità del pericolo di reiterazione criminosa e come il Tribunale non avesse motivato adeguatamente circa la scelta della misura cautelare da applicare, limitandosi genericamente ad affermare che la custodia in carcere fosse l’unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari, ritenendo che il ricorrente non potesse rispettare le prescrizioni di altre misure custodiali, senza considerare che, dalla scarcerazione avvenuta nel 2018 dopo una lunga detenzione, l’indagato non aveva subito condanne, aveva ultimato la misura di prevenzione e aveva lavorato per tutto il periodo; elementi che, unitamente allo stato di salute precario, essendo l’indagato sottoposto a terapia salvavita, potevano consentire al Tribunale di applicare una misura meno afflittiva, anche con rigorose prescrizioni, in attesa di chiarire quale RAGIONE_SOCIALE due versioni rappresentate dalle parti fosse corrispondente al vero.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente ha presentato ulteriori conclusioni, reiterative dei motivi di ricors ribadendo la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché in massima parte aspecifico e presentato nei casi non consentiti nonché, nel suo complesso, manifestamente infondato.
2. Il Tribunale cautelare ha premesso come le indagini di polizia – attivate subito dopo il compimento dell’azione delittuosa a seguito di una segnalazione proveniente dall’Ospedale – avessero consentito di acquisire, nell’immediatezza, le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale aveva riportato quattro fori d proiettile di piccolo calibro all’altezza del fianco sinistro, dell’addome e della spal sinistra, e che, nella circostanza, su richiesta degli operanti intervenuti, riferì ch a seguito di una discussione con NOME COGNOME, quest’ultimo aveva aperto il fuoco nei suoi confronti, attingendolo nelle parti del c:orpo sopra indicate.
I Carabinieri procedettero, tra l’altro, al sequestro degli indumenti indossati dalla vittima.
Autorizzate le intercettazioni RAGIONE_SOCIALE utenze in uso ai soggetti coinvolti e ai familiari di costoro, emerse – dalle prime conversazioni intercorse il giorno del delitto (22 giugno 2022) tra l’COGNOME e la moglie – che uno degli autori del tentato omicidio era NOME COGNOME, sia in considerazione della circostanza che nelle conversazioni tale soggetto fu indicato come colui che era stato sottoposto allo STUB e sia alla luce del chiaro riferimento fatto alla persona dell’indagato, nei cui confronti era emerso un forte desiderio di vendetta maturato cla parte dell’COGNOME*.
Tale individuazione venne confermata da un’ulteriore conversazione intercorsa tra la persona offesa e la moglie, sempre nel corso della mattina del 22 giugno 2022, nella quale affiorò il riferimento anche al genero di NOME COGNOME, ovvero NOME COGNOME, nei confronti dei quali l’interlocutore era intenzioNOME a porre in essere la sua vendetta, tanto da appostarsi sotto la loro casa.
Il coinvolgimento di entrambi i soggetti venne poi confermato anche dalle intercettazioni relative alle conversazioni dei giorni successivi, dalle quali si scop che, tra la persona offesa e i due autori del tentato omicidio, vi furono incontri chiarificatori, sebbene si trattasse di un chiarimento solo apparente, tenuto conto del forte rancore che la vittima continuava a provare nei confronti dei suoi aggressori, come emerso da altre conversazioni nelle quali la vittima riferiva di aver fatto credere agli autori del delitto di avere assunto una posizione conciliante al solo fine di preparare una vendetta adeguata alla situazione, da realizzare al momento opportuno.
Sempre dalle intercettazioni emerse il chiaro intento di sviare le indagini in ordine al tentato omicidio, al fine di impedire l’intervento dell’autorità giudiziaria consentire all’COGNOME di portare a compimento la sua vendetta.
Dalle conversazioni intercorse tra i familiari della vittima, si accertò poi ch costoro avevano intenzione di informare dell’accaduto NOME COGNOMECOGNOME ergastolano e fratello della vittima, inviandogli una lettera presso il carcere d
Parma, ove era recluso, al fine di renderlo partecipe dei gravi fatti accaduti al fratello e del suo comportamento.
Sequestrata la corrispondenza, una missiva, proveniente da NOME COGNOME, consentì di ricostruire la vicenda e di individuare con certezza l’identit degli autori del fatto grazie ai riferimenti individualizzanti ivi contenuti: infat persona che aveva colpito NOME COGNOME venne indicata come una “persona dì loro conoscenza” (segnalata anche con il soprannome “NOME“), della quale si forniva l’indirizzo di residenza ossia INDIRIZZO – coincidente con quello di NOME COGNOME NOME, il quale aveva attirato la vittima sotto casa e, dopo averla abbracciata, le aveva sparato a bruciapelo quattro colpi di pistola, mentre il genero (ossia NOME COGNOME, unico genero del NOME) la tratteneva da dietro, per evitare che fuggisse.
Venne anche chiarito il movente del tentato omicidio, da ricondurre alla volontà dell’aggressore di punire l’COGNOME perché gli aveva platealmente tolto il saluto, dopo che il NOME COGNOME si era rifiutato di prendere provvedimenti – come, invece, gli era stato richiesto dalla persona offesa – nei confronti di un suo nipote per qualcosa di brutto che quest’ultimo avrebbe fatto all’COGNOME.
In sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente, pur fornendo una versione completamente diversa, ammise di avere esploso colpi di arma da fuoco all’indirizzo di NOME COGNOME, che lo avrebbe aggredito per primo.
Ciò posto, appare evidente come il ricorrente abbia, a torto, contestato al Collegio cautelare di aver ritenuto immotivatamente l’esistenza nei suoi confronti dei gravi indizi di colpevolezza.
3.1. Da un lato, il ricorrente, confezionando, sotto tale aspetto, un motivo di ricorso aspecifico, non ha preso specifica posizione su temi di prova (riferimento alla sua partecipazione delittuosa nelle intercettazioni e nella missiva intercorsa tra NOME ed NOME COGNOME) ritenuti, con fondamento, dal Tribunale cautelare decisivi per la configurabilità della gravità indiziaria nei suoi confronti, e, dall’a ha contestato il ragionamento probatorio, pur in presenza di una motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nella ricostruzione della concreta vicenda processuale, apoditticamente affermando l’assenza di motivazione al riguardo.
Con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità, il Tribunale cautela ha invece ritenuto credibile la ricostruzione dei fatti contenuta all’interno del lettera inviata in carcere dalla vittima al fratello, NOME COGNOME, i considerazione soprattutto del timore e rispetto manifestato nei confronti di
quest’ultimo, circostanza ritenuta logicamente idonea a fondare un giudizio di elevata rispondenza al vero dei fatti descritti nella missiva.
Secondo i Giudici cautelari, tale versione, poi, ha trovato oggettivo riscontro nei rilievi fotografici compiuti sugli indumenti indossati dalla vittima in occasion del fatto delittuoso, dai quali emergevano chiaramente i fori prodotti dagli spari, fori che, in considerazione della loro posizione, rendevano inverosimile che gli stessi fossero stati provocati nel corso della colluttazione descritta dal ricorrente nel corso dell’interrogatorio di garanzia per impadronirsi della pistola. Anche la circostanza, che la persona offesa non avesse riportato alcuna ferita nella parte bassa del corpo, ha consentito al Collegio cautelare di ritenere non credibile la versione resa dal ricorrente, secondo cui quest’ultimo avrebbe sparato in direzione della vittima verso il basso, per spaventarlo.
Né può ritenersi manifestamente illogica la deduzione del giudice di merito circa il fatto che la persona offesa, trattenuta per le spalle, abbia cercato di liberar dalla presa, eseguendo movimenti scoordinati e non previsti dall’autore del fatto ed evitando così che gli spari raggiugessero le sue parti vitali e provocassero lesioni di rilevante entità.
Sulla base di ciò, del tutto adeguatamente, il Tribunale ha ritenuto che la potenzialità lesiva della condotta, quale circostanza dalla quale dedurre la sussistenza dell’animus necandi, non poteva ritenersi esclusa in considerazione della dimensione ridotta dei fori attestata nei referti medici, che era piuttosto d ricondurre al piccolo calibro dell’arma utilizzata e non certo all’utilizzo di una pisto giocattolo, posto che, comunque, la vittima era stata attinta al fianco sinistro, alla spalla sinistra e all’addome, ovvero in zone del corpo comunque molto vicine a quelle vitali, che avevano reso necessario, a più riprese, l’estrazione di bossoli e che solo per circostanze casuali, e non dipendenti dalla volontà degli autori del fatto, era stata evitata la morte, pervenendo in tal modo ad una corretta qualificazione giuridica del fatto.
3.2. Ciò posto, è il caso di sottolineare che, in tema di misura cautelari personali, l’interpretazione e la valutazione degli elementi di prova costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità e dell’assoluta inadeguatezza della motivazione, che renda irragionevole e incontrollabile il risultato del giudizio cautelare.
Ne consegue che il controllo di legittimità sulle ordinanze emesse in sede di riesame è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici, mentre restano escluse da tale controllo le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la
specifica consistenza dei fatti indizianti, la valutazione cornparativa della lor attendibilità, la scelta di quelli ritenuti determinanti (Sez. 6, n. 1909 18/06/1993, NOME, Rv. 194951 – 01).
E la parte ricorrente deve dare conto RAGIONE_SOCIALE conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata, perché la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella ordinanza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella risultante dal testo del provvedimento impugNOME.
Nel caso di specie, il ricorso non soltanto omette di confrontarsi adeguatamente con il contenuto dell’ordinanza impugnata (nessun rilievo alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla vittima; nessun rilievo alle conversazioni intercettate e poste a fondamento della gravità del quadro indiziario; nessun rilievo alla corrispondenza intercorsa con NOME COGNOME e sequestrata dagli inquirenti) ma non considera che il Tribunale distrettuale ha spiegato adeguatamente le ragioni poste alla base della conferma della gravità indiziaria, operando una corretta valutazione degli elementi di prova a carico, laddove il motivo di ricorso si limita a sollecitare una differente lettura degli elementi prova, evidenziando ragioni in fatto, irricevibili nel giudizio di legittimità, giungere a conclusioni differenti rispetto al logico e congruo approdo cui è pervenuta l’ordinanza impugnata.
Parimenti inammissibili sono le doglianze genericamente formulate in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e alla scelta della misura.
Il Tribunale del riesame ha affermato che l’aggressione è stata realizzata da due persone, con una chiara ripartizione dei ruoli e con evidente sproporzione tra la brutalità della condotta delittuosa e i risibili motivi ad essa sottostan circostanze motivatamente ritenute decisive e concorrenti nel sostenere l’affermazione della sussistenza del pericolo di recidivanza.
Inoltre, al fine di ritenere pienamente integrati i requisiti della concretezza attualità del bisogno cautelare, Il Tribunale distrettuale ha rirnarcato la negativa personalità del ricorrente, come emergente dai plurimi e gravi precedenti penali, anche specifici: ha riportato sentenze definitive di condanna, peraltro a pene di rilevante entità, per associazione di tipo mafioso, estorsione c:ontinuata, omicidio continuato, soppressione di cadavere, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata al narcotraffico; è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di Gela.
Del tutto strumentali sono stati poi stimati dal Collegio cautelare i presunti tentativi di riconciliazione che sarebbero intervenuti tra le parti e sui quali ricorrente ha molto insistito per escludere la esistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelar’, tanto sulla base del contenuto di alcune intercettazioni che avevano disvelato come le apparenti ricomposizioni fossero finalizzate a non attirare l’attenzione degli organi di polizia sui protagonisti della vicenda delittuosa.
Sulla base di tali considerazioni, sostenute da logica e adeguata motivazione, è stata anche affermata l’attualità del pericolo di commissione di altri reati della stessa indole e conseguentemente la misura applicata all’indagato (custodia cautelare in carcere) è stata ritenuta proporzionata, nonché la sola idonea a soddisfare le esigenze cautelari finalizzate ad evitare il pericolo della reiterazione criminosa specifica, non ritenendosi l’esistenza di presupposti per formulare una prognosi positiva in ordine al rigoroso rispetto da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE prescrizioni connesse all’applicazione di altre misure cautelari diverse da quella di massimo rigore.
Nel pervenire a tali conclusioni, il Collegio cautelare si è attenuto ai princip affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dei quali il requis dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett, c), cod. proc. pe richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve necessariamente contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11/10/2023