Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pontedera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01A/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, in sostituzi dell’avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ribadiva la pen responsabilità di NOME COGNOME per il tentato omicidio del padre NOME, e reati ulteriori (porto ingiustificato di coltello, minaccia, resistenza a ufficiale), anteriormente e contestualmente commessi.
La Corte di appello riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche, g concesse in primo grado, sull’aggravante del rapporto parentale e ridetermina la pena principale complessiva nella misura di cinque anni e sei mesi di reclusio
In relazione al tentativo di omicidio – capo 1) della rubrica, l’unico an in valutazione – entrambi i giudici di merito ritenevano provata l’aggressione figlio ai danni del genitore, avvenuta sulla pubblica via il 26 agosto 2022.
Secondo la ricostruzione giudiziale, ripetuti fendenti erano stati sferrat mezzo di un coltello a punta, avente lama lunga oltre dodici centimetri, in direz dell’addome e del petto della vittima, mentre l’imputato proferiva al suo indir espressioni ingiuriose e minatorie. I colpi di coltello non erano andati a segn la pronta reazione della vittima stessa, che, indietreggiando, era rius schivarli. Era quindi intervenuto un vicino di casa (NOME COGNOMECOGNOMECOGNOME metten provvisoriamente fine all’azione offensiva. In prosieguo, l’imputato si era ar di cacciavite e, tornato in strada, aveva attinto nuovamente il padre, procurand lesioni superficiali.
L’episodio era giunto al culmine di una situazione di grave tensione contrapposizione tra i soggetti coinvolti. L’imputato, assuntore di stupefac dall’età di quindici anni, era alla costante ricerca di denaro per il loro ac aveva dato più volte in escandescenze, in particolare nei confronti della ma (NOME COGNOMECOGNOME, giungendo anche a rubare in casa; al tempo stesso, eg nutriva astio verso la figura paterna, cui rimproverava disinteresse e ricondu i suoi problemi psicologici.
I genitori dell’imputato erano da tempo separati. NOME COGNOME, prima di essere aggredito, si stava recando presso l’abitazione della ex-moglie, ch aveva invocato l’intervento perché esasperata dalle condotte del figlio. Era gi sul posto a bordo della sua automobile, dentro la quale aveva riposto, in precauzionale, una mazza da baseball, ma era disceso disarmato e si era trova di fronte l’imputato, a sua volta uscito di casa per affrontarlo.
L’episodio era stato ricostruito essenzialmente sulla base del testimonianza della persona offesa, considerata pienamente affidabile.
Nell’occorso, ed esattamente nell’aggressione per mezzo del coltello, eran stati ravvisati gli estremi del reato contestato al capo 1), stante l’id univocità dell’azione alla luce del numero dei colpi, della loro violenza, dell rapida successione, della natura micidiale dell’arma.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME ricorre per cassazione, co il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in due motivi.
Nel primo motivo è denunciata la mancanza di motivazione.
Il ricorrente, dopo avere riprodotto un esteso passaggio dell’atto di appe asserisce che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le relati argomentazioni, con specifico riferimento ai seguenti nove punti:
la presenza della vittima fuori dall’automobile e la mancata fuga alla vi del figlio armato di coltello;
la presenza della mazza da baseball, indice di volontà aggressiva da part del padre, ex pugile;
le fotografie che il padre aveva scattato al figlio dopo la pre aggressione;
la deposizione del vicino di casa, nella parte in cui vi si affermava l’imputato muoveva le braccia, ma non avanzava con il corpo, dando l’impressione di volere solo spaventare;
il fatto che la madre fosse riuscita a disarmare il figlio, circostanz attesterebbe il ridotto grado di aggressività e pericolosità dell’imputato;
la menzogna di cui si sarebbe reso autore NOME COGNOME, allorché aveva dichiarato di essere stato colpito con il cacciavite all’addome;
la menzogna di cui si sarebbe reso autore NOME COGNOME, allorché aveva dichiarato che il figlio, entrando nell’auto dei RAGIONE_SOCIALE, avrebbe sp contro il padre;
il fatto che NOME COGNOME COGNOME consegnato ai RAGIONE_SOCIALE un coltell diverso da quello adoperato dall’imputato (di dimensioni doppie, nel chiaro inte di aggravare la posizione di lui);
il fatto che NOME COGNOME COGNOME invitato altra testimone (COGNOME) ad aggravare i contorni della vicenda, per evitare che finisse «a tarallucci e v
Nel secondo motivo è denunciata la illogicità della motivazione in ordi alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, anziché come tent lesione personale.
Non sarebbe possibile, in rerum natura, sferrare quattro o cinque colpi di coltello, sopravanzando l’addome della lunghezza del braccio, alternativament sulla destra e sulla sinistra (come la vittima aveva raccontato), senza che a luogo un corpo a corpo.
La vittima era un ex pugile e avrebbe avuto altrettante occasioni p disarmare facilmente l’antagonista. Non Io avrebbe fatto, non credendo nemmeno lui credeva alla pericolosità dell’azione.
L’imputato avrebbe mosso solo il braccio e non si sarebbe avvicinato sotto cinquanta centimetri di distanza, permettendo al padre addirittura di fotografa
Un’azione avente queste caratteristiche, con colpi non andati a segno, no integrerebbe alcuna volontà omicida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata manifestamente non è incorsa in alcuna lacuna o aporia motivazionale con riguardo alla ricostruzione degli accadimenti e della l dinamica, ineccepibilmente basata sulla deposizione della parte lesa, la qua come è noto, può essere assunta -anche da sola- come prova della responsabilit dell’imputato purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, com 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (tra le Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01).
Tale vaglio è stato puntualmente operato, avendo la sentenza impugnata dato conto degli esiti della prova rappresentativa dopo averne criticamente saggiato persuasività e la complessiva tenuta, derivandole dalla precisione, univocit coerenza delle dichiarazioni, dalla credibilità della fonte anche con riguar difficili pregressi rapportí con l’imputato e dalla mancata emersione di in calunniatori.
Le argomentazioni giudiziali sono perfettamente adeguate allo standard di valutazione nella specie richiesto, avendo trovato preventiva confutazione risposta le obiezioni fondamentali già mosse dall’appellante.
In presenza di una logica motivazione, che ha correttamente valorizzato gl elementi dimostrativi dell’azione aggressiva posta in essere ai danni di NOME COGNOME, le deduzioni del ricorrente – finalizzate a ridimensionare la por offensiva dell’azione stessa, assegnando al genitore il ruolo di fonte dichiar distorcente e menzognera – si risolvono nel sollecitare una non consentita rilet del fatto e una diversa valutazione del significato della prova che non compete Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente ris
al giudice di merito, sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova, o su divergenti versioni dei fatti prospettate dall’imputato (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).
2. Il secondo motivo è infondato.
La ricostruzione dell’occorso, quale dunque recepita dai giudici di merito, e nel motivo nuovamente avversata in termini al ricorrente preclusi, ampiamente sorregge l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al contestato reato di tentato omicidio.
La sussistenza dell’animus necandi, in luogo del mero dolo di lesione, è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegato, sulle zone del corpo che in prospettiva avrebbero dovuto essere attinte.
La decisione impugnata, coerente con il parametro normativo di riferimento, è conclusivamente impeccabile anche sul piano motivazionale.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/07/2024