Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33392 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 16/06/1961; avverso la sentenza del 02/10/2024 della Corte d’appello di Catanzaro inoltre:
Parte civile: COGNOME NOME Riccardo n. a Cosenza il 05/08/1969 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME NOME
che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore della Parte civile, avv. NOME COGNOME
Procedimento a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Paola con cui, all’esito del giudizio abbreviato, NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di anni sei di reclusione in ordine al delitto di tentato omicidio commesso in danno del fratello, NOME COGNOME. Risulta dalla sentenza che l’imputato Ł stato condannato alla pena indicata perchØ ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere il fratello, dapprima colpendolo ripetutamente al capo e al volto con un oggetto contundente fino a farlo cadere a terra e, poi, raggiunto da un tentativo di soffocamento con una busta in plastica trasparente, senza riuscire nell’intento di cagionarne la morte per il sopraggiungere di un passante, NOME COGNOME fatto occorso in Longobardi il 6/04/2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME denunciando, con unico motivo, violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56, 575 cod. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, in relazione ai profili di seguito enunciati.
2.1. In primo luogo, il ricorrente ha dedotto che le sentenze di merito presentano un evidente vizio logico stante l’omessa disamina di elementi decisivi i quali, se fossero stati
considerati nel loro insieme, avrebbero consentito di ritenere l’estraneità dell’imputato al reato a lui ascritto, in quanto le modalità del ferimento di NOME COGNOME e il contesto in cui Ł avvenuto escludono che il fatto possa qualificarsi come tentato omicidio, difettandone i requisiti, avendo, invece, i giudici di merito, e in particolare la Corte di Appello, ricavato l’univocità e l’idoneità dell’azione a cagionare l’evento da circostanze frutto di congetture e illazioni non presenti nel fascicolo processuale.Si tratterebbe di congetture concernenti la pericolosità e la potenzialità offensiva dell’arma, che la persona offesa ha ipotizzato essere un punteruolo artigianale di colore nero, mai, però rinvenuto nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari; nŁ Ł stato trovato dai carabinieri sul luogo della presunta aggressione e nemmeno nei luoghi circostanti; ciò perchØ, si afferma nel ricorso, l’imputato non l’ha mai utilizzato.Inoltre, ulteriori congetture concernerebbero la gravità delle lesioni inferte alla vittima che sono consistite in ferito lacero-contuse che hanno consentito alla vittima le dimissioni dall’ospedale, dopo soli 2 giorni. Ancora, ad avviso della difesa, le illazioni contenute nella sentenza riguarderebbero il comportamento contestuale e successivo dell’imputato all’asserita aggressione, dal momento che nella querela la persona offesa non ha mai affermato di aver ricevuto una minaccia di morte e o una minaccia grave da parte dell’imputato, quale, ad esempio, la frase ‘ti buco la testa o ti buco la gola’. Ed ancora, si sostiene che in modo del tutto congetturale la univocità e l’idoneità dell’azione Ł stata affermata sulla base del distretto corporeo attinto, là dove invece la persona offesa ha riportato solo al cuoio capelluto lesioni lacero contuse e nessuna lesività da penetrazione Ł stata refertata, come invece sarebbe dovuta presentarsi la ferita se fosse stato usato effettivamente un punteruolo. Ciò posto, con specifico riferimento ai colpi inferti con l’asserito punteruolo – che secondo la vittima oscillerebbero tra gli 8 e i 12 – la difesa ha dedotto che se il ricorrente avesse voluto cagionare la morte avrebbe inferto un solo colpa alla gola, imprimendo forza e determinazione, avvalendosi, peraltro, delle proprie conoscenze sugli organi vitali, essendo un medico veterinario. Pertanto, si afferma, che le conclusioni della sentenza circa l’asserita micidialità dei colpi al capo con un corpo contundente duro, connessa alla vicinanza della vittima e alla parte corporea attinta Ł oggetto di travisamento, in quanto le ferite refertate sono ferite lacero-contuse incompatibili con l’uso di un punteruolo, per come affermato dal consulente tecnico di parte, dott. NOMECOGNOME che le ha ritenute potenzialmente non idonee a causarne la morte non risultando dai referti medici alcuna lesione da punta sul cuoio capelluto, nØ azione penetrante.
2.2. In secondo luogo, poi, il ricorrente ha dedotto il travisamento in punto di dolo omicidiario, sul rilievo che la sentenza avrebbe reso una motivazione meramente assertiva nella parte in cui afferma che sin dall’inizio dell’azione l’imputato ha portato con sØ ed utilizzato il corpo contundente e il sacchetto di plastica; la difesa ha poi sottolineato l’affermazione meramente assertiva della sentenza, secondo cui il sacchetto di plastica insanguinato sui luoghi dei fatti non trova alcuna spiegazione alternativa a quella indicata dalla vittima.La conclusione cui perviene la sentenza sarebbe, dunque, illogica, contraddittoria e non troverebbe alcun riscontro negli atti processuali dai quali invece dovrebbe inferirsi l’assenza del dolo omicidiario, in quanto la persona offesa non Ł mai stata in pericolo di vita, anche in considerazione del fatto che l’imputato si Ł fatto trovare all’interno dell’appartamento, non dandosi alla fuga.
2.3. Il ricorrente ha, poi, dedotto un ulteriore motivo di travisamento nella parte in cui la sentenza di appello ha affermato che si può plausibilmente ritenere che l’imputato alla vista dello COGNOME abbia interrotto il tentativo di soffocamento; nonchØ relativo alle dichiarazioni del teste COGNOME (che sono state allegate al ricorso); al riguardo si Ł evidenziato che dal
verbale di sommarie informazioni testimoniali, allegato al ricorso, risulta che egli aveva sentito delle urla provenienti dal luogo della colluttazione, sicchØ per potersi sentire le urla, afferma la difesa, significa che la persona offesa aveva il volto, la gola e la bocca ‘liberi’ e dunque senza la presenza di una busta di plastica o sacchetto diretto a soffocarlo; ed ancora, si sottolinea che se il teste avesse visto che l’imputato stava tirando per i piedi la vittima con le due mani, giocoforza l’imputato non poteva avere le mani intorno al collo del fratello, evidenziando altresì che il teste ha riferito di non aver visto la busta di plastica sul volto della persona offesa, nØ nelle vicinanze,nØ ha dichiarato di aver visto l’imputato stringere con le sue mani il collo del fratello. Infine, la difesa ha rilevato che ai fini del tentato omicidio la sentenza fa leva su un’azione di soffocamento con un sacchetto intriso di sangue che non Ł stato oggetto di perizia per individuare le impronte dell’imputato, nØ Ł stato analizzato per identificare il gruppo sanguigno delle tracce ematiche. Da tali lacune discenderebbe, ad avviso del ricorrente, l’inesistenza di prova del tentativo di soffocamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Va, preliminarmente, precisato che la difesa ha dedotto plurimi profili di travisamento della prova che concernono unicamente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito e la valutazione del compendio probatorio, con riferimento alla ricostruzione dell’aggressione da parte del ricorrente in danno del fratello, ai fini della qualificazione giuridica del reato, non ritenendo configurabile il tentativo di omicidio.La denunciata violazione di legge infatti si fonda sulla ritenuta contraddittorietà e illogicità della motivazione sia in ordine alla idoneità degli atti a cagionare la morte della vittima, sia in ordine all’intento omicidiario, e si sviluppa in plurime argomentazioni critiche rispetto alla attendibilità della persona offesa, alla ricostruzione delle modalità dell’aggressione, effettuata attraverso le dichiarazioni del teste COGNOME e alla documentazione medica. Ciò posto, va rilevato che come ribadito anche di recente da Cass. Sez. IV, n. 23939 del 2025 (non mass.) «il giudizio di manifesta infondatezza discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti – soprattutto in caso di sentenze conformi di merito – del vizio motivazionale deducibile. Ribadita l’estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, deve riaffermarsi la inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio e la impossibilità per il giudice di legittimità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendogli altresì preclusa l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01)».
Tanto premesso, nella fattispecie i profili di travisamento della prova tesi a smentire la qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio mirano a sollecitare una diversa valutazione del Collegio dei dati probatori esaminati dalla Corte di appello di Catanzaro la quale non Ł incorsa in vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità. 3.1. Ciò precisato
deve rilevarsi, quanto al dedotto travisamento della compatibilità delle lesioni con l’uso di uno strumento appuntito, esclusa dalla consulenza tecnica di parte, la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva ha dato conto delle complessive risultanze probatorie affermando la compatibilità delle lesioni con l’utilizzo di uno strumento contundente. Il ricorso ha fondato tale primo profilo di contraddittorietà della prova sulla circostanza che nell’atto di querela era stato affermato che l’arma fosse un punteruolo artigianale di colore scuro, ma la difesa ha omesso di considerare che in tema di ricorso per cassazione Ł inammissibile il motivo di ricorso volto a dedurre il travisamento della denuncia-querela trattandosi di atto che, in quanto non formato nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, non ha valore di prova e non può essere utilizzato ai fini della decisione. (Sez. 4, n. 18067 del 03/03/2021, F., Rv. 281075 – 01). Esclusa la possibilità di fondare il vizio di travisamento su quanto risulta dalla querela (allegata al ricorso), la sentenza censurata non risulta cadere in alcuna criticità logica risultando conforme alle valutazioni contenute nella sentenza di condanna di primo grado; nella fattispecie si Ł, infatti, in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme in quanto le valutazioni dei giudici di appello si saldano con il percorso argomentativo offerto nella sentenza di primo grado, sicchØ le doglianze difensive vanno vagliate rispetto a tale unico corpo argomentativo. Il Giudice di primo grado, nel ricostruire l’aggressione, ancorchØ abbia dato atto che la persona offesa nell’atto di querela avesse riferito di un punteruolo artigianale nero, ha evidenziato come lo strumento sia stato utilizzato quale corpo contundente e, in risposta alle conclusioni del CTP, che aveva affermato l’incompatibilità delle lesioni con un’arma da punta, ha ritenuto che le lesioni e i traumi fossero corrispondenti alla dinamica descritta, specificandosi che in nessun passo delle dichiarazioni della persona offesa era stata fatta menzione di uno strumento utilizzato ‘di punta’. Infatti, a pagina 7della sentenza di primo grado si legge chiaramente che sebbene non sia stata rinvenuta l’arma utilizzata Ł certo che l’imputato abbia colpito il fratello con un oggetto contundente idoneo a cagionare la morte in ragione della sede in cui sono stati inferti numerosi colpi; su tale punto la sentenza si Ł soffermata ulteriormente, affermando che le lesioni rinvenute sul capo attestano che l’imputato ha reiteratamente colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente in una zona vitale del corpo organo vitale.
3.2. Va, poi, evidenziato come, a fronte dei complessivi dati probatori valutati, il dedotto mancato rinvenimento del punteruolo o del corpo contundente non rivesta rilievo decisivo non riuscendo a disarticolare il percorso argomentativo della sentenza impugnata in punto di univocità e idoneità degli atti a produrre la morte. Infatti, il motivo di ricorso non si confronta adeguatamente con l’iter motivazionale della sentenza sul profilo della qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio omettendo di formulare specifiche critiche volte a smontare quanto solidamente ritenuto dai Giudici di appello -ovvero l’uso ripetuto di un corpo contundente, la sede del corpo corrispondente ad un organo vitale, il carattere non superficiale delle lesioni, che hanno richiesto punti di sutura e che sono consistite anche in fratture di alcune ossa del cranio con formazione di un ematoma subdurale e l’utilizzo di un sacchetto di plastica per cingere il capo della persona offesa – quali elementi idonei e univocamente diretti a cagionare la morte dell’aggredito.
3.3. Alcun travisamento, poi, Ł dato cogliere nella sentenza con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME (oggetto di allegazione al ricorso), non sussistendo elementi di contraddittorietà tra quanto dallo stesso riferito nel verbale di sommarie informazioni testimoniali e quanto riportato in sentenza. La sentenza a tal riguardo ha evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste COGNOME non smentiscono la ricostruzione offerta dalla persona offesa – anche in punto di utilizzo del sacchetto di plastica – in quanto
nel provvedimento si Ł rilevato che il dichiarante ha osservato l’ultima fase del pestaggio, in condizioni di oscurità, confermando di avere visto la vittima cadere a terra a causa dei colpi inferti e di aver visto l’imputato continuare ad infierire sul predetto. Alla luce di tale logica ricostruzione fattuale, la circostanza che il teste non abbia riferito del sacchetto di plastica non mina la coerenza della motivazione, la quale ha riscontrato la presenza dello stesso sulla base del dato oggettivo del rinvenimento da parte della polizia giudiziaria del sacchetto di plastica sporco di sangue sul posto dell’aggressione.
3.4. Destituito di qualsivoglia fondamento Ł anche il profilo di travisamento volto a contestare la motivazione in punto di insussistenza della prova del tentativo di soffocamento, per non essere stata espletata la perizia sul sacchetto intriso di sangue al fine di individuare le impronte digitali e per individuare il gruppo sanguigno. Di tale doglianza la sentenza si Ł fatta carico lì dove la stessa Ł indicata tra i motivi di gravame venendo, poi, implicitamente riscontrata alla luce della complessiva struttura argomentativa in punto di sussistenza della prova della sussistenza del tentativo di soffocamento. Giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500-01; (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, COGNOME, Rv. 160321-01, aveva affermato che si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima e la cui trattazione implica necessariamente, per imprescindibile presupposto logico, anche la trattazione della prima questione» (in motivazione, Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024 dep. 2025, COGNOME, Rv. 287330 – 01). Va, peraltro, rilevato che nella sentenza da ultimo indicata si Ł, altresì, specificato che, invece, non può parlarsi di motivazione implicita quando il profilo di gravame non risulti neppure preso in carico dal giudice di appello, fattispecie che per quanto evidenziato non ricorre nel caso in esame, per le anzidette ragioni.La doglianza Ł, dunque, generica non confrontandosi con l’impianto argomentativo, risultante anche della sentenza di primo grado, che a pagina 7 ha evidenziato sul punto che il dato oggettivo della presenza di sangue sulla busta aveva reso superfluo l’accertamento peritale, in uno con l’altra considerazione che l’assenza di impronte digitali sulla busta non costituirebbe elemento idoneo a porre in discussione la ricostruzione dei fatti, non rimanendo sempre impresse le impronte sugli oggetti.
3.5. Infine, va rilevato che alla luce della esaustiva motivazione della sentenza censurata, parimente infondato risulta il profilo di contraddittorietà della stessa in punto di accertamento del dolo omicidiario avendo la sentenza chiaramente illustrato, attraverso il puntuale riferimento alle parti del corpo attinte, alle lesioni rinvenute sul corpo, alla sede e all’entità delle stesse, alle modalità della condotta e alla luce dell’utilizzo del sacchetto di plastica al fine di provocare il soffocamento, la sussistenza del dolo di omicidio. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto motivi si risolvono in doglianze che solo apparentemente investono la qualificazione giuridica dei fatti e la motivazione, mirando in realtà a sollecitare alla Corte una inammissibile diversa valutazione dei fatti.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile COGNOME Giulio Riccardo, nella misura di complessivi 3.500,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME