Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3780 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo La ett di> GLYPH
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 2 novembre 2021 il Tribunale di Roma – in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME riferimento ai delitti di: duplice tentato omicidio, aggravato, commesso danno di NOME e NOME, in data 29 ottobre 2020.
1.1 La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 25 ottobre 2022 ha riqualificato la condotta tenuta nei confronti di NOME nel delitto di mi aggravata, confermando nel resto la prima decisione. La pena è stata determina in anni otto di reclusione.
In sintesi, l’affermazione di responsabilità si fonda, per quanto emerge due decisioni di merito, su:
il referto medico relativo al ricovero di NOME, con grave ferita alla
le risultanze relative al sopralluogo, con sequestro del machete utilizzato dall’imputato per aggredire il NOME;
le dichiarazioni testimoniali rese dalle due vittime, nonché da AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nel valutare gli elementi di prova, i giudici del merito evidenziano che a segui un banale litigio (innescato da una aggressione portata dai cani del Bettah cane della AVV_NOTAIO) verificatosi tra l’imputato e NOME, il NOME estr coltello tipo machete e si scagliava contro lo stesso NOME NOME il COGNOME (che er intervenuto a sostenere l’amico). Il colpo era portato verso la testa del NOME per difendersi, poneva le mani all’altezza del capo, restando in tal modo feri
La Corte di Appello, in punto di qualificazione giuridica, ha confermato que inizialmente contestata in rapporto al ferimento del COGNOME ma ha ritenuto c condotta posta in essere nei confronti dello NOME non rientri nello schema t del tentato omicidio, con diversa qualificazione del fatto in minaccia grave.
E’ stata, pertanto, rideterminata la pena, fermo restando il diniego circostanze attenuanti generiche.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion in riferimento alla mantenuta qualificazione giuridica di tentato omicidio, qu al segmento di condotta tenuta nei confronti di COGNOME NOME.
Si afferma, in particolare, che la descrizione della condotta portata ve persona dello NOME (riqualificata in minaccia grave) non era dissimile modalità, a quella portata verso il COGNOME, il che rende contraddittoria la moti della decisione. Se davvero la forza impressa al colpo di machete portato vers COGNOME fosse stata notevole, peraltro, il coltello avrebbe raggiunto il capo della e non si sarebbe limitato a causare la ferita alla mano. Dunque le condotte e simili e il diverso trattamento è illogico.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e assenza d motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare gli elementi di segno positi indicati dalla difesa.
2.3 Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria di replica del ottobre 2023.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mo addotti.
3.1 Ed invero, quanto al primo motivo, non si apprezza la contraddittori argomentativa ipotizzata dalla difesa, quanto lo scrupolo motivazionale valutativo della Corte di Appello.
Il segmento di condotta contestato in termini di tentato omicidio in danno d NOME soffre infatti di una quota di indeterminatezza descrittiva (essendo b solo su una fugace descrizione proveniente dalla vittima), mentre l condotta portata nei confronti del NOME ha trovato sostegno dimostrativo nelle risulta prova generica, che indicano la consistenza offensiva del gesto.
Da ciò sono derivate – in tutta evidenza – le considerazioni espresse dalla di secondo grado, del tutto logiche e agganciate ad un doveroso senso del lim che ha condotto – pure a fronte di un contesto unitario e caratterizzato dall’u di uno strumento lesivo di altissima lesività – alla segnalata differenziazi punto di qualificazione giuridica del fatto nei confronti delle due persone pre mira.
Per il resto, il ricorrente ripropone temi di merito (quanto alla idoneità dell e al correlato elemento psicologico) scrutinati in modo coerente e logico nelle decisioni impugnate.
3.2 Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Non è esatto affermare che la Corte di Appello, nell’esaminare la doglianza, abbia valutato le emergenze (relazione comportamentale) segnalate dalla difes in punto di evoluzione positiva della personalità.
Più semplicemente, con giudizio in fatto non illogico, ha ritenuto simile asp recessivo in rapporto alle caratteristiche obiettive e alla gravità del fatto.
Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdot decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.’44, rappresentano strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano positivo – elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necess mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.
L’applicazione della norma necessita – pertanto – di un substrato cognitivo e di adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l’esistenza di un gene potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della san dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o d personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5. 8668).
Da qui, stante l’ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la n di ancorare l’applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disval del fatto-reato dall’altro, è derivato il filone interpretativo che individ categorie generali descritte nell’art. 133 cod.pe.n. il principale ‘serbatoio’ di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.
Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisura della pena nell’ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenua generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente es utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 28.10.1997, rv 209841).
Vi è pertanto, adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezion spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore