Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9826 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9826 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/11/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOMEXX nato a NOMEXX il COGNOMEXXX
NOME nato a NOMEXXXil COGNOMEXXX
avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso di
NOME e il rigetto del ricorso di NOMEXX.
AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, Prima Sezione penale, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che ha condannato NOME alla pena di anni dodici di reclusione per il reato di cui all’art. 56, 575, 577 cod. pen., commesso in danno di NOMEXXXXo. Ha, altresì, confermato la medesima sentenza che ha condannato NOME alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.
2.Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei propri difensori di fiducia.
3.NOMEXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, deduce sei motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto, in quanto dalle risultanze dibattimentali sarebbe emerso che il sacerdote NUMERO_CARTA, tirato per la tunica dal COGNOME, da una parte, e dal COGNOME
e dal COGNOMEXXXXdall’altra parte, sarebbe accidentalmente caduto in terra, sbattendo la testa; si sostiene che il ricorrente non avrebbe colpito la persona offesa con calci e pugni al volto, ma lo avrebbe colpito con mano aperta, al fine di difendersi dall’aggressione di quest’ultimo. Di conseguenza, sulla base di tale diversa dinamica, i giudici avrebbero dovuto
escludere la sussistenza del dolo del reato di omicidio. ¨, poi, eccepita la carenza di motivazione o, comunque, l’apparenza della stessa in ordine all’elemento psicologico del reato.
3.2.Con il secondo motivo, il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha posto a fondamento della ricostruzione del fatto come tentato omicidio le dichiarazioni del COGNOMEXXX.
Si afferma, poi, che dal filmato non risultano immagini che riprendono il ricorrente colpire il sacerdote alla testa, dovendosi pertanto ricondurre alla caduta accidentale, l’ematoma riportato al cranio, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, dichiarazioni che non sarebbero state oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata.
Secondo la difesa, la sentenza non avrebbe considerato che i colpi inferti dal COGNOME a mano aperta e senza oggetti contundenti sono stati indirizzati al lato del cranio opposto a quello interessato dall’ ematoma, sicchØ Ł la caduta accidentale ad avere determinato detto ematoma, da cui poi Ł conseguita la necessità dell’intervento chirurgico.
3.3.Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la carenza motivazionale e la contraddittorietà della stessa lì dove la sentenza impugnata ha ritenuto l’inverosimiglianza della circostanza che il sacerdote abbia potuto offendere con gli epiteti di «pedofilo» e «magnaccio» il COGNOME, sul rilievo della maggiore plausibilità del contrario e anche lì dove afferma, pur ammettendo che il sacerdote abbia potuto per primo colpire il TARGA_VEICOLO, che la reazione di quest’ultimo sia stata del tutto eccessiva. Trascurando tali dati, la sentenza sarebbe incorsa in argomentazioni illogiche omettendo di considerare circostanze quali la provocazione, la legittima reazione, lo stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
3.4.Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la grave carenza motivazionale e la contraddittorietà grave e palese della sentenza impugnata, in punto di gravità delle lesioni, nella parte in cui ha evidenziato che la persona offesa Ł rimasta in ospedale per circa un mese con postumi permanenti; al riguardo si rileva che la sentenza, del tutto illogicamente, ha affermato la gravità delle lesioni giacchØ lo stesso sacerdote ha dichiarato di essere stato in precedenza operato al cuore e di soffrire di altre patologie, non risultando da nessun documento o testimonianza che la persona offesa abbia riportato postumi permanenti rispetto al fatto contestato.
3.5.Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze generiche.
3.6.Con il sesto motivo eccepisce la mancanza della motivazione sul motivo di appello con il quale la difesa aveva richiesto la derubricazione del reato in quello di cui all’art. 582 cod. pen., con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela.
4.NOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, deduce tre motivi di ricorso, di seguito indicati, in conformità al disposto di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente rileva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., nonchØ la illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla configurabilità del reato di cui all’art. 378 cod. pen.
In particolare, si eccepisce che la sentenza non avrebbe fornito le ragioni della sussistenza degli elementi tipici del reato di favoreggiamento personale dal momento che il COGNOME non era presente all’aggressione e pertanto non poteva conoscere le dinamiche e i dettagli dell’accaduto.
Inoltre, si deduce che nell’invito a non dire nulla, rivolto allo COGNOMEXXXX – secondo quanto affermato dal COGNOMEXXX – non si riscontrerebbe un comportamento idoneo ad
eludere le investigazioni dal momento che tale comportamento si sarebbe realizzato prima che venisse emessa l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod. pen.
Ad avviso della difesa, la motivazione si sostanzierebbe in clausole di stile relative alla gravità del fatto, omettendo di considerare la scarsa offensività della condotta consistita in una unica espressione che non ha avuto effetto elusivo dell’attività di indagine e, sotto il profilo soggettivo, non considerando che il ricorrente non ha inteso inficiare lo svolgimento delle indagini, ma piuttosto mantenere un riserbo o un comportamento omertoso.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carente ed erronea motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnata si Ł limitata al mero richiamo delle ragioni espresse dal Giudice di primo grado; ha, altresì, evidenziato che la carente argomentazione si Ł riverberata anche sulla misura del trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere stabilito conformemente ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con requisitoria orale, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da NOMEXX, l’inammissibilità di quello proposto da
NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorso proposto da NOMEXX Ł complessivamente infondato perchØ le doglianze poste alla base della totalità dei motivi di ricorso, non scalfiscono la solidità della sentenza impugnata, il cui impianto argomentativo risulta conforme alla sentenza di primo grado, la quale viene riportata nelle parti piø significative.
Con motivazione priva di criticità logiche, condotta con completezza di ragionamento e di analisi delle emergenze istruttorie, i Giudici della Corte di appello di Reggio Calabria hanno dato conto, nitidamente, della dinamica dell’aggressione posa in essere ai danni del sacerdote.
Il provvedimento impugnato – pur riconoscendo che dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo non emerge con certezza se il COGNOME abbia sferrato calci alla testa del sacerdote – osserva tuttavia che, dalle stesse immagini, risulta come l’indagato, in due momenti successivi e tra loro immediatamente consecutivi, abbia inflitto due violente aggressioni alla persona offesa, colpendola alla testa con reiterati pugni e al corpo con calci, da ciò traendo la logica conclusione che le lesioni riportate dal sacerdote siano state causate proprio dai colpi inferti al capo.
La sentenza ricostruisce l’aggressione precisando che, nel corso del primo pestaggio, alla vittima sono stati inferti ben sei pugni e un calcio, tutti diretti alla parte sinistra del capo, cioŁ sul lato opposto rispetto a quello in cui Ł stato rilevato l’ematoma. Nel secondo pestaggio, invece, altri tre pugni risultano essere stati sferrati verso la testa, oltre a due ulteriori calci.
Con questa ricostruzione della dinamica dell’aggressione il ricorrente non si Ł confrontato affatto, limitandosi a sottolineare l’assenza di calci inferti al capo e ad attribuire rilievo soltanto a una parte dell’azione violenta, ossia quella in cui egli avrebbe colpito la persona offesa con pugni sul lato del cranio opposto a quello interessato dall’ematoma, facendo da ciò discendere l’ipotesi che l’ematoma sia derivato da una caduta accidentale conseguente al fatto che il sacerdote sarebbe stato strattonato per la tunica dal ricorrente e
da COGNOME e COGNOMEXXXX
In relazione a tale profilo, va evidenziato che i Giudici di appello, rispondendo alla doglianza difensiva hanno rimarcato che nessuna caduta accidentale risulta ripresa dalle immagini del sistema di videosorveglianza.
La sentenza censurata resiste, inoltre, alle ulteriori doglianze difensive che valorizzano le dichiarazioni del teste COGNOME in ordine al pugno che il sacerdote avrebbe inferto al ricorrente e che avrebbe dato inizio egli stesso all’aggressione.
Si coglie con evidenza come tale gesto, oltre a non essere stato ripreso dalle telecamere, non abbia, in ogni caso, portata disarticolante della ricostruzione fattuale in punto di qualificazione giuridica del fatto quale tentato omicidio, atteso che alla dinamica aggressiva indicata – della quale la sentenza pone in particolare rilievo il fatto che l’anziano sacerdote sia stato aggredito da un giovane venticinquenne spalleggiato da amici coetanei la sentenza aggiunge la significativa rilevanza della zona corporea, ovvero la testa, ripetutamente attinta e le conseguenti lesioni riportate, come spiegate dai medici.
In conformità alla motivazione resa dalla sentenza di condanna di primo grado, il provvedimento di appello evidenzia, infatti, che per le lesioni riportate il sacerdote Ł stato operato di urgenza, Ł entrato in coma, ed Ł rimasto in terapia intensiva per circa un mese; condizioni di salute che, come riferito dai medici COGNOMEX e COGNOME, sono consistite in un ematoma subdurale acuto di per sØ idoneo a portare alla morte, soprattutto nelle persone anziane per la maggiore fragilità della scatola cranica. E nella fattispecie in esame questo pericolo di morte si Ł effettivamente concretizzato, tant’Ł che ha determinato la necessità di intervenire di urgenza, specificandosi altresì nella sentenza impugnata che la formazione di tali ematomi non poteva essere influenzata dalla pregressa e abituale assunzione da parte della persona offesa della cardio-aspirina.
Di conseguenza, la sentenza fornisce piena ragione della impossibilità di ritenere sussistenti i presupposti per configurare l’attenuante della provocazione, nØ dello stato di ira determinato da un fatto ingiusto, rilevando che sebbene sia stato il sacerdote ad alzare per primo il pugno – circostanza che risulta dalle riprese – tale dato non giustifica la condotta del
COGNOME che ha continuato a pestare il sacerdote, nonostante fosse trattenuto dagli amici.
Tale conclusione non Ł incisa dal dubbio in ordine alla individuazione di chi, se il sacerdote o il ricorrente, abbia espresso gli epiteti offensivi, dovendosi al riguardo evidenziare che la sentenza ha correttamente dato conto anche della possibilità che le offese siano state espresse dalla persona offesa, rilevando, tuttavia, che alcuna giustificazione potesse attribuirsi all’aggressione violenta e protratta ai danni della persona offesa.
2.1. Inoltre, le deduzioni difensive non risultano apportare elementi idonei a contrastare la motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell’elemento del dolo omicidiario.
Sul punto dell’elemento psicologico del dolo omicidiario, la sentenza rileva – posta la ricostruzione fattuale del doppio pestaggio – che il ricorrente ha colpito il sacerdote al cranio, reiteratamente, non desistendo dall’azione nemmeno dopo l’intervento piø volte effettuato da alcuni dei suoi amici per impedirgli di accanirsi sulla persona del sacerdote, e nonostante gli avessero gridato di fermarsi perchØ la stava ammazzando o che, addirittura, l’avesse già ammazzata; si tratta di una conclusione cui la sentenza perviene sulla base della deposizione della persona offesa, non oggetto di contestazione da parte della difesa.
In piena conformità alla pronuncia di primo grado, la sentenza impugnata evidenzia che
COGNOME – dopo aver sferrato sei pugni al capo del sacerdote, facendolo cadere a terra viene inizialmente allontanato da uno dei ragazzi presenti. Nonostante ciò, egli Ł tornato
nervosamente ad aggredire nuovamente il sacerdote. Anche in questa seconda occasione,COGNOMEXXXX e COGNOME hanno tentato di bloccarlo senza successo, poichØ il ricorrente si Ł scagliato ancora contro la vittima, colpendola, come già indicato, con altri tre pugni alla testa, provocandone una nuova caduta. Una volta a terra, il sacerdote Ł stato ulteriormente percosso dal ricorrente con due calci, prima che quest’ultimo fosse definitivamente allontanato.
2.2. Alla luce di tale puntuale descrizione, la sentenza ha correttamente qualificato i fatti alla stregua del delitto di cui all’art. 56, 575 cod. pen., rilevandone la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo e non, piuttosto, della meno grave fattispecie del reato di lesioni.
Nel caso in esame la configurabilità del reato di tentato omicidio, rispetto a quello di lesione personale Ł stata evidenziata, sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo alla pervicace violenta aggressione del ricorrente che scagliando pugni ripetuti (almeno nove) direttamente al cranio di una persona di settantaquattro anni, ne ha messo in concreto pericolo la vita. E sotto il profilo soggettivo, ponendo in rilievo l’atteggiamento psicologico del ricorrente il quale ha, in piø momenti ravvicinati, colpito reiteratamente la l’anziana persona nonostante alcuni dei presenti lo avessero avvertito che la stava ammazzando, continuando a colpirla con calci pur quando la vittima si era accasciata al suolo.
Al riguardo, il Collegio rileva che l’analisi relativa alla ricorrenza del dolo nel tentato omicidio non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile Ł tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo, ferma restando la ritenuta incompatibilità tra tentativo punibile e dolo eventuale (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, COGNOME, in motivazione)
Il dolo alternativo – che si configura nel caso di specie – Ł dolo diretto in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto a un primo evento preso di mira, un secondo evento altamente probabile che Ł quindi previsto anch’esso come scopo della condotta e non Ł per tale ragione meramente accettato come conseguenza accessoria o ulteriore (Sez. 1, n. 33435 del 30/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 2012. Maraviglia, Rv. 252046 – 01).
La ricostruzione della vicenda criminosa operata nella sentenza impugnata e la conseguente affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di tentato omicidio risulta, pertanto, pienamente conforme ai principi sopra indicati.
Le argomentazioni fin qui svolte comportano, di conseguenza, l’infondatezza del sesto motivo di ricorso con cui si Ł dedotta la mancata motivazione in ordine alla derubricazione del reato in quello di cui all’art. 582 cod. pen., con conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, giacchØ la sentenza confermando la condanna del ricorrente, ha, alla luce delle considerazioni espletate, escluso la configurabilità della meno grave fattispecie di reato.
2.3 Il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł inammissibile in conformità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchØ non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01). Nella fattispecie infatti non risulta che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia stata motivo di gravame.
Anche il ricorso proposto da NOME Ł complessivamente infondato.
3.1. Priva di pregio Ł la doglianza con la quale si deduce l’insussistenza degli elementi
costitutivi del delitto di cui all’art. 378 cod. pen.
Con motivazione esaustiva, la sentenza impugnata dà conto delle ragioni della conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di favoreggiamento personale, evidenziando come dalle captazioni ambientali effettuate presso la sala d’attesa dei Carabinieri il giorno dopo il pestaggio emerga che il COGNOME – assente su luogo, ma consapevole del pestaggio commesso dal COGNOME -abbia incitato NOMECOGNOME a non riferire alla polizia giudiziaria nulla di quanto fosse a sua conoscenza circa l’aggressione subita dal sacerdote e, in particolare, in ordine alla identificazione del responsabile.
E a completamento delle prove a carico del ricorrente, i giudici di appello indicano, altresì, la testimonianza resa in dibattimento da NOME COGNOME, presente all’aggressione, che ha dichiarato di aver sentito il ricorrente sollecitare NOMECOGNOME a non dire nulla ai carabinieri.
Risulta pertanto pienamente configurabile la fattispecie del reato in questione in conformità al consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui il reato di favoreggiamento personale Ł integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, COGNOME, Rv. 267276 – 01).
Va, quindi, ritenuta l’assoluta inconferenza della doglianza difensiva con la quale si deduce la non configurabilità del reato perchØ il ricorrente non avrebbe tenuto un comportamento idoneo ad eludere le investigazioni dal momento che la condotta di incitamento a non rendere dichiarazioni utili alla identificazione dei responsabili si sarebbe realizzata prima che venisse emessa l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti investigativi successivi.
A parte la considerazione che attraverso la convocazione a rendere le dichiarazioni le indagini erano già in corso, per cui diviene ancor piø irrilevante la circostanza che non era stata ancora adottata l’ordinanza restrittiva va, in ogni caso, ribadito che il reato di favoreggiamento personale Ł configurabile nel caso di aiuto consapevolmente fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni ancora non in atto, purchØ esse siano chiaramente immaginabili dall’agente sulla base degli elementi concreti a sua conoscenza. (Sez. 6, n. 16246 del 12/03/2013, Corti, Rv. 256184 – 01), e che l'”aiuto” comprende anche la pressione esercitata su un terzo per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto che si intende favorire, non avendo rilevanza che l’agente operi quando le investigazioni dell’autorità non siano ancora iniziate o siano già avviate o addirittura concluse. (Sez. 2, n. 10211 del 02/07/1985, Clemente, Rv. 170936 – 01).
3.2. Destituita di fondamento Ł anche la censura con la quale il ricorrente ha dedotto l’inadeguatezza della motivazione in punto di diniego dell’esimente di cui all’art. 131bis cod. pen., giacchØ attraverso il riferimento alla gravità dei fatti consistiti nel tentato omicidio di una persona anziana, la sentenza ha dato pienamente conto della insussistenza di un fatto di favoreggiamento personale da qualificarsi come tenue, peraltro posto in essere da persona gravata da precedenti penali.
Deve, peraltro, rilevarsi che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. possa ritenersi implicitamente disattesa qualora, come nella fattispecie, la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola’, Rv. 282097 – 01)
3.3. Deve, infine, ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, risultando il diniego delle circostanze generiche adeguatamente motivato.
I giudici di appello, nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, hanno rappresentato l’assenza di elementi positivi per la concessione delle stesse a fronte della gravità della condotta posta in essere dal COGNOME, che non ha esitato a ostacolare l’identificazione del COGNOME quale autore di una grave condotta.
Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato alla luce del consolidato principio di questa Corte secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. ((Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De, Rv. 281590 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.