Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49352 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del Tribunale della Libertà di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Brescia confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tripunale di Brescia il 14 aprile 2023, relativa al tentato omicidio di NOME COGNOME, commesso il 31 marzo 2023.
I fatti di reato in contestazione venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona offesa, che riferiva che l’indagato, nel corso di un diverbio sviluppatosi nei pressi di un istituto scolastico, pe ragioni di transito stradale, lo aveva aggredito, sferrandole una coltellata all’altezza dell’addome.
La dinamica dell’accoltellamento veniva accertata anche grazie alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni oculari – NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -, che consentivano di individuare la causale dell’aggressione in un diverbio verificatosi nelle vicinanze di un plesso scolastico, in conseguenza del quale i due contendenti, la mattina del 31 marzo 2023,, si erano scontrati fisicamente e, durante lo scontro, il ricorrente aveva attinto con un fendente la persona offesa.
In questa cornice indiziaria, il Tribunale del riesame di Brescia riteneva corretta la qualificazione giuridica del reato ascritto al ricorrente, quale tentat omicidio aggravato, essendo incontroverso che l’indagato, nel corso della lite con NOME COGNOMECOGNOME aveva estratto un coltello a serramanico, con cui aveva colpito la persona offesa, attingendola all’addome con un violento fendente.
Il Tribunale del riesame di Brescia, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento della misura restrittiva genetica, in conseguenza dell’indole aggressiva dell’indagato, dalla quale traevano origine i fatti di reato oggetto di vaglio, e delle modalità violente con cui l’azione de ricorrente si era concretizzata in danno di NOME COGNOME, che rendeva elevato il pericolo di reiterazione del reato in contestazione.
Sulla scorta di tale compendio indiziario, il provvedimento cautelare genetico veniva confermato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con tale doglianza, in particolare, si è dedotta la violazione di legge e il vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomeni:ativo che desse
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esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a NOME COGNOME, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento di NOME COGNOME, accertate attraverso le font dichiarative acquisite nell’immediatezza dei fatti, non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudi di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governan l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).
La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una qualificata probabilità di
colpevolezza dell’indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212 – 01).
Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti della Suprema Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (tra le altre, Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275699 – 01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268128 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01).
A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione cautelare di NOME COGNOME, censurata con l’atto di impugnazione proposto nel suo interesse.
3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la censura difensiva articolata con l’atto di impugnazione in esame, con cui si è dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale del riesame di Brescia dato esaustivo conto della configurazione della fattispecie ascritta a NOME COGNOME, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato il ferimento di NOME COGNOME, accertate attraverso le fonti dichiarative acquisite nell’immediatezza dei fatti, non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio oggetto di contestazione.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, secondo cui l’azione armata condotta dal ricorrente in danno di NOME COGNOME era inidonea a provocarne la morte, risulta smentito dalla sequenza dell’ac:coltellamento, dal coltello utilizzato per colpire la persona offesa e dalle modalità con cui il fendente veniva sferrato all’indirizzo della vittima, che veniva attinta all’addome, da distanza ravvicinata e con particolare violenza.
Su questi profili valutativi l’ordinanza impugnata si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, chiarendo le ragioni per cui l’azione criminosa di NOME COGNOME doveva ritenersi idonea a provocare la morte del contendente, essendo stato sferrato il fendente controverso all’addome di NOME COGNOME, provocando uno squarcio del giubbotto che la persona offesa indossava la mattina del 31 marzo 202:3, lungo 15 centimetri.
Né è dubitabile che il ricorrente si era munito intenzionalmente del coltello con cui aveva ferito COGNOME, come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame di Brescia, che, in proposito, richiamava le dichiarazioni dell’ex moglie del ricorrente, NOME COGNOME, che appaiono perfettamente sovrapponibili a quelle rese dalla persona offesa. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi
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assume un rilievo ancora maggiore alla luce della causale dell’aggressione armata, che traeva origine da un diverbio occasionale, sviluppatosi nei pressi di un istituto scolastico, per ragioni di transito stradale.
Sulla scorta di tale ricostruzione dell’aggressione armata eseguita dal ricorrente nei confronti di NOME COGNOME, che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, nel contesto di contingente tensione che l’aveva provocata, il Tribunale del riesame di Brescia formulava un giudizio positivo sull’idoneità degli atti posti in essere dall’indagato a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine d una corretta applicazione dell’art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con i massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, NOME COGNOME, Rv. 1912421 – 01).
2.1. La difesa di NOME COGNOME censurava ulteriormente l’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’assenza di prova dell’univocità degli atti che s concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione, evidenziando che l’accoltellamento di NOME COGNOME era avvenuto accidentalmente, al culmine di un acceso diverbio intercorso sviluppatosi occasionalmente la mattina del 31 marzo 2023, non risultando i rapporti personali tra i due contenderti caratterizzati da pregresse tensioni.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’univocità degli atti costituisce presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa – analoga a quella contestata a COGNOME – riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 56 cod pen. Tutto questo risponde all’esigenza di ricostruire la volontà dell’agente rispetto all’aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita umana, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui «il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110 – 01).
Ne discende che il requisito dell’univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall’agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell’azione delittuosa, l’attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (tra le altre, Sez. 2, 46776 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 254106 – 01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, COGNOME, Rv. 248829 – 01).
In questo contesto, non può non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dell’aggressione di NOME COGNOME deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che la sua azione conseguisse a una volontà omicida persistente, teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dall’ordinanza impugnata, consentendo di affermare che l’indagato – a causa dello stato di contingente tensione provocatogli dall’acceso diverbio sviluppatosi con NOME COGNOME – voleva colpire a morte la vittima, sferrandole un fendente all’addome, noncurante del rischio di causarne il decesso, che non si verificava per cause indipendenti dall’animus necandi dell’aggressore.
Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 settembre 2023.