Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10205 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10205 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 05/10/1993
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
,/
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il delitto di tentat omicidio;
con i motivi di ricorso, COGNOME lamenta carenze motivazionali e violazioni di legge riferite alla ricostruzione operata dai giudici di merito e alla mancata effettuazione di una perizia medica;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
non può trovare ingresso la censura di violazione di legge sotto il profilo dell’art. 192 cod. proc. pen. tenuto conto che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04);
va richiamata Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento»;
alla luce di tali principi sono inammissibili i primi due motivi di ricorso;
con riferimento al terzo, si osserva che lo stesso parte dall’assunto, manifestamente infondato, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di tentato omicidio, sarebbe necessario dimostrare la sussistenza del pericolo di vita della persona offesa;
a tale proposito, va ribadito che «in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa» (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702).
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la . inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025