Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2076 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nato a PONTECORVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la Procuratrice generale, COGNOME, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del foro di CASSINO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/11/2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 22/9/2019, che aveva condannato NOME COGNOME per il tentato omicidio di NOME COGNOME e per gli ulteriori reati di detenzione e porto di una pistola, nonché di danneggiamento di una vettura, fatti dell’8 maggio 2011, ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati, prev riqualificazione del tentato omicidio nel reato ex art. 612, comma 2, cod. pen.
1.1. La vicenda segnava l’epilogo di un rapporto sentimentale tra l’imputato e la persona offesa, e seguiva un litigio avvenuto la sera precedente i fatti, quando NOME COGNOME si era recato presso l’abitazione della RAGIONE_SOCIALE e vi si era introdotto nonostante l’opposizione della ragazza e della madre; quindi, aveva offeso con epiteti ingiuriosi la ex fidanzata, pretendendo di sapere cosa lei avesse fatto la sera precedente ed impossessandosi anche del cellulare che le aveva regalato. Quella stessa sera, l’imputato aveva raggiunto la sorella della COGNOME a casa di un’amica e l’aveva minacciata e schiaffeggiata al fine di farsi rivelare dove era stata la ex fidanzata. Inoltre, aveva danneggiato, colpendola a calci e pugni, la vettura della madre della persona offesa.
La mattina successiva, 8 maggio, NOME COGNOME aveva citofonato all’abitazione della famiglia COGNOME, restando in attesa della ragazza con la scusa di darle dei soldi per risarcire il danno cagionato alla vettura; NOME gli aveva ingiunto di andarsene, e in quel frangente aveva udito forti rumori, come pugni sul citofono. Affacciatasi al balcone, l’uomo prendeva ad offenderla con i soliti epiteti ingiuriosi, poi infilava la mano in tasca ed estraeva un piccolo oggetto nero puntandolo contro la ragazza, la quale subito dopo udiva un colpo. NOME faceva appena in tempo a tirarsi indietro ed a rientrare in casa, avvisando i familiari che NOME aveva una pistola. I Carabinieri, intervenuti nell’immediatezza per i rilievi balistici, avevano individuato la presenza di un foro del diametro di due centimetri sul cornicione sovrastante il balcone dal quale si era affacciata la persona offesa: tale foro risultava compatibile con l’azione di un proiettile deflagrato da una pistola di piccolo calibro.
1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che nell’azione commessa dal COGNOME non fosse ravvisabile con la necessaria certezza né l’idoneità degli atti, in quanto il mancato ritrovamento della pistola e dei bossoli non consentiva di valutare le caratteristiche dell’arma da fuoco, da ritenersi comunque di piccolo calibro, né l’univoca direzione della condotta a cagionare la morte della persona offesa, potendo ritenersi che l’azione fosse diretta piuttosto ad intimidire la ragazza, anche considerando il tempo trascorso tra l’estrazione dell’arma e l’esplosione del colpo. Perciò ha riqualificato il fatto come minaccia aggravata.
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Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
In primo luogo, il Pg ricorrente ha contestualizzato le condotte di reato nell’ambito della complessiva azione dell’imputato, posta in essere anche la sera precedente, osservando che l’intento del COGNOME non poteva ritenersi meramente intimidatorio, ponendosi invece al culmine di una escalation di violenza verbale e fisica. Anzi, l’aggressione era stata premeditata, come dimostrava il fatto che l’imputato si era procurato illegalmente una pistola e l’aveva portata indosso, già caricata, presso l’abitazione della persona offesa. L’esplosione di un unico colpo si spiegava per la necessità di dileguarsi in vista del pronto intervento delle forze dell’ordine; il tempo trascorso tra l’estrazione dell’arma e lo sparo era addebitabile alla scarsa professionalità del COGNOME nell’uso di armi.
Il ricorso poi aggredisce il tema della ritenuta non idoneità degli atti, valorizzando la verificata scalfittura del cornicione del balcone, e soprattutto rivendicando che tale giudizio non è rispondente al criterio della prognosi ex ante della condotta, che impone di valutare la idoneità dell’azione a cagionare un esito letale, a prescindere dal risultato concretamente realizzato, tanto più che nella specie è dimostrato che il proiettile aveva effettivamente raggiunto il terzo piano dell’edificio, ove è situata l’abitazione in questione.
Con memoria difensiva trasmessa digitalmente in data 30/9/2023, la difesa dell’imputato ha lamentato la violazione dell’art. 582 cod. proc. pen. per il mancato deposito telematico del ricorso del Procuratore generale, ai sensi dell’art. 111 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Va preliminarmente rilevato che, dal fascicolo processuale trasmesso a questa Corte, non risulta possibile verificare l’intervenuto deposito telematico dell’impugnazione, e dunque la fondatezza della dedotta violazione dell’art. 582 cod. proc. pen.
1.2. Nel merito, si rileva che le doglianze della parte pubblica ricorrente presentano natura rivalutativa e fattuale, sollecitando una diversa valutazione di elementi soggetti ad apprezzamento di merito, quali la idoneità degli atti e la univocità della condotta.
La Corte territoriale ha espresso ragionevoli dubbi sul profilo della idoneità degli atti in assenza dell’arma nonché dei bossoli, ed ha osservato che non è databile con certezza la scalfittura del balcone, che potrebbe essere stata preesistente agli avvenimenti per cui è processo. Ha poi argomentato che le condotte offensive del COGNOME non erano senz’altro univocamente significative di volontà omicida, ma potevano anche attribuirsi all’intenzione di sottoporre la ex fidanzata a minacce a mano armata, ciò desumendo dall’esplosione di un unico colpo, peraltro alquanto distanziato dall’estrazione della pistola, così da dare modo alla persona offesa di ritrarsi dal balcone.
Trattasi di valutazioni di natura squisitamente di merito, non passibili di diverso apprezzamentog in questa sede in quanto sorrette da argomenti non manifestamente illogici» ; il che rende ragione dell’impossibilità di ritenere ammissibile l’impugnazione proposta dal Procuratore generale.
2. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il giorno 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente