Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3614 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMEXXX nato a COGNOMENOMEXX
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, in difesa di COGNOMEXXX, conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11/02/2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOMEXXX alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per i reati, commessi in concorso con del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città del 24/09/2024, COGNOMEX, separatamente giudicato, ditentato omicidio di COGNOME
(capo 1) e porto di due coltelli (capo 2).
L’imputazione attiene ad un fatto occorso il 29/02/2024 in Napoli, INDIRIZZO, allorquando COGNOMEXXX e COGNOMEX colpivano COGNOME con numerosi fendenti: in particolare lo attingevano con una profonda coltellata all’addome, che gli recideva l’intestino, e con due profonde coltellate alla coscia sinistra ed alla coscia destra.
La dinamica del fatto veniva compiutamente ricostruita dai Giudici di merito sulla base della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali siti in loco e della testimonianza di NOME COGNOME, nipote della vittima, che aveva assistito alla scena dal balcone della propria abitazione, e può essere così brevemente sintetizzata.
Intorno alle ore 11,30 del 29/02/2024, COGNOMEXXXe COGNOMEX giungevano in INDIRIZZO a bordo di due scooter; all’altezza del bar CafŁ de Paris, iniziavano ad inveire nei confronti di NOME, che si trovava a piedi lungo la via; il NOME indietreggiava mentre NOME, con in mano un coltello, lo riconcorreva per diversi metri e NOME, a sua volta, si dirigeva verso di lui con in mano qualcosa; NOME, raggiunto NOME, intraprendeva con lui una colluttazione, nel corso della
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
quale la p.o. cadeva a terra; NOME lo colpiva ripetutamente con calci e, quindi, gli sferrava vari fendenti, muovendo il braccio avanti e indietro con estrema violenza.
NOMEXXXX, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, non negava la colluttazione intercorsa con la vittima, ma dichiarava che questi aveva estratto un grosso cacciavite con il quale lo aveva colpito al polpaccio, provocando la sua reazione, consistita nel colpirlo piø volte con un coltello.
Con concorde valutazione, i Giudici di merito, esclusa la scriminante della legittima difesa, hanno ritenuto integrato il contestato delitto di tentato omicidio,disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nel reato di lesioni aggravate dall’uso di arma, evidenziando come la condotta posta in essere dall’imputato, in concorso con NOME, fosse idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME, in considerazione delle caratteristiche dell’aggressione, della veemenza con cui l’NOMEXXXXsi era diretto verso la persona offesa, del mezzo utilizzato, della pluralità e forza dei colpi inferti e della sede del corpo attinta (gambe ed addome);l’elemento soggettivo Ł stato declinato in termini di dolo alternativo.
La Corte territoriale ha altresì ritenuto non riconoscibili le invocate attenuanti della provocazione e dell’essere concorso a determinare l’evento il fatto doloso della persona offesa (art. 62 n. 2 e 5 cod. pen.), in assenza di qualsiasi fatto ingiusto commesso dalla persona offesa; del pari non concedibili sono state ritenute le circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsivoglia elemento favorevole di valutazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo i motivi di impugnazione che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo e terzo motivodenuncia, ex art. 606 lett. e ) cod. proc. pen., mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento della prova, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 5 cod. pen.
La sentenza impugnata Ł priva di motivazione con riferimento all’invocata circostanza attenuante della provocazione. In particolare, a pag. 66, la sentenza d’appello, richiamando quanto riportato nella sentenza di primo grado a pag. 12, sottolinea come anche la persona offesa fosse armata di cacciavite: detta circostanza, pur se ritenuta inidonea a sostenere la tesi della legittima difesa, meritava comunque una piø attenta analisi. I Giudici hanno omesso di confrontarsi con le carenze del costrutto accusatorio, rappresentate dalle reticenzeda parte della p.o. e del testimone non attendibile,e dalla «contaminazione delle videoriprese estrapolate e prodotte dal testimone stesso, e che artatamente riproducono solo ed esclusivamente una parte dell’azione» essendo «piø che evidente il taglio delle immagini/frame, che riproducono i momenti antecedenti le condotte delittuoseriportate a pag. 6 e 7 della motivazione del GIP partenopeo». Si duole, in sintesi, la Difesa, che non sia stata documentata l’intera sequenza dell’azione, che avrebbe consentito di apprezzare gli esatti comportamenti di tutti i soggetti coinvolti.
Osserva ancora il ricorrente come i Giudici di merito abbiano pretermesso, trascurandole, le uniche dichiarazioni credibili che furono rese proprio dall’imputato
NOMEXXXX, il quale ebbe a chiarire di avere reagito proprio al fine di schivare i colpi che il NOME stava per infliggergli con il cacciavite di cui era armato. Peraltro, la stessa sentenza di primo grado risultava essere incorsa nel travisamento della prova dichiarativa in quanto la ricostruzione dei fatti non era rispondente a quanto emergente dalla visione di filmati; ed infatti il video, seppur monco della parte iniziale relativa all’innesco della lite, evidenziava
comunque ‘un approccio’ del NOME nei confronti dell’NOMEXXXX.
In definitiva, osserva la Difesa, entrambe le sentenze di merito sono prive della disamina completa delle immagini prodotte dalla difesa, che immortalano il NOME dirigersi con il cacciavite in pugno verso NUMERO_CARTA, per colpirlo. La reazione di quest’ultimo Ł quindi stata istintiva, fulminea e repentina, ed i fendenti sono stati sferrati mirando esclusivamente alle gambe della persona offesa, in quanto l’imputato era animato da una volontà non omicidiaria: l’accidentalità del colpo inferto all’addomeproprio mentre l’imputato veniva colpitoalle gambe esclude l ‘animus necandi ; nello stesso senso, esclude l ‘animus necandi la circostanza che NOMEXXXX abbia inferto plurimi fendenti in zone non vitali, mentrel’unica coltellata che ha colpito l’addome Ł stata, come detto, accidentale.
Ha quindi errato la Corte territoriale nel non riconoscere che NOME agì in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui: l’errore in cui sono, sul punto, incorsi i Giudici di merito Ł da ascrivere al «preoccupante taglio dei filmati estrapolati dall’impianto di videosorveglianza, con contestuale alterazione della realtà storica proiettata dal sistema elettronico». Osserva infatti la difesa come le video riprese in atti non siano state acquisite dalla polizia giudiziaria, e tratte direttamente dall’impianto insistente presso l’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE, ma siano state, invece, effettuate con un apparecchio mobile, da un soggetto che riprendeva le immagini proiettate da un monitor collegato all’impianto, e rappresentano solo unaparte della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. e ) cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nel denegare le circostanze innominate, la Corte d’appello ha omesso di prendere in esame, per confutarle, le argomentazioni difensive rappresentate nei motivi di gravame. La Corte non ha inoltre tenuto conto del corretto comportamento processuale serbato dall’imputato sin dall’interrogatorio di garanzia.
2.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata derubricazione del meno grave reato di lesioni personali gravi.
La ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito non tiene conto della contaminazione delle risultanze testimoniali – della persona offesa e del teste a questi legato da vincoli parentali -, minate alla base nella loro attendibilità. Del pari, i Giudici omettono di considerare l’avvenuta alterazione dei filmati di videosorveglianza, prodotti dal medesimo testimone interessato. Peraltro, il file in atti non risulta essere mai stato sequestrato, «nØ Ł stata garantita la catena di custodia del supporto, con la conseguente totale assenza di certezza sull’integrità, autenticità e completezza della registrazione».
In ogni caso, dalla visione del filmato Ł possibile analizzare l’atteggiamento corporeo del NOME, il quale mostra un atteggiamento posturale «proattivo e conflittuale» incompatibile con una condizione di paura e di legittima difesa passiva.
Una ricostruzione maggiormente aderente ai fatti avrebbe consentito di individuare in capo all’NOMEXXXX il coefficiente psichico del dolo eventuale – incompatibile con il delitto tentato -, dal momento che i fendenti sono stati tutti indirizzati agli arti inferitori, e che l’unico che ha colpito l’addome della p.o. fu accidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, poichØ articolato in doglianze meramente fattuali e rivalutative, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, nØ individuano vizi riconducibili ai paradigmi dell’art. 606 c.p.p. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi
termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. ‘doppia conforme’. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum , discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME‘Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Va anche ricordato come siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudizio di legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel passare ad esaminare i motivi di ricorso, giova prendere le mosse dalla censura relativa alla pretesa manipolazione o incompletezza delle videoriprese sulla base delle quali i Giudici hanno ricostruito il fatto, trattandosi di questione sottesa a tutte le doglianze avanzate.
Innanzitutto, si rileva come la doglianza risulti inammissibile in quanto nuova, non essendo stata proposta in atto di appello, come espressamente emerge dalla lettura della sentenza impugnata, che non menziona alcuna doglianza difensiva sul punto; peraltro, giova anche sottolineare come il processo di primo grado si sia svolto con rito abbreviato, e non risulta essere stata avanzata, in quella sede, alcuna eccezione in merito all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.
Nel merito, la doglianza Ł comunque manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha valorizzato plurimi filmati acquisiti direttamente dalla P.G., provenienti da diversi esercizi commerciali, dai quali emerge in modo chiaro la dinamica aggressiva posta in essere dall’imputato e dal correo.
Le allegazioni difensive volte ad avvalorare l’effettuazione di un ‘taglio artificioso’ dei filmati non superano pertanto il livello della mera congettura, senza alcun riscontro oggettivo.
Venendo quindi alla disamina delle specifiche censure, i motivi primo e terzo sono inammissibili, in quanto orientati a sollecitare una nuova ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle condotte dei protagonisti, operazioni che esulano dai limiti del giudizio di legittimità; esse si fondano su una ricostruzione fattuale che non trova alcun riscontro, e che, anzi, diverge con le emergenze concordemente evidenziate da entrambi i giudici di merito.
La Corte d’appello ha innanzitutto compiutamente ricostruito il fatto, sulla base delle immagini di videosorveglianza; si Ł innanzitutto evidenziato come le immagini della prima
fase dell’azionerisultassero nitide e mostrassero l’NOMEXXXX e NOMEX giungere sul luogo a bordo di due scooter; a quel punto l’NOMEXXXX, «sceso dal motorino armato di coltello, si dirigeva verso il NOME, che conseguentemente indietreggiava». Proseguiva la Corte affermando che «la visione delle immagini consente invero di notare con chiarezza come sia stato l’imputato che non appare minimamente ferito alle gambe a dirigersi di corsa verso il NOME e sferrargli un calcio fin quando questi, nell’indietreggiare, cadeva al suolo, subendo le plurime coltellate, sin quando sopraggiungeva anche il NOMEX che, a sua volta, sferrava diversi colpi, come dimostrato dai plurimi movimenti del braccio in avanti e indietro» (pag. 7, sentenza impugnata).
La Corte non si Ł sottratta dall’esaminare la tesi difensiva sostenuta dall’imputato, secondo cui egli si sarebbe difeso dall’aggressione mossa dal NOME, armato di un cacciavite, osservando, sul punto, come l’evocata esimente della legittima difesa non trovasse riscontro alcuno, ponendosi anzi «in contrasto con la visione diretta e dinamica del video in atti, che sconfessa decisamente la versione secondo cui sarebbe stato il TARGA_VEICOLO ad avanzare armato di cacciavite verso l’imputato» (pag. 7).
Proseguivano i Giudici d’appello evidenziando come, quand’anche si ritenesse che le lesioni refertate al polpaccio dell’NOMEXXXX (il cui referto peraltro attestava che l’imputato aveva riferito ai sanitari che si trattava di «incidente in strada»)fossero state inferte dal
NOME con il cacciavite(che tuttavia non presentavatracce ematiche), in ogni caso sarebbero state inferte dal NOME quando questi era riverso al suolo, come anche dimostrato dalla localizzazione delle ferite.
Con motivazione completa e coerente, la Corte ha quindi escluso la configurabilità di un fatto ingiusto oggettivamente attribuibile alla persona offesa, rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo a provocare uno stato d’ira rilevante ai sensi dell’art. 62 n. 2 cod. pen.; parimenti, quanto all’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 5 cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente escluso qualsiasi concorso della vittima nella determinazione dell’evento, rilevando l’assenza di una base fattuale idonea a sostenere la tesi difensiva.
Del pari inammissibile Ł il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la qualificazione giuridica dei fatti quale tentato omicidio, e si duole della manata derubricazione nel meno grave reato di lesioni personali.
La richiesta di derubricare il fatto nella meno grave ipotesi delle lesioni personali si fonda su censure di carattere meramente fattuale, non scrutinabili in sede di legittimità. Essa presuppone, inoltre, una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella, pienamente coincidente, operata dai Giudici di merito; ricostruzione alternativa che muove dall’assunto – già espressamente disatteso – di un travisamento o di una manipolazione dei filmati di videosorveglianza.
La Corte di merito ha dato adeguatamente conto degli elementi valorizzati per qualificare la condotta come tentato omicidio: la pluralità dei fendenti, la loro violenza e la direzione verso parti vitali del corpo, l’azione reiterata nonostante la vittima fosse già a terra, l’intervento del correo e la chiara rappresentazione dell’aggressione desumibile dalle videoriprese.
Tali circostanze sono state considerate nella loro sequenza dinamica, secondo un apprezzamento unitario e non atomistico, e ritenute idonee ex ante a porre concretamente in pericolo il bene giuridico della vita. ¨ stato anche evidenziato, a tale proposito, come, a seguito dell’aggressione, la persona offesa fu ricoverata in prognosi riservata e sottoposta ad intervento chirurgico per «ferite da arma da punta e taglio multiple, conferita penetrante addominale con sloi», provocate da sei coltellate, di cui cinque agli arti inferiori con recisione
di alcune vene ed una all’addome, molto profonda, tale da aver reciso l’intestino.
Coerentemente con i principi consolidati, Ł stata quindi riconosciuta la configurabilità del dolo diretto nella forma del dolo alternativo, desumibile dalla natura dell’arma impiegata, dalla reiterazione dei colpi e dalla aree corporee attinte, tutti elementi incompatibili con la prospettazione difensiva del dolo eventuale.
Parimenti inammissibile Ł il motivo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La censura, infatti, si risolve nella sollecitazione di una nuova e diversa valutazione del compendio fattuale e della personalità dell’imputato, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte d’appello ha fornito una motivazione piena, coerente e rispettosa dei parametri normativi, valorizzando – con apprezzamento immune da vizi logici – le modalità dell’azione, espressive di una spiccata inclinazione alla violenza, nonchØ la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti anche per reati della stessa indole.
A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorrente non individua alcun punto di frattura argomentativa, limitandosi ad opporre la propria lettura soggettiva della vicenda e a richiamare elementi già esaminati e ritenuti privi di significanza ai fini dell’art. 62bis cod. pen. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente escluso che potessero assumere valore positivo «le laconiche ed insoddisfacenti dichiarazioni spontanee rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia», non ravvisandovi alcun concreto indice di resipiscenza o di mutamento dell’atteggiamento collaborativo.
Ne deriva che il motivo, privo di specificità e volto a sollecitare un nuovo giudizio di merito, non supera la soglia di ammissibilità, risolvendosi in doglianze meramente fattuali che non si confrontano con la motivazione impugnata e non deducono vizi riconducibili ai paradigmi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.