Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7228 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7228 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato generale di questa Corte, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Nuoro, in data 24 luglio 2023, nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di tentato omicidio in concorso, ai danni di NOME COGNOME (capo a), nonché violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di armi (capi b) e c), ricettazione e illecita detenzione di cartucce cal. 12 a pallettoni (capo e) alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione, con la condanna al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile e il riconoscimento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, pari ad euro cinquemila.
Le sentenza di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa vittima e gli accertamenti successivi avevano dato modo di accertare che il veicolo, a bordo del quale la persona offesa transitava, nella sera del 15 marzo 2020, era stato attinto da tre fucilate a pallettoni che avevano raggiunto, la prima, la base del parabrezza passando a pochi centimetri dal conducente, le altre due, il paraurti anteriore all’altezza RAGIONE_SOCIALEa targa e lo spigolo anteriore del lato passeggero, all’altezza del faro e del cofano. Immediatamente, secondo la ricostruzione recepita dai provvedimenti di merito, la vittima si era rifugiata presso la proprietà RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME e il giorno dopo si era recato in Procura per denunciare l’accaduto. La persona offesa aveva dichiarato di avere rapporti di contrasto con suoi vicini, in particolare con NOME COGNOME e con la famiglia COGNOME confinanti, nonché con i COGNOME, definendo i rapporti con costoro non buoni per questioni che non li riguardavano direttamente ma che avevano interessato le proprie famiglie e che erano accadute molto tempo prima.
Le convergenti sentenze di merito hanno ritenuto provati fatti ascritti all’imputato, condividendo la qualificazione giuridica del delitto contestato al capo a), ritenendo l ‘ assoluta attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla persona offesa, fin nella denuncia effettuata subito dopo l’episodio, considerate corroborate dagli esiti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni tra la vittima e le persone con cui questa si era confidata, in particolare con NOME COGNOME, concludendo nel senso che a sparare contro la persona offesa, la sera del 15 marzo 2020, era stato un unico fucile, calibro TARGA_VEICOLO marca Franchi, poi sequestrato, in data 30 aprile 2020, nell’ovile ‘ principale ‘ dei NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME lo stava trasferendo dal nascondiglio interno alla proprietà ad un punto esterno alla stessa.
La pronuncia di primo grado ha rilevato che l’arma reperita era stata utilizzata per il tentato omicidio come acclarato attraverso gli accertamenti tecnici eseguiti sul fucile in sequestro, comparato con il bossolo rinvenuto sul luogo indicato dalla persona offesa in data 9 maggio 2020, grazie al metal detector in occasione di un sopralluogo approfondito sul posto.
Le pronunce danno conto RAGIONE_SOCIALE ‘ avvio RAGIONE_SOCIALEe indagini, segnalando due momenti che la persona offesa aveva indicato alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE: un primo episodio, risalente al 24 marzo 2020, nel corso del quale la vittima aveva trovato l’accesso sul suo terreno ostruito dal furgone dei NOME COGNOME e in quel contesto aveva potuto constatare l’estremo imbarazzo mostrato da uno dei NOME, nonché un secondo episodio, consistito nella conversazione del 25 marzo 2020 intercorsa tra la vittima e l’amico NOME COGNOME, intercettata a bordo RAGIONE_SOCIALEa vettura RAGIONE_SOCIALEa persona offesa.
La sentenza di primo grado segnala, in particolare, che, al di là RAGIONE_SOCIALEe reticenze mostrate dai testimoni NOME e NOME COGNOME al dibattimento,
questi avevano confermato il racconto riferendo che, in data 16 marzo 2020 alle 12:45, NOME COGNOME aveva dialogato con il figlio NOME e gli aveva detto di aver visto, il giorno successivo all’attentato, avvenuto la sera del 15 marzo 2020, una campagnola verdolina che si era fermata per pochi secondi nel punto che, nell’immediatezza del fatto, la vittima aveva indicato a COGNOME come possibile luogo da cui erano partiti i colpi che lo avevano attinto. Il racconto veniva ritenuto dai giudici di merito particolarmente significativo perché la persona offesa, la sera RAGIONE_SOCIALE ‘ attentato, si era rifugiata proprio dai COGNOME, unici nella prima fase a essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE ‘ attentato successivamente denunciato.
Il racconto RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, anche con riferimento al movente del tentato omicidio, le dichiarazioni dei COGNOME, gli accertamenti tecnici svolti, in uno agli esiti RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate dopo i fatti, anche nei confronti di NOME COGNOME, le attività di perquisizione e sequestro di cui il teste di Polizia giudiziaria ha deposto al dibattimento, hanno consentito di concludere, secondo i giudici di merito, per la certa riferibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ attentato a NOME COGNOME, giungendo a escludere la partecipazione all ‘ azione del fratello NOME, mandato assolto dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto con la sentenza di primo grado.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, denunciando con tre motivi di ricorso plurimi vizi, in sostanza assumendo che i due dati posti a base RAGIONE_SOCIALEa condanna (l’ arma del delitto ritenuta riferibile ad NOME COGNOME e l’ auto che è transitata sui luoghi del delitto ritenuta corrispondente a quella a questi in uso), non sono indizi univoci e, anzi, sarebbero stati valorizzati con motivazione illogica e viziata da plurimi travisamenti del ‘fatto’.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, travisamento ‘del fatto’, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, le convergenti sentenze di merito danno atto che vi è stato un unico attentatore e che questi ha esploso tre colpi, in rapida successione, utilizzando un fucile semiautomatico, TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO marca Franchi TARGA_VEICOLO, come emerso da accertamenti balistici.
Il fucile con le indicate caratteristiche è stato trovato, in data 30 aprile 2020, nelle campagne di Orani, nelle mani di NOME COGNOME, fratello RAGIONE_SOCIALE‘imputato assolto nel primo grado di giudizio.
La sentenza impugnata, rispetto allo specifico motivo di appello con il quale si chiedeva di spiegare le ragioni per le quali era stato ritenuto responsabile il ricorrente, è priva di reale giustificazione ma si limita a esporre che entrambi i NOME erano a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa detenzione del fucile.
Con il motivo di appello si evidenziava che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa prima sentenza era frutto di travisamento del fatto perché non vi era agli atti alcuna
prova RAGIONE_SOCIALE‘accordo per depistare i Carabinieri assunto da entrambi i NOME COGNOME.
La Corte territoriale, pur ammettendo che nessun accordo vi era stato tra i NOME, ha esposto che entrambi erano a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di armi e che l’imputato, prendendo l’iniziativa, nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione del 30 aprile 2020, di accompagnare i Carabinieri in un altro ovile, aveva lasciato al fratello il compito di disfarsi RAGIONE_SOCIALEe armi.
Si tratta di circostanza travisata perché priva di effettiva motivazione in quanto non vi sono elementi che possono legare il ricorrente alle armi rinvenute, le quali, anzi, a parere del ricorrente, erano riferibili solo al fratello NOME, come dimostra il fatto che, nell’immediatezza, l’illecita detenzione era stata contestata soltanto ad NOME COGNOME e non anche al ricorrente ritenuto evidentemente estranei ai fatti.
La sentenza travisa i fatti nella parte in cui espone che il fucile, usato per il tentato omicidio, era custodito all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ovile ‘ principale ‘ e che per questa ragione NOME COGNOME ne era a conoscenza. Si deduce che il Maresciallo dei Carabinieri escusso come teste sulle circostanze di fatto acclarate nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione, aveva riferito di aver visto NOME prendere i fucili all’esterno mentre si avvicinava al l’ ovile principale, dunque, i fucili erano stati custoditi sicuramente da NOME COGNOME al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ovile e, quindi, non vi non vi è prova che NOME ne fosse a conoscenza.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art 192 del codice di rito.
A parere del ricorrente mancano elementi per collegare l’imputato all’arma del delitto che è stata rinvenuta nelle mani del fratello NOME.
A ciò la sentenza di secondo grado ovvia attribuendo all’imputato un ulteriore dato, quello RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALEa vettura che, il giorno dopo dei fatti, era stata vista transitare sui luoghi RAGIONE_SOCIALE‘attentato, come da avvistamento effettuato in data 16 marzo 2020, riferito dal teste NOME COGNOME.
Il ricorrente sostiene che, invece, fonte primaria di conoscenza di questa circostanza non poteva trarsi dalla testimonianza di NOME COGNOME, il quale non aveva mai affermato, né nel dibattimento, né nel corso RAGIONE_SOCIALEe sommarie informazioni testimoniali, di aver visto una campagnola verde, né tantomeno che quella fosse la macchina RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Questi, per il ricorrente, si era limitato a dichiarare di aver visto una macchina color nocciola e di aver pensato che si trattasse di un mezzo appartenente alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Non è vero, secondo il ricorrente, che l’autovettura, vista il giorno dopo l’attentato, è stata indicata come di colore verde chiaro dal teste ma quella parte RAGIONE_SOCIALEa testimonianza dove si indica il colore verde per un veicolo, da parte di NOME,
si riferirebbe ai mezzi normalmente utilizzati dalla famiglia COGNOME, tra cui il teste aveva annoverato una campagnola di colore verde, come emergerebbe dallo stralcio RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione testimoniale riportata alle pp. 6 e 7 del ricorso.
Inoltre, si rileva che la Corte territoriale ha reputato inattendibile NOME COGNOME con argomenti inconsistenti, valorizzando una contraddizione in realtà inesistente come emergerebbe dallo stralcio RAGIONE_SOCIALEa deposizione riportato alle pp. 8 e 9 del ricorso.
Il teste, secondo il ricorrente, non si è mai soffermato sul fatto che la vettura si era o meno fermata, ma ha sempre dichiarato che sui luoghi si era trattenuta pochissimo tempo, circostanza che non implica necessariamente una sosta.
La sentenza afferma che maggiore forza probatoria deve essere attribuita all’intercettazione ambientale avvenuta, nell’immediatezza dei fatti, all’interno d ell’a utovettura e all’insaputa degli interlocutori NOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME secondo il ricorrente, proprio questa conversazione intercettata è stata oggetto di uno specifico argomento devoluto in sede di gravame che non è stato considerato dalla Corte territoriale.
Se NOME COGNOME avesse effettivamente visto la macchina di NOME COGNOME lo avrebbe quantomeno detto al figlio NOME durante la conversazione confidenziale intervenuta tra i due prima RAGIONE_SOCIALEa intercettazione ambientale.
Si segnala lo stretto rapporto tra la vittima e i COGNOME, tanto che la persona offesa, nell’immediatezza dei fatti, si era subito rifugiato da questi; dunque, si deve ritenere che i tre abbiano parlato di quanto accaduto e che abbiano cercato di individuare i possibili responsabili.
Se NOME COGNOME avesse visto effettivamente la macchina di NOME COGNOME lo avrebbe detto, invece, nella confidenza di un colloquio riservato non si spinge a ipotizzare di chi fosse la macchina avvistata, limitandosi a dire di aver visto una campagnola verdolina.
La Corte territoriale descrive il dialogo, e in particolare l’atteggiamento del COGNOME, come prudente; invece, la difesa osserva che questi cerca di convincere la vittima con tutta la sua capacità argomentativa. Inoltre, la difesa evidenzia che vi è un insanabile contrasto tra la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e le risultanze processuali, con particolare riferimento al progr. n. 33 tra NOME COGNOME e la persona offesa i quali si confrontano su orari e giorni e che termina con lo stesso COGNOME che si convince RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa vittima e che afferma che l’auto vista passare era quella RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza, poi, sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui attribuisce valore al fatto che, dall’autovettura avvistata da COGNOME, era stato visto scendere un individuo.
Anche sul punto la Corte territoriale assume che deve riconoscersi maggiore forza probatoria all’intercettazione ambientale piuttosto che alla testimonianza di COGNOME ma dalla stessa intercettazione, secondo la difesa, non emerge che dalla vettura sia sceso qualcuno. Né altri testi – il figlio NOME o lo stesso NOME COGNOME – hanno affermato di aver visto qualcuno scendere dall’auto avvistata il giorno dopo dei fatti.
La Corte territoriale recupera la dichiarazione di NOME COGNOME nella parte in cui ha affermato di aver detto alla vittima che una persona era scesa dall’auto, così facendo superare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali da quanto affermato nella dichiarazione testimoniale.
Circa la durata RAGIONE_SOCIALEa sosta, NOME COGNOME parla di pochissimo tempo, NOME COGNOME parla di due secondi mentre la Corte territoriale trae da tale sosta la prova che il conducente RAGIONE_SOCIALE‘auto aveva svolto un controllo dei luoghi, teso a verificare se si riuscivano a recuperare i bossoli esplosi.
Non vi è tuttavia prova RAGIONE_SOCIALEa ragione del passaggio del veicolo, trattandosi peraltro di strada di penetrazione agraria normalmente percorsa da un numero indefinito di soggetti.
Si era inoltre posto, con l’ap pello, il tema RAGIONE_SOCIALEa illogicità RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del primo giudice nella parte in cui ritiene possibile che l’imputato, pur avendo nella sua disponibilità un furgoncino bianco, abbia scelto di salire a bordo di un’autovettura più riconoscibile e che aveva , all’epoca, oggettivi problemi al motore.
Né vi sarebbe stato bisogno, da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, di svolgere un contorto tragitto che avrebbe attirato – come poi sarebbe stato per la campagnola verde l’attenzione di tutti i proprietari RAGIONE_SOCIALEa zona.
Gli argomenti svolti dalla Corte territoriale (p. 48) sarebbero insostenibili perché la Corte territoriale finisce per sostenere che il soggetto, per costituirsi la difesa, ha deciso di utilizzare l’unico mezzo che però poteva a lui ricondurre le investigazioni. Si tratta, peraltro, di una zona di campagna in cui COGNOME non aveva né terreni né bestiame e, quindi, non avrebbe avuto senso attrarre l’attenzione passando per quella zona, peraltro, utilizzando una macchina unica nel suo genere certamente a lui riferibile.
È emerso, poi, che la campagnola d ell’imputato a veva degli oggettivi problemi al motore in quel periodo e che il percorso che è stato descritto da NOME COGNOME non è certamente breve ma, al contrario, si snoda per diversi chilometri lungo una strada scoscesa in forte pendenza, avendo la vettura ripercorso, secondo il teste, lo stesso percorso che la sera RAGIONE_SOCIALE‘attentato aveva fatto la vittima.
La Corte territoriale poi esclude che vi sia prova RAGIONE_SOCIALEa distanza e del tipo di strada percorsa; il che, invece, emerge pacificamente trattandosi RAGIONE_SOCIALEa stessa
strada che aveva fatto la vittima, quindi, trattandosi di un tratturo in forte pendenza, estremamente sconnesso che, per tali ragioni avrebbe condotto a un sopralluogo che non poteva essere veloce, se si considera che il Maresciallo dei Carabinieri solo per percorrerlo in discesa aveva impiegato nove minuti.
Con i motivi di appello si era chiesto alla Corte territoriale di specificare se vi fosse prova certa che la macchina, avvistata il giorno dopo il fatto, fosse quella di NOME COGNOME ma tale domanda non ha avuto alcuna risposta; inoltre non viene specificato neppure chi fosse a bordo di quella autovettura.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi all’assenza di movente in capo all’imputato.
La Corte territoriale avrebbe reso, sul punto, una motivazione apparente sostenendo che l’assenza di movente è irrilevante allorché vi sia la prova RAGIONE_SOCIALEa attribuibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione all’imputato.
Per contro nel caso di specie, a parere del ricorrente, manca la prova RAGIONE_SOCIALEa certa riferibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta all’imputato tenuto conto che NOME COGNOME non aveva la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘arma trovata nelle mani del fratello NOME e tenuto conto del fatto che la circostanza che questi avesse conoscenza di quell’arma è una mera supposizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di merito.
L’arma del delitto è stata trovata nella disponibilità del fratello RAGIONE_SOCIALE‘imputato, quarantacinque giorni dopo i fatti e se, dunque, può essere certamente messa in relazione al delitto, non può dirsi chi a distanza di due mesi quell’arma deteneva.
La Corte territoriale avrebbe poi trascurato le ipotesi alternative che erano state prospettate dalla difesa con i motivi di gravame, tenuto conto che la persona offesa non aveva buoni rapporti con tutti i vicini di pascolo, in particolare con NOME e NOME COGNOME (per la sparizione di alcune mucche poi riapparse dopo domande fatte ai COGNOME) o con i NOME COGNOME. Anzi, si riferisce di una discussione con un dipendente di NOME COGNOME e di una discussione con NOME COGNOME per una sorgente d’acqua di cui si contendevano l’utilizzo .
L’ Avvocato generale RAGIONE_SOCIALEa Procura generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso, all ‘esito RAGIONE_SOCIALEa discussione orale tempestivamente richiesta dalla difesa, riportandosi anche alla memoria fatta pervenire, chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
1.1.1. In primo luogo, si deve notare che tutti i motivi di ricorso, in massima parte, si richiamano al contenuto di prove dichiarative o agli esiti di
intercettazioni e confrontano il contenuto RAGIONE_SOCIALEa motivazione a queste prove peraltro riportate per stralcio, denunciando travisamento ‘del fatto’.
Si tratta, nel caso al vaglio, di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, caso in cui il travisamento riguardante la prova può essere dedotto nei noti limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, il travisamento del ‘fatto’ non è motivo ammissibile in cassazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, anche in seguito alle modifiche RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma primo, lett. e) ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 46 del 2006, non è consentito prospettare il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; conf. n. 27429 del 2006, Rv. 234559; n. 39048 del 2007, Rv. 238215; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di “travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione, bensì di verificarne la sussistenza.
Tuttavia, tale travisamento, quanto alle circostanze denunciate con il primo motivo di ricorso, non ricorre perché nessuna prova che riferisce fatti che si assumono travisati è stata assunta, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado nel quale non vi è stata alcuna istruttoria. Conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, COGNOME, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l’intangibilità RAGIONE_SOCIALEa valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
1.1.2. In secondo luogo, sotto il profilo del denunciato vizio di illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, va rilevato che prova dichiarativa
significativa, valutata dalle convergenti sentenze di merito, è quella rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa (v. p. 2 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado), la cui attendibilità risulta debitamente vagliata, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo.
Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come è noto, non si applicano alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, RAGIONE_SOCIALEa credibilità soggettiva del dichiarante e RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME‘arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104 – 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261730 01).
Si osserva, inoltre, conformemente al pacifico e costante orientamento ermeneutico formatosi in seno a questa Corte regolatrice che, in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova dichiarativa, l’attendibilità RAGIONE_SOCIALEa persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. cit.; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01) che, nella specie, non si riscontrano. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, dunque, quelle relative alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Ciò posto, deve riscontrarsi che le sentenze di merito rendono conto, con ragionamento lineare e immune da vizi di ogni tipo, RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa perquisizione svolta in data 30 aprile 2020 dai Carabinieri presso l’ovile cd. secondario dove si trovavano, al momento del sopralluogo, entrambi i NOME COGNOME. Si evidenzia che, nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione, erano stati rinvenuti dei passamontagna, 8 cartucce cariche a pallettoni chiuse all’interno di un guanto, il tutto in un casolare di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘ovile secondario. Inoltre, si segnala che, nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione, NOME COGNOME aveva condotto i militari presso un altro ovile, del quale i Carabinieri operanti non erano a conoscenza, che si trovava distante dal luogo dove, invece, era sito l’ovile cd. ‘ principale ‘ , presso il quale insisteva
l ‘ abitazione RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato trattandosi del luogo dove, di norma, NOME COGNOME restava a dormire.
Le sentenze evidenziano, comunque, che personale dei Carabinieri era rimasto appostato in un punto dal quale era stato possibile notare (e filmare) che, in quello stesso momento, NOME COGNOME, rimasto nell’ovile secondario, si allontanava di corsa, in direzione RAGIONE_SOCIALE‘ovile ‘ principale ‘ , dove raccoglieva qualcosa all’interno prelevando un involucro ingombrante, scavalcava il muretto in pietra e posizionava l ‘ oggetto al di fuori del muro di confine RAGIONE_SOCIALE‘ovile. In quel punto, venivano reperiti due fucili, uno a canne sovrapposte, uno semiautomatico con matricola abrasa; inoltre, nell’abitazione veniva reperito, sotto un materasso, un fucile legalmente denunciato.
Infine, le sentenze segnalano che era stato trovato, in data 9 maggio 2020, nel luogo da cui sono esplosi i colpi secondo il racconto RAGIONE_SOCIALEa vittima, un bossolo la cui presenza è stata rivelata grazie al metal detector, proprio in un posto compatibile con il punto dal quale la vittima aveva riferito provenissero gli spari. Si tratta di un proiettile risultato, poi, con certezza esploso dal fucile semiautomatico, calibro TARGA_VEICOLO marca Franchi, con matricola abrasa, rinvenuto nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione del 30 aprile 2020.
Appare, dunque, immune da illogicità manifesta la motivazione nella parte in cui reputa strumentale il comportamento tenuto da NOME COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione, nel momento in cui aveva invitato i militari operanti a raggiungere un luogo distante dall’ovile ‘principale’, onde consentire al fratello, contemporaneamente, di raggiungere il luogo non ancora ispezionato per portare le armi all’esterno. Così come appare immune da illogicità manifesta la conclusione a cui giungono i giudici di merito nel senso di ritenere riferibili quelle armi reperite, tra cui il fucile utilizzato per l’attentato, al ricorrente che nell’ovile ‘principale’ abitava. Immune da vizi di ogni tipo, appare, dunque, la motivazione nella parte in cui attribuisce significato pregnante alla condotta tenuta durante la perquisizione da NOME COGNOME, al quale era stato chiesto di condurre le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE negli ovili in uso e che, a loro conoscenza, erano un ovile secondario e un ovile ‘ principale ‘ .
NOME COGNOME, invece, secondo le sentenze di merito, aveva condotto gli operanti in un ovile diverso da quello ‘ principale ‘ , sito in una località ben distante dal luogo in cui si trovavano denominata Spiritu Santu, onde consentire al fratello NOME di disfarsi RAGIONE_SOCIALEe armi che si trovavano invece nell’ovile ‘ principale ‘ , luogo dove l’imputato dormiva ogni notte, dunque, dimora di NOME COGNOME. Né può essere dirimente il fatto che non vi era stato l’immediato arresto RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nel momento RAGIONE_SOCIALEa perquisizione, visto che, materialmente, le armi erano state reperite nella materialità di NOME COGNOME,
per questo tratto in arresto e che il complesso di elementi indiziari a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato erano stati complessivamente raccolti in più momenti.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Anche per il secondo motivo si richiama il ragionamento svolto in premessa al § 1.1.1., con riferimento al denunciato travisamento del ‘ fatto ‘ e con la segnalata contraddizione derivante dal confronto tra le prove raccolte e la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Le sentenze di merito evidenziano che la persona offesa aveva riferito che, in data 25 marzo 2020, durante un breve incontro con i NOME COGNOME, aveva notato dei comportamenti che lo avevano insospettivo, avendo notato lo stato di agitazione di uno dei due NOME, che era diventato tutto rosso, e che i due gli avevano ostruito il passaggio RAGIONE_SOCIALEa sua proprietà con un Fiorino. Ancora, si rimarca che, nella stessa data, la persona offesa aveva incontrato NOME COGNOME che gli aveva raccontato un fatto, notato dal padre NOME il giorno successivo all ‘ attentato (quindi il 16 marzo 2020), come da trascrizione riportata a pagina 6 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La conversazione faceva riferimento al fatto che NOME COGNOME aveva ricordato alla vittima che il padre NOME gli aveva detto di aver visto, il giorno dopo l’attentato, verso le 13:00 una campagnola verde, verdolina chiara (v. p. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello), che si era fermata, per pochi secondi, nel punto che, nell’immediatezza il fatto, la vittima aveva indicato a COGNOME come luogo da cui erano partiti i colpi che lo avevano raggiunto.
In tale conversazione, quindi, anche la vittima aveva riportato a COGNOME l’episodio avvenuto il giorno prima, quando aveva trovato i NOME COGNOME a bordo del Fiorino. Così, a seguito di tale ulteriore episodio, evidentemente allarmata, la persona offesa si era rivolta al Maresciallo dei Carabinieri che stava svolgendo le indagini per riferire RAGIONE_SOCIALE‘episodio avvenuto la sera precedente con i NOME COGNOME.
Le sentenze di merito rendono conto degli accertamenti successivi e RAGIONE_SOCIALEe indagini che avevano consentito di accertare che l’odierno ricorrente era proprietario di un fuoristrada di colore verde che, all’epoca, risultava regolarmente assicurato, marciante e in uso allo stesso NOME COGNOME, dando altresì atto del fatto che, in data 30 aprile 2020, erano stati reperiti fucili e altro materiale, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘ovile ‘ principale ‘ dei NOME COGNOME, luogo nel quale solo NOME COGNOME normalmente rimaneva a dormire.
Si dà conto, poi, del sopralluogo, eseguito il 15 aprile 2020, sull’area RAGIONE_SOCIALE‘attentato e RAGIONE_SOCIALEa circostanza constatata dal Maresciallo dei Carabinieri, secondo il quale il percorso in macchina che era stato descritto dalla vittima come quello da lui fatto quel giorno, poteva essere percorso in 9 minuti e che il punto in cui COGNOME lavorava era visibile dagli ovili di COGNOME, così come tutto il percorso in macchina, fino al punto in cui erano stati sparati i colpi di fucile.
La Corte territoriale, dunque, ha respinto l’impugnazione con argomenti che sono immuni da illogicità manifesta (v. p. 39 e ss.).
La sentenza parte dall’esame testimoniale del Maresciallo COGNOME, reso all’udienza del 1° febbraio 2023, il quale aveva segnalato che i COGNOME erano apparsi reticenti: addirittura NOME COGNOME, in un primo momento, aveva anche negato di aver conversato nella captazione ambientale con la persona offesa e negato che questa fosse mai avvenuta. Anche NOME COGNOME aveva assunto un atteggiamento reticente e di chiusura che aveva reso necessarie contestazioni da parte del Pubblico ministero.
La sentenza di secondo grado spiega, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, che NOME COGNOME, al dibattimento, aveva cercato di modificare la descrizione del colore RAGIONE_SOCIALE‘auto che suo padre gli aveva raccontato di aver visto mentre, la sentenza di appello segnala che, nella conversazione intercettata, si fa palese e testuale riferimento a un’auto verdolina chiara (v. p. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello), colore che secondo i giudici di secondo grado diviene al dibattimento colore nocciolina (… verde grigia, non si capiva ). La sentenza evidenzia che il teste aveva anche negato che l’auto si fosse fermata nel luogo indicato dalla persona offesa come quello da cui erano partiti i colpi la sera RAGIONE_SOCIALE‘attentato e aveva reso dichiarazioni non decise quanto alla durata RAGIONE_SOCIALEa sosta. Si riassumono anche le dichiarazioni di NOME COGNOME e si sottolinea che queste, secondo lo stesso il Maresciallo COGNOME, erano risultate reticenti e comunque avevano tentato di ridimensionare le dichiarazioni precedentemente rese quanto al contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione che, però, viene indicata di contenuto univoco, come da trascrizione RAGIONE_SOCIALEa intercettazione.
Con tale esauriente motivazione, non illogica e comunque non censurabile nella presente sede perché attinente alla valutazione non incongrua e completa RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità dei testimoni, la Corte territoria le ha giustificato in modo ineccepibile la ragione per la quale ha attribuito maggiore valenza al contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, peraltro, di significato tutt ‘ altro che neutro (v. p. 45).
Il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici di secondo grado evidenzia che si tratta di conversazione avvenuta, nell’immediatezza dei fatti, all’interno RAGIONE_SOCIALEa vettura in un momento in cui i conversanti non erano al corrente RAGIONE_SOCIALE‘attivazione RAGIONE_SOCIALEa registrazione. COGNOME, in quella sede, aveva cercato di richiamare l’attenzione RAGIONE_SOCIALE‘amico sul fatto che l’auto che era stata vista passare sul posto, il giorno dopo, non potesse appartenere alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE domandando a chi appartenesse una vettura di quel tipo, cercando di far comprendere a COGNOME che non poteva essere una vettura appartenente agli investigatori.
A ciò si aggiunga che il Giudice di primo grado ha riportato tutta la conversazione e ne ha interpretato il contenuto in modo conforme a quello svolto dalla Corte d’appello. Peraltro, la sentenza di secondo grado effettivamente ha reso conto del fatto che COGNOME aveva concluso la dichiarazione assumendo che allora erano le RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, ma si tratta di affermazione, secondo lo stesso giudice di appello, del tutto incoerente con il complessivo contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata, essendo questa diretta, anzi, espressamente a far capire all’amico che non si trattava di auto istituzionale perché si sarebbe recata sul posto in un momento addirittura precedente rispetto a quello in cui era stata resa la denuncia dalla persona offesa, intervenuta il 16 marzo 2020.
Anche il riferimento all ‘ indicazione dei due secondi offerta da NOME COGNOME, secondo la Corte territoriale non poteva essere presa alla lettera perché il tempo di due secondi non sarebbe stato sufficiente neppure ad arrestare l’auto; si tratta, per la motivazione non manifestamente illogica dei giudici di merito, di mera esemplificazione per indicare un tempo breve. Inoltre, si riporta la circostanza di fatto che dall’autovettura era scesa una persona, come acclarato a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione testimoniale di NOME COGNOME, resa nell’udienza del 29 marzo 2022, a seguito di contestazione.
L’osservazione contenuta nel ricorso secondo la quale sarebbe stato imprudente per l’imputato utilizzare un’auto così facilmente individuabile e comunque a lui riferibile è stata già svolta con i motivi di appello e a tale sollecitazione la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da illogicità manifesta (v. p. 48) non rivedibile nella presente sede di legittimità.
Dunque, appare immune da vizi di ogni tipo la conclusione cui sono giunti i convergenti provvedimenti di merito secondo i quali non residuano dubbi di sorta circa il fatto che si sia trattato di un attentato senz ‘altro riferibile all’imputato.
Invero, l ‘a zione è stata dimostrata e anche il punto dove si trovava lo sparatore. Inoltre, non residuano dubbi che a sparare sia stato uno dei fucili che erano custoditi presso l ‘ovile ‘ principale ‘ , ove NOME COGNOME dormiva ogni notte. Il punto in cui è avvenuto lo sparo è stato riscontrato dal rinvenimento del bossolo, da parte dei Carabinieri, in data 9 maggio 2020, risultato, all’esito RAGIONE_SOCIALEe prove di compatibilità, esploso dal fucile reperito presso l’ovile RAGIONE_SOCIALE‘imputato e che corrisponde per calibro e tipo a quello da cui sono risultati esplosi i colpi che hanno raggiunto la vettura RAGIONE_SOCIALEa parte lesa, il giorno del tentato omicidio.
Il sopralluogo, nelle immediatezze, svolto dal conducente di una campagnola di colore verdino, corrispondente a quella, marciante e in uso ad NOME COGNOME, è avvenuto, secondo la motivazione ineccepibile dei provvedimenti di merito, proprio nel luogo ove si trovava lo sparatore, la mattina dopo l’agguato e prima ancora che la persona offesa denunciasse il fatto. L ‘auto si era fermata, la persona era scesa e poi risalita, come affermato dal teste NOME COGNOME. Sul
punto, il ricorso non appare specifico posto che il ricorrente afferma che vi sono innumerevoli ipotesi del motivo di tale condotta, ma non ne indica alcuno.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Sul movente la Corte territoriale richiama un indirizzo assolutamente condivisibile di questa Corte (Sez. 1, n. 31449 del 14/02/2012, Rv. 254143 -01) secondo il quale l’assenza di prova sul movente non si risolve nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, né tanto meno di assenza di coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE‘azione, consistita nell’esplosione di un colpo d’arma da fuoco causativo RAGIONE_SOCIALEa morte RAGIONE_SOCIALEa vittima. In senso conforme si è affermato (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281109 -01) che l’assenza di movente RAGIONE_SOCIALE‘azione omicidiaria è irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità, allorché vi sia comunque la prova RAGIONE_SOCIALE‘attribuibilità di detta azione all’imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell’affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALE‘azione.
In ogni caso, nella specie, la vittima ha dichiarato al dibattimento che vi erano vecchie questioni familiari che avevano inciso sui rapporti con i COGNOME definiti non buoni, come quelli con i vicini COGNOME e COGNOME. La persona offesa con riferimento ai COGNOME ha, comunque, descritto l ‘ esistenza di dissidi tra le famiglie, risalenti a quando lui era bambino, che avevano portato all’interruzione dei rapporti per via di un terreno che avrebbe voluto acquistare suo padre e che, invece, era stato acquistato dalla famiglia COGNOME.
Del resto, appare dirimente il dato RAGIONE_SOCIALEa riferibilità del fucile dal quale sono risultati esplosi i colpi all’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa vittima, alla persona di NOME COGNOME, perché trovato nel suo ovile nelle circostanze complessivamente descritte dai giudici di merito.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso, il 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME