Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 24 maggio 2021, ha giudicato NOME COGNOME responsabile del reato di tentato omicidio plurimo, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, ai danni delle persone presenti nell’atrio del locale della RAGIONE_SOCIALE, esplodendo al loro indirizzo numerosi colpi di pistola, senza riuscire nell’intento poiché i colpi, esplosi ad altezza d’uomo, venivano in parte fermati dai vetri
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blindati e, in parte, trapassate le vetrate, si arrestavano contro degli ostacoli fissi (art 56, 81, 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen. – capo A) nonché del concorrente reato di porto aggravato della pistola utilizzata nell’occasione (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 61 n. 2 cod. pen. – capo B), prosciogliendolo per prescrizione dalla contravvenzione prevista dall’art. 703 cod. pen. (capo C), rideterminando il trattamento sanzioNOMErio in anni nove e mesi sei di reclusione.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell’imputato per i sopra indicati reati sulla base delle videoriprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza del locale pubblico, del tracciamento dei tabulati telefonici, dell’esame di alcuni apparecchi cellulari, delle deposizioni dei testi e degli accertamenti di polizia scientifica.
In particolare, COGNOME è indicato come il giovane che, dopo essere stato allontaNOME dalla RAGIONE_SOCIALE per inurbani comportamenti, vi ha fatto ritorno una prima volta per insultare e aggredire gli addetti alla sicurezza, per poi tornare sul posto armato di pistola ed esplodere dei colpi all’indirizzo dei suddetti e delle persone che si trovavano nell’atrio di ingresso del locale pubblico, non riuscendovi per la pronta reazione dei buttafuori che, riparatisi all’interno e chiusi i vetri blindati del locale, riuscivano a sottr ai colpi esplosi ad altezza d’uomo che si arrestavano sui vetri blindati.
Il riconoscimento dell’imputato è incentrato sulla identificazione del soggetto con il quale lo sparatore si era allontaNOME immediatamente dopo avere esploso i colpi, sulla rilevata presenza con questi in una stazione di servizio in compagnia del soggetto che lo aveva aiutato a fuggire, sui tracciamenti del cellulare che indicano la presenza dell’imputato sul luogo del fatto, nella stazione di servizio e i suoi movimenti di quella notte e sulla base delle immagini e dei contenuti informativi rinvenuti nel social network dai quali è stata ricavata l’identità dello sparatore.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando quattro motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio della motivazione per omesso esame dei motivi nuovi depositati dal nuovo difensore in relazione al capo A), con specifico riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, all’idoneità dell’azione a cagionare la morte e alla identificazione dell’imputato quale autore degli illeciti.
La sentenza di appello non fa alcuna menzione dei motivi nuovi depositati tramite EMAIL in data 29 gennaio 2024 (essi si trovano pure allegati al fascicolo a seguito della stampa del messaggio), né li prende in considerazione, nonostante la difesa, in sede di discussione, li abbia esposti e illustrati; la sentenza prende in esame, seppure in modo superficiale ed errato, unicamente l’atto d’appello proposto dal precedente difensore.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento alla fattispecie incriminatrice del capo A), e il vizio della motivazione con riguardo alla idoneità degli atti e al dolo di omicidio che è stato affermato, anche con travisamento della prova.
Infatti, le deposizioni testimoniali non sono affatto dimostrative della direzione nella quale i colpi sono stati esplosi poiché le scalfitture rilevate sulla vetratura blindat non risultano riferibili alla esplosione dei colpi che risultano, piuttosto, avere attin unicamente la parte bassa (cm 33) e la parte somrnitale (cm. 293) dell’infisso; risulta, per altro, un contrasto tra i rilievi effettuati dalla polizia scientifica e quanto riferit testi circa l’altezza dei colpi: i testi riferiscono, in realtà, unicamente di impressio soggettive.
Per quanto riguarda le scalfitture, poi, risulta non controverso che l’autore dei fatti abbia colpito la vetrata della RAGIONE_SOCIALE con il calcio della pistola, in un evidente accesso di rabbia, sicché non vi è prova che quei segni derivino dai colpi di pistola.
D’altra parte, i giudici di merito hanno fatto riferimento, per fondare l’idoneità degli atti, sulla giurisprudenza che riguarda il rapporto tra tentato omicidio e lesioni, mentre, in questo caso, nessuna lesione è stata prodotta, sicché appare evidente la confusione nella quale è incorso il primo giudice; la specifica doglianza contenuta nei motivi di appello non è stata neppure esaminata dalla Corte di secondo grado.
2.3. Il terzo motivo denuncia la relazione di legge, in riferimento agli articoli 187, 530 e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla identificazione dell’imputato e per mancanza della motivazione rispetto alla relazione antropometrica prodotta dalla difesa.
I giudici di merito sono incorsi in un vizio motivazionale evidente quando hanno fondato la identificazione dell’autore dei fatti sulle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, mentre, come risulta dalla consulenza tecnica di parte, da quelle immagini è impossibile identificare il soggetto ritratto ed è certo che, a livello morfologico, la persona sospettata di essere l’autore dei fatti è diversa dall’imputato.
D’altra parte, l’imputato ha da subito riferito di essere effettivamente ritorNOME nella RAGIONE_SOCIALE, come risulta dal tracciamento del cellulare, ma unicamente perché aveva smarrito le chiavi di casa, mentre la Corte d’appello desume da tali dichiarazioni una piena confessione.
È, poi, oggetto di travisamento l’affermazione secondo la quale due degli addetti alla sicurezza avrebbero riconosciuto in fotografia la persona dell’imputato quale autore della sparatoria, mentre COGNOME e COGNOME si sono limitati a indicare una somiglianza dei tratti somatici, escludendo di essere certi della identificazione. D’altra parte, anche l’altro teste oculare, l’addetto alla sorveglianza Pendenza, ha riferito di non essere in grado di riconoscere l’autore della sparatoria.
Sussiste il denunciato vizio della motivazione anche per quella parte che fa riferimento agli accertamenti di polizia giudiziaria che, muovendo dalla targa della vettura a bordo della quale l’autore degli spari si era allontaNOME dalla RAGIONE_SOCIALE, sarebbero giunti alla identificazione dell’imputato in quanto individuato tra gli “amici” di Facebook del proprietario del veicolo; ciò soltanto perché il prenome dell’imputato sarebbe simile al nomignolo “NOME Lam” utilizzato da quel soggetto sul sodal network.
COGNOME, proprietario del suddetto veicolo, si è limitato a indicare come autore degli spari tale “NOME“, ma l’identità di costui non è mai stata accertata.
Del resto, quella sera, molte altre persone erano state allontanate dal locale e alcune di queste avevano avviato varie colluttazioni con i buttafuori, sicché emerge che le, pur evidenti, piste alternative non sono state esaminate, mentre si è preferito addossare all’imputato la responsabilità per l’episodio, travisando il contenuto delle sue spontanee dichiarazioni e comunque utilizzandole soltanto per la parte che conferma la sua presenza sul luogo del fatto, senza dare credito alle ragioni per le quali egli si è recato in quel luogo.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 62bis, 99 e 133 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, alla sussistenza della recidiva e al giudizio di bilanciamento che è stato erroneamente effettuato unicamente in termini di equivalenza.
Manca qualunque motivazione sulla recidiva perché, ferma la presenza di precedenti, l’imputato non ha mai commesso un fatto di pari gravità e non è quindi stata specificata la maggiore capacità a delinquere che è rappresentata, appunto, dalla recidiva.
D’altra parte, la pena base non è giustificata e risulta anzi sproporzionata rispetto agli esiti concreti della condotta che non ha procurato lesioni a nessuno.
L’eccessività della pena deriva anche dal divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2023, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, seppure nel caso dell’ergastolo.
Neppure è stata concessa la massima riduzione per il tentativo che la difesa aveva richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, che presenta numerose doglianze inammissibili, è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Va anzitutto chiarito che i motivi nuovi, tempestivamente e correttamente presentati, devono essere esaminati nei limiti dell’atto principale di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01).
Occorre rilevare, quindi, che risultano estranei, rispetto al contenuto dell’impugnazione principale, le questioni concernenti la esclusione della recidiva, l’aumento della riduzione della pena per il tentativo e quelle che riguardano il giudizio di bilanciamento, poiché l’appello si lamentava genericamente dell’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, chiedendone la riduzione.
2.2. Per il resto, risulta che le deduzioni e le argomentazioni sviluppate nei motivi nuovi, relative alla responsabilità e alla qualificazione giuridica, sono state espressamente prese in considerazione, o comunque implicitamente esaminate, dalla motivazione del provvedimento impugNOME, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340 – 01).
3. Il secondo motivo è nel complesso infondato.
Quanto alla qualificazione giuridica del fatto in termini di plurimo tentativo di omicidio pluriaggravato, il ricorso e, ancor prima, l’appello e i motivi nuovi, risultano scollegati da alcuni capisaldi della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito e propongono, perciò, critiche inammissibili e infondate.
3.1. I rilievi della polizia scientifica sono stati valutati, con una motivazione d merito che il ricorso si limita a non condividere, pacificamente indicativi della ripetuta esplosione di colpi di pistola verso la vetrata, risultata blindata, che protegge l’atrio d accesso alla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso, senza confrontarsi con le valutazioni in proposito espresse dai giudici di merito, in piena aderenza alle risultanze probatorie (pag. 7 e 8 sentenza di primo grado), si limita a qualificare come “scalfitture” quelli che i rilievi e i giudici descrivono come tr fori; in particolare, un foro passante e due fori non perforanti di ampie dimensioni che i tecnici di polizia hanno descritto come il prodotto dell’impatto di proiettili.
3.2. Così chiarita la natura dei fori, non ascrivibili alla percussione successivamente impressa con il calcio della pistola, il ricorso non contesta l’altezza da terra di tali fori che è stata obiettivamente rilevata in circa cm 160, cioè “ad altezza d’uomo”.
Risultano, dunque, inconsistenti le censure che riguardano le testimonianze degli addetti alla vigilanza circa la direzione dei colpi che essi, conformemente alle emergenze tecniche, hanno appunto descritto come “ad altezza d’uomo”.
3.3. Circa l’idoneità letifera di tale ripetuta azione di esplosione di colpi di pistol verso la vetrata, certificata dalle telecamere di sorveglianza e dai testi oculari, è sufficiente ricordare, come puntualmente fanno entrambi i giudici di merito che non ricevono una critica specifica, che uno degli addetti alla sorveglianza è riuscito, con grande prontezza di riflessi, a chiudere i vetri blindati, così da proteggere i colleghi e le altre persone che si trovavano nell’atrio della RAGIONE_SOCIALE.
I destinatari della ripetuta azione di fuoco, in ragione dell’altezza dei colpi, si trovavano proprio sulla linea di tiro, circostanza che il ricorso non contesta in modo specifico, una volta dimostrata l’inconsistenza della censura sulla ricostruzione in fatto circa l’altezza dei colpi.
È, quindi, del tutto logico affermare che, qualora la blindatura delle vetrate non avesse retto – come è accaduto per il colpo perforante che le ha attinte nella parte bassa -, e l’autore non avesse errato nell’esecuzione degli altri due colpi – arrestatisi sugli stipiti delle vetrate sempre ad altezza d’uomo -, i due tramiti di impatto non perforante sulle vetrate (cm 160 dal suolo) erano diretti verso gli esseri umani che si trovavano all’interno.
3.4. Non va, del resto, dimenticato che l’esplosione di numerosi colpi ad altezza d’uomo è tipicamente sorretta da dolo diretto non intenzionale (Sez. U, n. 748 del 12/10/1993 – dep. 1994, Cassata, Rv. 195804 – 01), come hanno sottolineato i giudici di appello allorché hanno evidenziato la tipologia dell’arma utilizzata, il numero dei colpi e la direzione degli stessi da valutare insieme alla forte e spiccata animosità dell’autore che, dopo essere stato allontaNOME dalla RAGIONE_SOCIALE per comportamenti scorretti, vi ha fatto ritorno con l’arma e ha immediatamente aperto il fuoco all’indirizzo di coloro con i quali aveva avuto la precedente discussione.
4. Anche il terzo motivo è nel complesso infondato.
La critica riservata alle valutazioni compiute in ordine alla identificazione dell’imputato non è idonea a superare la logica ricostruzione compiuta, con concorde valutazione, dai giudici di merito.
4.1. È opportuno premettere, per comprendere il percorso logico seguito dai giudici di merito per identificare l’imputato quale autore reati dei quali si discute, che l’individuo, che era stato allontaNOME dai buttafuori alle ore 03:33 del 18 gennaio 2015, è stato descritto in modo assolutamente convergente da tutti i testimoni oculari poiché presentava alcune caratteristiche somatiche e di abbigliamento che sono state poi riscontrate, sia in occasione del successivo accesso delle ore 03:53, allorquando il giovane ingaggiava un’animata discussione con gli addetti alla sicurezza verso i quali
lanciava pure degli oggetti, sia alle successive ore 04:43, allorché lo stesso individuo ritornava nei pressi dell’ingresso della RAGIONE_SOCIALE e, avviciNOMEsi a poca distanza dalle vetrate, immediatamente esplodeva dei colpi di pistola all’indirizzo degli addetti alla sicurezza e di alcuni avventori che si davano alla fuga.
Sempre secondo la non contestata ricostruzione di fatto compiuta da entrambi i giudici di merito, alle ore 04:45 un altro uomo si avvicinava di corsa allo sparatore e lo trascinava via, facendolo salire su un’autovettura con la quale si davano alla fuga.
4.2. Il veicolo usato per la fuga veniva prontamente individuato, al pari del conducente che, manifestando un certo timore per la propria incolumità, riferiva di avere dato un passaggio all’autore della sparatoria: un proprio conoscente, chiamato “NOME” e detto “il NOME” a causa della carnagione scura; nella circostanza l’uomo portava al seguito l’arma usata nell’occasione.
Come il ricorso non contesta, le dichiarazioni del conducente dell’autovettura sono apparse reticenti e in parte contraddette da quanto risulta dalle videocamere di sorveglianza di una stazione di servizio nella quale, pochi minuti dopo la sparatoria, lo stesso è stato visto in compagnia di un soggetto dalle caratteristiche somatiche e di abbigliamento ritenute corrispondenti a quelle dello sparatore.
Come hanno logicamente sottolineato i giudici di merito, le immagini in questione trovano conforto, quanto all’identificazione dell’imputato, nei tabulati del suo apparato telefonico cellulare che, proprio in quel frangente, è stato tracciato presso la stazione di servizio.
Si tratta di una tripletta di elementi indiziari, obiettivamente accertati, precisi nel riferimento allo sparatore e al conducente dell’auto e tra loro concordanti quanto al soggetto sparatore e alla sua presenza nella stazione di servizio, che si intersecano con il rilevamento dell’apparecchio telefonico dell’imputato in quel luogo e a quell’ora della fatidica notte.
Tale rilevamento, come hanno sottolineato i giudici di merito, oltre a non essere spiegato dall’imputato, si scontra con la dichiarazione dello stesso secondo la quale, quella notte, egli, dopo essersi nuovamente recato alla RAGIONE_SOCIALE per cercare le chiavi di casa, si sarebbe ritirato nella propria abitazione, mentre, invece, la sua presenza nella stazione di servizio immediatamente dopo la sparatoria è confermata dai tabulati del suo telefono.
Si consideri, inoltre, che i sopra indicati convergenti elementi indiziari hanno consentito ai giudici di affermare, in modo logico che non è avversato dalla difesa, che l’accertata presenza dell’imputato presso la stazione di servizio eleva a prova specifica della responsabilità le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio che hanno ritratto il veicolo usato per la fuga, il suo guidatore e altri tre uomini, tra quali uno identico allo sparatore, sia come caratteristiche ed effige somatica, sia nell’abbigliamento.
Ebbene, se COGNOME era presente in quell’ora e in quel luogo – come risulta dai tabulati – ed è stato ritratto mentre scendeva dal veicolo usato per la fuga, nonché in compagnia con colui che, ben conoscendolo, lo aveva aiutato a fuggire dopo la sparatoria e lo ha indicato con il nomignolo usato sui social network, resta preclusa ogni questione sull’identificazione poiché i suddetti elementi, indipendentemente dalla reticente dichiarazione di COGNOME, sono univocamente indicativi della responsabilità dell’imputato.
4.3. Nel corso degli immediati accertamenti, che portavano all’arresto del conducente del veicolo per favoreggiamento, veniva esamiNOME il telefono cellulare dell’arrestato dal quale emergeva che nel suo profilo Facebook era presente tra gli “amici” un tale “NOME COGNOME” che, come neppure la difesa contesta, in quelle immagini indossava gli stessi abiti che vestiva l’autore della sparatoria.
Sotto tale profilo, oltre alla palese assonanza tra il nomignolo “NOME” e il prenome NOME, l’identificazione risulta ancorata, secondo un logico giudizio di merito, alle immagini del profilo Facebook che, secondo gli accertamenti di polizia, corrispondono a quelle dell’imputato, come pure i vestiti dallo stesso indossati nell’occasione della fotografia ivi esposta e della sparatoria.
Orbene, tenuto conto della reticenza del conducente dell’auto a fornire il nome esatto dello sparatore che egli ben conosceva – tanto che ne ha agevolato la fuga e lo frequentava come “amico” di Facebook -, dell’accertata presenza dell’imputato a bordo del veicolo e nella stazione di servizio, della coincidenza degli abiti indossati quella notte con quelli ritratti nella fotografia su Facebook e dell’avvenuto riconoscimento, operato dalla polizia giudiziaria, di quel tale “NOME COGNOME” nella persona dell’imputato, appare del tutto logico il ragionamento compiuto dai giudici di merito circa l’identificazione dell’imputato.
4.4. La difesa neppure contesta, del resto, quanto risulta dall’esame delle videocamere della stazione di servizio e dagli accertamenti svolti dalla polizia in merito ai quattro soggetti ivi ritratti: il conducente del veicolo, due fratelli e il quarto sogget che un operatore di polizia giudiziaria identificava per l’imputato.
Le critiche difensive, infatti, non si appuntano sull’identificazione in proposito compiuta dalla polizia giudiziaria, ma oppongono la consulenza tecnica di parte dalla quale risulta che non è possibile compiere una comparazione antropometrica tra il soggetto ritratto e l’immagine dell’imputato.
Si tratta di una doglianza, già esaminata in primo grado, superata con una motivazione che l’atto di appello non critica specificamente al pari del ricorso per cassazione che si limita a ricordare che il consulente di parte ha escluso la possibilità di effettuare una comparazione antropometrica.
In effetti, i giudici di merito hanno in proposito sottolineato come la identificazione dell’imputato deriva da un complesso di elementi indiziari attraverso i quali, al di là di ogni ragionevole dubbio, si è giunti alla identificazione dell’imputato il quale, oltre a
confermare di avere avuto una lite con “i buttafuori del locale”, ha pure ammesso di essere torNOME sul posto, seppure adducendo una causale risultata priva di riscontro, nonché smentita dalle ulteriori prove acquisite che ne attestano la presenza presso la stazione di servizio nella quale è transitato dopo la sparatoria.
4.5. D’altra parte, la presenza dell’imputato presso la stazione di servizio è attestata, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, dai tabulati telefonici dello stesso imputato che risultano compatibili sia con la suddetta stazione di sosta, sia con i luoghi della sparatoria, con particolare riferimento all’ambito orario nel quale si sono svolti i fatti.
Sul punto, la difesa fa leva sulla spontanea dichiarazione resa dall’imputato secondo il quale il medesimo si era nuovamente recato alla RAGIONE_SOCIALE per cercare le chiavi di casa che aveva asseritamente perso; ma si tratta, come hanno logicamente evidenziato i giudici di merito, di una giustificazione labiale e contraddetta dalle evidenze probatorie circa la successiva accertata presenza dell’imputato a bordo del veicolo usato per darsi alla fuga e presso la stazione di servizio.
Anche con riguardo alla significativa presenza in tale luogo, del resto, l’imputato, come il ricorso tralascia di ricordare, non ha fornito indicazioni.
4.6. A fronte di tali elementi, il ricorso sottolinea che i testi oculari non sono stat in grado di effettuare un riconoscimento certo dell’imputato, pur sottolineando la complessiva somiglianza dello stesso, sia per i tratti del viso, sia per l’abbigliamento, sia per l’età.
Va, anzitutto, premesso che non sussiste il dedotto travisamento poiché, effettivamente, i giudici di appello, e ancora prima i giudici di primo grado, non hanno affatto affermato che i testimoni oculari hanno riconosciuto l’imputato, ma hanno correttamente riferito della ritenuta forte somiglianza dello stesso con l’autore degli spari.
Si tratta, in effetti, di una critica, quella sulla insufficienza identificativa d dichiarazioni dei testi oculari, che non risulta però decisiva in quanto non è in grado di superare gli elementi di prova, dei quali si è sopra trattato, che hanno condotto alla identificazione dell’imputato.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Già si è detto dell’inammissibilità delle questioni relative alla recidiva, alla diminuente per il tentativo e al giudizio di bilanciamento, tanto che resta preclusa qualunque rilevanza della pronuncia della Corte costituzionale in tema di limiti al bilanciamento per l’omicidio consumato che, del resto, la stessa difesa propone in modo perplesso.
5.2. Per quanto riguarda il trattamento sanzioNOMErio, dato atto che sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, il ricorso sviluppa una critica generica sulla pena individuata dai giudici di merito con puntuale riferimento ai parametri legali e
mediante la valorizzazione delle caratteristiche della condotta, della personalità dell’imputato e della messa in pericolo del bene della vita di numerose persone.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 04/10/2024
CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Prirna Sez . 2.nc=7. Penalg
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì GLYPH 3 UV, 2024