Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Biella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sent impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni del fr NOME NOME era stato condannato, con l’attenuante del risarcimento del da prevalente sui futili motivi, alla pena principale di quattro anni di reclusion
L’accaduto era stato giudizialmente ricostruito tramite le dichiarazioni d parte lesa e della madre di entrambi i soggetti coinvolti (presente al fatto), obiettivo dell’arma e la pertinente documentazione medica
Era così emerso che l’imputato, al culmine di una banale discussione con vittima, avvenuta in casa propria, ne era momentaneamente uscito per recar nella legnaia e munirsi di un’ascia. Così armato, l’imputato aveva nuovamen affrontato il fratello, sferrando con l’attrezzo plurimi colpi in direzione de capo, del petto e di altre parti del corpo; colpi parati e attutiti dalla pront della vittima stessa. Quest’ultima riusciva a disarmare l’aggressore, venend lui ulteriormente colpita con pugni, cui si sottraeva recandosi poi in ospedal le cure del caso.
COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in tre motivi, che saranno illustrati nei limit dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
La lite tra i fratelli sarebbe stata verbalmente animata da parte di ent NOME non sarebbe affatto rimasto inerte nel corso di essa, né avrebbe accen a lasciare l’altrui abitazione. L’aver voluto imporre la sua presenza rapprese un’offesa ingiusta, connotata dal requisito dell’attualità.
Almeno l’eccesso colposo in legittima difesa andava riconosciuto.
La vittima e la madre sarebbero testimoni inattendibili, per l’inimicizi animerebbe il primo e per lo stato confusionale in cui avrebbe versato l’altr indagini, a fronte di ciò, sarebbero state superficiali.
La vittima non avrebbe mai corso pericolo di vita e l’imputato avrebbe colp il fratello un po’ ovunque, ma non per ucciderlo. La testa non sarebbe stat bersaglio, né vi sarebbe la prova che fosse stata attinta. Mancherebbero i requisiti dell’idoneità e inequivocità dell’azione. Se avesse voluto ucc l’imputato l’avrebbe fatto.
2.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Sarebbe maggiormente probabile che l’imputato volesse procurare lesioni, piuttosto che uccidere. Il dolo di lesioni sarebbe stato riconosciuto in tan processi, anche a fronte di casi dalle conseguenze assai più gravi di quello odi
2.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a mancata concessione dell’attenuante della provocazione e delle attenuan generiche, nonché in ordine alla pena reputata eccessiva.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntame esaminabili, non sono fondati.
La ricostruzione giudiziale dell’occorso è ineccepibilmente basata su convergenti deposizioni dei presenti, di cui la sentenza impugnata ha vagl adeguatamente l’affidabilità, e sulla documentazione medica, alle testimonian congruente.
Se ne ricava che l’imputato volesse colpire il capo della vittima, e altre vitali del corpo, come il petto, e per farlo si fosse munito di un mezzo di micidiale, come l’ascia. Con esso, aveva sferrato più fendenti verso tali zon corpo, andati a bersaglio, ancorché con forza lesiva attenuata dalla reaz difensiva della vittima.
Il certificato medico attesta altresì un esito di trauma cranico, come r dalla sentenza di primo grado; quindi la testa, e non solo il naso, era stata E’ certo inoltre, contrariamente all’opinione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requir che l’aggressione fu inizialmente mossa con l’attrezzo da lavoro, perch circostanza, riferita da entrambi i testimoni, è perfettamente compatibile c policontusioni e le escoriazíoni refertate.
Pluralità e direzione dei colpi, e natura del mezzo di offesa, depongono la volontà omicida, come ineccepibilmente ritenuto da entrambi i giudici di meri
L’entità delle lesioni ex post non rileva in senso contrario, il dolo di omicidio non si misura infatti, se la morte non si verifica, sugli esiti lesivi determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell’azione essere ogge di prognosi postuma; la relativa prova deve essere cioè desunta da elemen esterni e, in particolare, da quei dati della condotta – riferiti alla situaz
presentava sul momento all’agente, in base alle condizioni umanamente prevedibili – che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014-01; Sez. 1, 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339-01).
E da tale corretto approccio ermeneutico il giudice territoriale non si è quanto già osservato, affatto discostato.
4. Non ricorrono poi, in tutta evidenza, gli estremi della legittima difesa.
Non risulta, in punto di fatto, che la vittima fosse stata invitata a l l’abitazione dell’imputato ma – se anche ciò fosse avvenuto – il rifi allontanarsi non poteva, di per sé, configurare alcun «pericolo attuale di un’o ingiusta», che rendesse necessaria una reazione immediata e violenta.
Ineccepibile è anche la raggiunta conclusione, che nella specie non pos rilevare l’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen.
Esso infatti, nella legittima difesa, investe il requisito della proporzion difesa rispetto all’offesa, una volta che si diano i presupposti r dell’aggressione ingiusta attuale e della necessità di difendersi, che qui difettano. L’assenza di questi presupposti, in specie del bisogno di rimuover pericolo attuale, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratteriz l’erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati (Se n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279344-02; Sez. 1, Paoletti, n. 18926 del 10/04/2013 Ud. (dep. 30/04/2013 ) Rv. 256017 – 01Sez 5, n. 26172 del 11/05/2010, Rv. 247898-01).
5. Non è fondato neppure il terzo, conclusivo, motivo.
Ai fini della sussistenza dell’attenuante della provocazione, sebbene occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunqu necessario che la risposta sia correlata alla gravità del fatto ingiusto, ovv sia riscontrabile una sorta di adeguatezza causale (Sez. 1, n. 52766 13/06/2017, M.C., Rv. 271799-01), la cui assenza tradisce sentimenti e st psicologici diversi dallo stato d’ira (Sez. 5, n. 24693 del 02/03/2004, Vann Rv. 228861-01), che dell’attenuante è componente costitutiva.
Qui, come si ripete, non è in radice dimostrato il fatto offensivo, ma quel balza all’occhio è, in ogni caso, l’assoluto difetto di correlazione causale tr nel motivo prefigurato (l’avere la vittima imposto la sua presenza in cas fratello) e l’abnorme comportamento dell’imputato, che si pone a cesura qualunque antefatto possa essere invocato per giustificarlo.
Non hanno infine pregio le censure concernenti le circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio in genere.
Su quest’ultimo punto il giudice territoriale si è attestato al limite inferio della forbice edittale, sicché non era necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata a sostegno della quantificazione (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, COGNOME, Rv. 227685-01).
In ordine alle attenuanti generiche, invece, occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabil in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anch richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come avvenuto nella specie, mediante il richiamo agli indici di gravità oggettiva del fatt e della condotta, e alla banalità dei motivi a delinquere, puntualmente rilevati ragionevolmente poziori rispetto ad ogni altro pur prospettato elemento.
Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni ch precedono.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu ali.
Così deciso il 01/06/2023