Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CINQUEFRONDI il 02/02/1998
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il delitto di tentat omicidio;
con l’unico motivo di ricorso, COGNOME lamenta carenze motivazionali riferite alla mancata illustrazione dell’elemento psicologico, alla configurabilità del delitto di lesioni (peraltro di lieve entità), alla eccessività della pena;
ritenuto che:
trattasi di censure inammissibili, tenuto conto dei costanti orientamenti di questa Corte in punto di limiti del sindacato di legittimità;
giova richiamare Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento»;
la sentenza impugnata ha motivato valorizzando la zona del corpo attinta, la reiterazione dei colpi, la condotta susseguente al reato;
con riferimento alla scarsa entità delle lesioni, va ribadito che «in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della
vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa» (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261702);
in punto di determinazione della pena, a fronte della valorizzazione delle emergenze di fatto che riguardano la vicenda di interesse, il ricorrente si è limitato a lamentare l’eccessività della pena, senza altro argomentare;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025