Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2678 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
UP – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
n a t o a
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
inoltre:
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
vista la memoria difensiva del 23 ottobre 2025. In procedura a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 16.10.2023, all’esito di giudizio abbreviato, il GIP presso il Tribunale di Lecce ha dichiarato NOMENOMENOME responsabile del reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, nonchØ del reato di porto di arma clandestina (fatti commessi in data 2 ottobre 2022) e, riconosciuta l’applicazione della recidiva, unificati i fatti di reato per continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
NOME Ł stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile NOMENOME, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione in favore della stessa della somma di euro 100.000,00 a titolo di provvisionale, oltre al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile stessa.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza emessa in data 4 dicembre 2024 ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, rideterminando la pena inflitta al NOME in quella di anni nove e mesi quattro di reclusione.
2.1 Secondo quanto affermato dal giudice di primo grado, la sera del 2 ottobre 2022, nei pressi del RAGIONE_SOCIALE/caffetteria “RAGIONE_SOCIALE” sito in INDIRIZZO Calimera, intorno alle 21.30, NOMENOMENOMEXXX scendeva da un’autovettura, condotta da soggetto rimasto sconosciuto, ed esplodeva quattro colpi di pistola calibro TARGA_VEICOLO all’indirizzo di
NOMEXXXX.
Il fatto veniva ripreso da una telecamera installata sul posto e veniva commesso in presenza di alcuni testimoni. Dalle dichiarazioni rese da costoro si deduceva che la vittima conosceva lo sparatore (il NOME avrebbe detto ad una amica, alla vista della vettura… vediamo cosa vuole questo …). Il primo colpo – per quanto emerge dalla sequenza ripresa in video – veniva esploso con il braccio teso in direzione della vittima.
Un colpo attingeva la vittima al basso ventre e altri tre alla gamba sinistra. Interveniva sul posto il personale del 118, che conduceva la persona offesa presso l’ospedale di Lecce, dove il NOME veniva ricoverato con prognosi riservata per shock emorragico da ferite da arma da fuoco (emoperitoneo e lacerazione della vena iliaca sx, perforazioni multiple di ileo e mesentere, frattura tibia sinistra) e sottoposto a vari interventi chirurgici, che ne scongiuravano il decesso. La vittima riportava comunque lesioni gravissime, che determinavano lo stato di malattia insanabile e l’incapacità del XXXX di provvedere autonomamente a sØ stesso, tanto che ne veniva disposto il ricovero in una RSA.
L’azione delittuosa veniva compiuta utilizzando una pistola semiautomatica calibro TARGA_VEICOLO browning, successivamente reperita sulla persona del NOME.
In data 18 novembre 2022 il NOME veniva – infatti – trovato in possesso di una pistola TARGA_VEICOLO con matricola abrasa. Le prove di sparo ed il confronto con i bossoli rinvenuti in occasione dell’agguato fornivano risultato di piena identità dell’arma utilizzata dallo sparatore con quella trovata in possesso del NOME.
2.2 Il GIP, dunque, riteneva sussistente la penale responsabilità del NOME valorizzando, in primis , i contenuti delle intercettazioni telefoniche e degli abbinamenti tra scheda e apparecchio, dalle quali era emersa la riconducibilità allo stesso NOME delle minacce di morte rivolte alla persona offesa nelle settimane precedenti l’aggressione armata e nel medesimo giorno. Inoltre, lo stesso imputato, in conversazioni successive al fatto (vedi conversazione del 25 ottobre 2022), avrebbe – in sostanza – confessato all’amante, NOMEXXX, di essere l’autore degli spari ai danni della vittima, narrando di aver intimato a un soggetto – il cui nome non veniva specificato – di scavarsi la fossa, consigliandogli di darsi alla fuga; dinanzi al rifiuto di quest’ultimo, l’imputato dichiarava di ‘ aver fatto la fotografia ‘, espressione ritenuta allusiva dell’azione delittuosa.
Ancora il GIP riteneva dirimente l’esito dell’esame balistico svolto sull’arma sequestrata all’imputato al momento del suo arresto, come si Ł detto in precedenza.
Nel giudizio di secondo grado venivano introdotti motivi in punto di: a) identificazione del NOME nello sparatore; b) qualificazione giuridica del fatto quale tentativo di omicidio; c) ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione; d) esclusione del reato di ricettazione in quanto assorbito dalla contestazione ex art. 23 l. 110 del 1975; e) altri aspetti del trattamento sanzionatorio.
3.1 Secondo la Corte territoriale, in primo luogo, non poteva nutrirsi alcun dubbio relativamente alla circostanza che l’utenza telefonica fosse rimasta, senza soluzione di continuità, nella disponibilità dell’imputato, sia nella fase antecedente che successiva all’azione delittuosa, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, secondo cui la riferibilità dell’utenza al TARGA_VEICOLO avrebbe potuto affermarsi solo a decorrere dal 18 novembre, data in cui il dispositivo fu sottoposto a sequestro.
Invero, nelle fasi immediatamente antecedenti all’evento delittuoso, si registrava un considerevole flusso di comunicazioni dell’utenza NUMERO_TELEFONO, intestata a tale
NOMENOMEXXX, con i numeri NUMERO_TELEFONO, NUMERO_TELEFONO, NUMERO_TELEFONO e 350-
1250311, intestati rispettivamente a NOMEXXXX, pacificamente ritenuta l’amante dell’imputato, NOMENOMENOMENOME, stretto collaboratore del
stesso imputato, e NOMENOMEX.
Successivamente al compimento del delitto, inoltre, l’utenza in questione risultava silente fino al 18 ottobre – sedici giorni dopo il fatto – allorquando venivano nuovamente segnalate alcune conversazioni con NOMENOMEXXX e NOMEXXXX. Il mancato utilizzo dell’utenza telefonica per le due settimane successive alla realizzazione dell’azione delittuosa costituiva, così come asserito dal giudice di seconde cure, l’evidente misura prudenziale adoperata dal NOME.
A conferma di tale ricostruzione viene richiamata, invero, una conversazione intercorsa tra l’imputato e il padre, nel corso della quale il primo rassicurava l’interlocutore di ‘ non accendere piø ‘ un determinato telefono – già poco prima espressamente menzionato (‘ chi lo accende a quell’altro ‘) – ricevendo in risposta l’invito a ‘ stare attento ‘.
A corredo di quanto già documentato, la Corte di Appello di Lecce evidenziava, inoltre, una conversazione – ritenuta di disarmante chiarezza – tra l’amante del NOME,
NOMEXXXX, e la madre di quest’ultima, nella quale le due donne fanno esplicitamente riferimento al ‘fatto’, ed attività di intercettazione e a un cellulare che veniva utilizzato all’epoca del fatto stesso ed Ł stato poi sostituito da un altro (NOME.: VabbŁ, vabbŁ, non penso che poi a me mi hanno intercetta… O… ; COGNOME NOME: Spero di no e spero… sto cellulare dove Ł andato a finire ho pensato ; NOME.: Quello di… quando Ł successo il fatto ? COGNOME NOME: Certo ; NOME.: O quello di adesso ? NOMEX M.: Eh, no, no, quello di adesso “).
Inoltre la Corte di merito confermava l’attendibilità delle dichiarazioni rese da NOMENOMEX in ordine alle minacce subite dal NOME nell’ultima settima, ancorchØ contestate dalla difesa del NOME.
Il racconto del NOMEXX veniva ritenuto, invero, del tutto lineare e verosimile, nonchØ scevro da intenti calunniatori, essendosi limitato a riferire di aver appreso dal NOME che nell’ultima settimana era stato piø volte minacciato, sebbene non sapesse da chi.
In particolare, nella serata dell’agguato, il NOMEXX si era sostituito al NOME nel rispondere all’ennesima chiamata proveniente dallo sconosciuto, udendo la frase: ‘ Sempre a ddhai te giri ?’ e, alla risposta del NOMEXX, che non si sarebbe mosso, la minaccia ‘ Sta begnu ‘ (sto venendo).
La Corte di Appello osservava, inoltre, come le suddette affermazioni risultino indubitabilmente suffragate non solo dall’esame dei tabulati telefonici, dai quali emergono, per l’appunto, i molteplici contatti intercorsi tra l’utenza in uso al NOME e quella della vittima, ma altresì dalle dichiarazioni intercettate dello stesso imputato, il quale aveva riferito l’episodio alla propria amante utilizzando – contrariamente a quanto dedotto nell’atto di appello – le medesime espressioni: ‘ Fattela sola (la buca) che sto venendo ‘.»
3.2 La interpretazione dei contenuti delle conversazioni viene ritenuta del tutto logica. La frase pronunciata dal NOME in una conversazione con NOMEXXXXil 25.10.2022 a ventitrØ giorni dal fatto (‘ gli ho detto: ‘vattene prima che vengo’ lui non Ł andato via… e gli fatto la fotografia ‘) appare, invero, inequivocabilmente riconducibile al ‘ Gli ho fatto la fotografia ‘, da intendersi nel senso di ‘ Gli ho sparato ‘, il contenuto delitto contestato. La Corte di merito rilevava che, considerato il significato dell’espressione dell’intercettazione in questione si incastri logicamente con le dichiarazioni rese dal
NOMEXX (‘ sto venendo ‘) e si raccordi con il dato probatorio concernente la titolarità senza soluzione di continuità, da parte dell’imputato, dell’arma con cui Ł stata colpita la vittima. Con riferimento alla frase riferita dal NOMEXX (‘ Sempre a ddrai te giri? Sta bbegnu ‘),
la Corte d’Appello escludeva che potesse trattarsi di un’espressione pronunciata in tono goliardico o scherzoso. A sostegno di tale conclusione, il Collegio valorizzava le dichiarazioni rese dal testimone, il quale riferiva di aver percepito quella frase come una minaccia seria, tanto da consigliare immediatamente alla vittima di ‘ andare via, perchØ temevo che da lì a breve potesse accadere qualcosa di brutto ‘, nonchØ l’effettivoverificarsi dell’azione delittuosa poco dopo il dialogo in questione, a dimostrazione del fatto che l’affermazione dell’imputato non poteva essere minimamente derubricata a battuta goliardica.
Dunque, a giudizio della Corte di Appello di Lecce, non sussiste dubbio alcuno che a sparare a NOMENOMEsia stato il NOME, essendo nella sua disponibilità, senza soluzione di continuità, tanto l’utenza da cui provennero le minacce rivolte alla vittima fino a pochi minuti prima della sparatoria, quanto l’arma del delitto ed avendo egli stesso ammesso di aver sparato nella citata conversazione con l’amante .
Sul profilo della qualificazione, veniva ritenuta infondata la doglianza difensiva.
La Corte di merito rilevava, invero, che la sequenza dei colpi inflitti alla vittima, ancorchØ contestata dall’appellante, possa fondatamente ritenersi tale per cui il primo colpo fu quello che raggiunse l’addome, mentre gli altri tre colpirono la vittima agli arti inferiori. Ciò si spiega in virtø della ricostruzione operata nella sentenza impugnata, nella quale si legge: ‘Per come Ł agevolmente visibile dalle immagini estratte dal video dell’impianto di videosorveglianza, alle ore 21:52:40 (vedi pg.12 dell’informativa) il primo colpo da lui sparato, che Ł quello che verosimilmente attingeva la vittima al basso ventre, partiva dalla pistola impugnata con il braccio alto e teso verso la persona della vittima (non proiettato secondo un’inclinazione verso il terreno): si vede (pag. 12 cit.), infatti, nel predetto fotogramma (sullo sfondo dell’immagine, a sinistra, nella parte cerchiata di rosso) lo sparatore con il braccio teso orizzontalmente rispetto al piano di calpestio, non certo diretto a colpire i piedi della vittima. Dalle immagini successive, poi, in particolare da quelle delle ore 21:52:41 e 21:52:42 (pg. 13 e 14 dell’informativa) si vede l’uomo avvicinarsi alla vittima ed esplodere ulteriori colpi di pistola con una traiettoria, solo in questo caso, indirizzata verso il basso; traiettoria di sparo, quindi, compatibile con le lesioni alla gamba sinistra poi refertate dai medici del pronto soccorso’ e dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare
NOMENOMEX.
Per ciò che attiene alla prova dell’ animus necandi , si valorizza il tipo di strumento utilizzato e la direzione del primo colpo, come si Ł detto, verso la persona.
Veniva esclusa la premeditazione, con valutazione essenzialmente in fatto, nonchØ respinto il motivo relativo al delitto di ricettazione.
La Corte di Appello respingeva la richiesta di esclusione della recidiva, ritenendo che le condotte ascritte all’imputato, complessivamente considerate, evidenzino una personalità pervicacemente proclive a delinquere, connotata da una perdurante indifferenza – se non vera e propria avversione – per le norme dell’ordinamento penale.
In particolare, a carico del NOME risultano plurime condanne per delitti contro il patrimonio, tra cui tre episodi di rapina (consumata o tentata), tre di furto consumato o tentato e una di danneggiamento, tutte in linea con il reato di ricettazione oggetto del presente giudizio, denotando una significativa reiterazione criminosa nell’ambito dei reati della medesima indole.
A ciò si aggiunge la commissione di reati connotati da violenza, minaccia o dall’uso di armi, tra cui ancora le predette rapine, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, nonchØ due episodi distinti di porto abusivo di armi (ex art. 699 c.p. e art. 4 L. 110/75), dai quali emerge con chiarezza una personalità violenta e incline all’uso delle armi, in ciò,
dunque, sostanziandosi un evidente legame tra le condanne precedenti e il fatto oggetto del giudizio in questione.
In punto di negativo giudizio sulla personalità, si osservava, infine, che ulteriore elemento di rilievo Ł rappresentato dalla condanna per evasione, condotta tanto piø significativa in quanto l’imputato, al momento della commissione dei reati attualmente contestati, era sottoposto al regime di semilibertà, violato dopo aver fruito di un periodo di licenza iniziato il 22.06.2022, rendendosi irreperibile per circa quattro mesi, fino alla cattura da parte delle forze dell’ordine. Si confermava l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando l’assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificarne la concessione. Nel caso di specie, il Collegio rilevava come nessun elemento favorevole emergesse dagli atti. In particolare, la giovane età dell’imputato – prossimo ai trent’anni all’epoca dei fatti – non veniva ritenuta indice di immaturità o di ridotta capacità di autodeterminazione, anche in ragione del nutrito curriculum criminale già a suo carico. ¨ stato, invero, valorizzato il dato che il NOME risultava gravato da piø condanne irrevocabili per reati gravi, sintomatici di una personalità incline alla violenza e alla commissione di delitti.
La Corte di Appello sottolineava, altresì, la particolare gravità del fatto, commesso mentre l’imputato si trovava in espiazione pena, e la negativa personalità del NOME, lumeggiata dalle risultanze del certificato penale.
La pena in secondo grado veniva dunque rideterminata nel modo che segue: ‘pena base per il piø grave reato di cui al capo 1 della rubrica anni otto di reclusione; aumentata per la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale – aumento che si rende necessario essendo venuta meno l’aggravante della premeditazione – ad anni tredici mesi quattro di reclusione; aumentata per la continuazione con il capo 2 ad anni quattordici di reclusione (mesi quattro di reclusione per il delitto di ricettazione e mesi quattro di reclusione per il delitto di porto di arma clandestina); ridotta per il rito ad anni nove mesi quattro di reclusione, pena che il collegio ritiene congrua, anche in relazione agli aumenti per continuazione, tenuto conto di tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p., in particolare della gravità del fatto, della elevata intensità del dolo e della vita anteatta del reo’.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOMENOMENOMEXXX. Il ricorso Ł affidato a quattro motivi.
5.1 Al primo motivo si deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione di legge con riguardo alle previsioni delittuose contestate al capo 1 dell’imputazione e la violazione degli artt. 125 comma 3 e 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio». Si deduce, altresì, il vizio di motivazione, nella parte concernente l’affermazione della penale responsabilità del NOME per i suddetti reati.
La difesa del ricorrente lamenta la violazione del canone di giudizio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio, affermando che la pronuncia di condanna nei confronti dell’imputato si fonderebbe su un percorso motivazionale solo apparentemente logico, in realtà viziato da evidenti aporie argomentative.
Segnatamente, si censura il fatto che il giudizio di colpevolezza sia stato pronunciato in assenza di quel livello minimo e imprescindibile di certezza probatoria che costituisce presupposto indefettibile per l’affermazione della penale responsabilità. Al contrario, la decisione risulterebbe ancorata a criteri di ‘verosimiglianza’, ‘plausibilità’ o ‘probabilità’, del tutto inadeguati a sostenere un verdetto di condanna, ancor di piø a fronte di conseguenze così incisive sul piano sanzionatorio.
A giudizio dell’odierno ricorrente, la sentenza mediante cui si Ł pervenuti
all’accertamento della penale responsabilità si caratterizzerebbe per una logica di totale deprezzamento dell’attività difensiva e di univoca lettura e selezione del dato indiziario, giungendo a ritenere le circostanze introdotte dalla difesa come aprioristicamente neutre o irrilevanti sotto il profilo probatorio o prive di pregio alcuno.
La difesa rileva, in primo luogo, come la riconducibilità dell’utenza telefonica, formalmente intestata a un cittadino di nazionalità polacca, sia stata apoditticamente affermata dai giudici di merito, sulla base della mera prossimità relazionale dell’imputato con due dei quattro soggetti raggiunti dalle chiamate –
NOMENOMENOMENOMEX – senza che, tuttavia, sia stato svolto alcun accertamento istruttorio volto a verificare, in concreto, l’effettiva disponibilità di tale utenza da parte del NOME. Al contrario, secondo i giudici di merito, tale indizio risulterebbe corroborato dalla circostanza che l’utenza telefonica in questione abbia agganciato una cella insistente sul territorio del Comune di Calimera nel giorno del fatto, sminuendo del tutto la prospettata tesi difensiva, secondo cui, in considerazione dell’estensione limitata del territorio comunale – pari a circa 11 km† – non sarebbe possibile desumere con ragionevole certezza la presenza del NOME nel luogo del delitto.
In secondo luogo, il ricorrente contesta l’attendibilità attribuita al teste NOME, evidenziando l’incapacità di quest’ultimo di identificare l’autore delle minacce ricevute. Non si condivide, in particolare, la valutazione espressa dal giudice di appello, secondo cui il teste avrebbe deliberatamente evitato di menzionare il NOME per timore di esporsi. Si censura, altresì, l’interpretazione meramente presuntiva operata dai giudici di merito in ordine al contenuto delle minacce, formulate in termini criptici e ambigui, che non consentono – secondo il ricorrente – una ricostruzione univoca.
Infine, la difesa lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa all’identificazione del soggetto agente. In particolare, l’odierno ricorrente censura l’omissione di qualsivoglia attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dell’autore del reato – anche solo in forma fotografica – da parte della persona offesa o dei testimoni oculari presenti al momento del fatto, tra cui NUMERO_CARTA.
Con riferimento alla circostanza, evidenziata in sentenza, per cui i testimoni oculari non sarebbero stati in grado di riferire sull’abbigliamento dell’autore del delitto, sebbene avessero indicato altri elementi descrittivi quali l’età apparente, la statura, la corporatura e i capelli, la difesa rileva come tale lacuna non possa in alcun modo tradursi in un’inversione dell’onere della prova a discapito dell’imputato. Secondo il ricorrente, invero, il ragionamento adottato dalla Corte di Appello di Lecce avrebbe irrimediabilmente inficiato la motivazione del provvedimento impugnato.
A rafforzare tale rilievo, la difesa sottolinea, inoltre, che le immagini fotografiche agli atti documentano in maniera inequivoca l’abbigliamento estivo dell’autore del delitto.
5.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla denegata riqualificazione del delitto di tentato omicidio aggravato in quello di lesioni personali gravissime.
Secondo la difesa la Corte di Appello non si sarebbe adeguatamente confrontata con le ipotesi ricostruttive alternative prospettate dalla difesa, volte a confinare la condotta contesta al NOME nell’ambito della meno grave ipotesi di lesioni personali gravissime, omettendo di svolgere un effettivo vaglio critico delle stesse e pervenendo, di conseguenza, a una erronea applicazione e interpretazione della fattispecie di tentato omicidio. Il percorso motivazionale adottato, secondo la prospettazione difensiva, risulterebbe illogico, meramente apparente e privo del necessario approfondimento argomentativo.
La difesa lamenta, in particolare, che l’accertamento della penale responsabilità del
NOME in ordine al reato di tentato omicidio sia stato fondato su una logica meramente probabilistica, desumibile – secondo la prospettazione difensiva – dall’omessa esecuzione di qualsivoglia accertamento tecnico-scientifico circa la traiettoria dei proiettili, segnatamente mediante il c.d. accertamento dinamometrico. A giudizio del ricorrente il giudice di merito avrebbe indebitamente sostituito all’approccio tecnico una personale elaborazione ricostruttiva sprovvista di supporto oggettivo e fondata su mere ipotesi.
Secondo la prospettazione difensiva, l’acquisizione di perizie scientifiche, unitamente allo svolgimento – nella specie omesso – di accertamenti oggettivi sull’altezza sia della vittima sia del presunto autore del reato, avrebbe potuto garantire una ricostruzione piø solida e attendibile dei fatti, in grado di dissipare ogni residuo dubbio in merito alla sequenza temporale dei colpi esplosi e ai rispettivi punti d’impatto sul corpo della persona offesa.
Tali accertamenti avrebbero potuto, inoltre, suffragare la tesi difensiva secondo cui il colpo potenzialmente letale – reso tale da un movimento involontario della vittima – sarebbe stato esploso per ultimo, escludendo così l’intento omicidiario e orientando diversamente la qualificazione giuridica del fatto.
La difesa del NOME osserva, dunque, che la ricostruzione dai giudici di merito, operata mediante la dichiarazione del teste oculare NOMENOMEX e la visione in camera di consiglio dei fotogrammi, non superi la soglia della verosimiglianza.
Secondo l’odierno ricorrente, inoltre, il ragionamento dei giudici di merito si sarebbe tradotto in un indebito arbitrio valutativo caratterizzato, altresì, da evidenti limiti in termini logici e presuntivi. Appare, invero, assolutamente illogico, a giudizio della difesa, l’argomentazione secondo cui la volontà omicidiaria dell’agente sarebbe desumibile dalla circostanza che, dopo aver inferto un primo colpo potenzialmente letale, l’autore del fatto abbia proseguito l’azione colpendo aree periferiche del corpo della vittima per poi allontanarsi, lasciandola ancora cosciente. Una simile dinamica – osserva la difesa contrasterebbe radicalmente con l’elemento soggettivo del tentato omicidio.
5.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego dell’assorbimento del reato di ricettazione in quello di porto di arma clandestina.
A giudizio della difesa, sussisterebbe un rapporto di specialità tra la fattispecie di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. e quella di porto di arma clandestina disciplinata dall’art. 23, quarto comma, primo periodo, della legge n. 110 del 1975, tale da determinare l’assorbimento della prima nella seconda. Secondo la prospettazione difensiva, invero, il porto di un’arma clandestina implica necessariamente la provenienza delittuosa dell’arma medesima, integrando così un unico fatto storico, alla luce, altresì, della medesima esigenza, sottesa alle due fattispecie, di tutela della collettività. Ne conseguirebbe, dunque, l’applicazione del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., con la conseguente configurabilità di un solo reato.
Tale conclusione risulterebbe particolarmente evidente alla luce del dato per cui, sotto il profilo empirico, la configurabilità della condotta di porto di arma clandestina presuppone, quale antecedente logico necessario, la provenienza delittuosa dell’arma medesima e, dunque, la sua previa ricezione da parte dell’agente.
5.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e sue componenti determinative.
La difesa eccepisce, segnatamente, che l’aggravante di cui all’art 61, n. 2, cod. pen. sia stata riconosciuta nei confronti del NOME mediante un inammissibile automatismo,
con conseguente illogicità del percorso argomentativo adottato dai giudici di merito. Invero, i giudici di merito avrebbero dovuto constatare – secondo la prospettazione difensiva – sul piano oggettivo che le azioni costitutive dei due reati fossero distinte e, su quello soggettivo, che la volontà dell’agente di commettere il reato-mezzo era diretta verso la commissione del reato-scopo. Contrariamente a quanto asserito dal giudice di secondo grado, il ricorrente argomenta che il porto della pistola fosse un comportamento del tutto indipendente rispetto al compimento del delitto del 2.10.2022, così come emergerebbe dal contenuto di alcune intercettazioni e dalla circostanza del ritrovamento dell’arma al momento dell’arresto del
NOME, che segnalano un chiaro suo modus operandi
.
Inoltre secondo la tesi difensiva, la motivazione posta a fondamento del riconoscimento della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. risulterebbe gravemente carente, prospettando evidenti deficit argomentativi. In particolare, la difesa censura il fatto che i giudici di merito si siano limitati a una mera elencazione dei precedenti penali del
NOME, traendone in modo automatico la deduzione circa una presunta inclinazione a delinquere, con ciò incorrendo in un’applicazione meramente meccanica della recidiva.
Ancora, la difesa censura il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sui precedenti penali dell’imputato, in una logica valutativa orientata in senso univocamente sfavorevole al ricorrente. Secondo la prospettazione difensiva, la mera esistenza di pregresse – o anche successive – condanne non può giustificare, di per sØ, l’automatica esclusione del beneficio. Infine, la difesa lamenta l’assenza di una qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione della pena operata in sede di appello, stante la disapplicazione dell’aggravante della premeditazione e l’aumento disposto per effetto del riconoscimento della recidiva. Parimenti, si afferma che nulla viene argomentato con riferimento all’aumento in continuazione relativo al capo n.2 della imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va dunque respinto, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo Ł infondato. L’identificazione dello sparatore nella persona dell’imputato – per come realizzata nelle decisioni di merito – non soffre di alcuna illogicità ed Ł stata realizzata nel pieno rispetto dei canoni di metodo (art. 192) e delle regole di giudizio (art. 533) previste dal legislatore nel codice di rito.
2.1 Vero Ł che si tratta di una identificazione su base indiziaria, non essendovi stato un riconoscimento diretto del NOME da parte di uno dei soggetti presenti sul posto, ma gli elementi indizianti posti a carico possiedono un elevato tasso di rappresentatività del fatto da provare, come Ł stato osservato nella decisione impugnata.
Va premesso, dunque, un sintetico esame del panorama giurisprudenziale sul tema del controllo della motivazione basata su prova indiziaria.
2.2 La sintesi ragionata delle evidenze dimostrative Ł il ‘nodo’ essenziale di ogni decisione giudiziaria, destinata a rappresentare – quantomeno nelle intenzioni – una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum . Dunque, come Ł stato efficacemente affermato già da Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME, Rv. 191487 – 01, il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sŁ, ma va posto in relazione agli altri.
Con ciò si vuole dire che solo l’emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto
effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all’annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell’effettivo ‘peso dimostrativo’ ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta (o in una deviazione funzionale dalla regola di giudizio), possono al piø portare ad una parziale rettificazione, lì dove strettamente necessario, della motivazione espressa, ai sensi dell’art. 619, comma 1 cod. proc. pen. (come affermato, tra le altre, giàSez. 1, n. 9707 del 10/08/1995, Caprioli, Rv. 202302 – 01) lì dove il ragionamento giustificativo sia – nel suo complesso – adeguato (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell’ambito di decisioni complesse l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, COGNOME, Rv. 190572 – 01; Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, COGNOME, Rv. 195709 – 01; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212274 – 01e costantemente ripresa nel tempo: v., ad es., persino nel caso di accertata inutilizzabilità della prova, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, COGNOME, Rv. 285533 – 01).
2.3 Non Ł inutile, a tal proposito, ricordare alcuni ‘punti di approdo’ della elaborazione di questa Corte sui temi rilevanti per la presente decisione.
Oggetto di verifica in sede di legittimità non Ł – di per sŁ – l’esito ricostruttivo compiuto nel giudizio quanto il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall’art. 546, comma 1 lett. e cod. proc. pen.).
Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull’esame delle possibilità rappresentative – anche plausibili – del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l’attribuzione del fatto all’imputato passa necessariamente attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis , Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01, con l’affermazione di principi generali, ancorchØ resi con riguardo ad un’impugnazione cautelare; sui confini del sindacato di legittimità, v., di recente, anche Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01, con particolare ampiezza in motivazione) e sempre che – Ł da aggiungersi non sia manifesto lo ‘scollamento’ tra percorso valutativo espresso nella decisione impugnata e regola di giudizio. Quello che si esercita in sede di legittimità Ł dunque un «giudizio sul giudizio» nell’ambito del quale non si attribuisce in via primaria il ‘peso dimostrativo’ al singolo elemento di prova (attività che Ł di competenza esclusiva del giudice di merito) ma si verifica la complessiva congruità logica e finalistica dell’apparato motivazionale, nel senso che si può cogliere – sulla base dei motivi addotti – l’eventuale inconsistenza della induzione probatoria – quale risulta dalla carenza o incongruenza della motivazione – e pertanto sindacare il rispetto o meno dei criteri dell’induzione, ossia le condizioni epistemologiche in assenza delle quali un determinato ‘insieme’ di dati probatori non può considerarsi, nel caso specifico, prova adeguata a sostenere l’esito del giudizio .
In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologìa di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere
così schematizzate :
verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789 – 01) nØ omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso, v., ad es., Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 01);
verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioŁ su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile tra le altre, di recente, in Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Pg, Rv. 281385 – 01);
verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso seguito e circa l’assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516 – 01). In detta decisione si Ł precisato che «.. non Ł, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nØ che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piø persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente piø significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..»).
In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità Ł chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, Ł destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza – a fronte delle specifiche deduzioni – della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.
2.4 In simile contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce un ulteriore ‘tipologia’ di
vizio, tale da consentire – di fatto – l’esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchØ il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113 – 01, in motivazionee successive).
Il dubbio, peraltro, per determinare l’ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, Ł solo quello «ragionevole» e cioŁ quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare, così come la sua riconoscibilità – dunque la presa d’atto dell’esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell’imputato – impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l’ affermazione di responsabilità Ł necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili ‘in rerum natura’ ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchØ minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da questa Corte con orientamento costante, ribadito anche da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272431 – 01, in motivazione) .
L’affermazione implica, pertanto, la verifica – da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso – del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, P.g. in proc. Abbate e altri, Rv. 228401 – 01, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchØ la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.
Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioŁ su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioŁ una ipotesi non fondata sull’ id quod plerumque accidit , insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.
Negli stessi termini si Ł espressa – di recente – Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv. 285548 – 01, in motivazione ove si Ł ribadito che il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una «regola di giudizio» che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un «metodo legale di accertamento del fatto» che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri può rendere rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica.
2.5 Va pertanto ribadito che il profilo funzionale della motivazione Ł reso «incoerente»
esclusivamente nelle ipotesi in cui le argomentazioni utilizzate per attribuire un fatto o una condizione all’imputato non siano tali da superare il ragionevole dubbio circa l’esistenza di ipotesi alternative che abbiano raggiunto una obiettiva consistenza processuale. Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento Ł alla decisione Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, nel cui ambito si Ł ritenuta sindacabile la modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna in secondo grado) il controllo sulla motivazione della sentenza – sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte – Ł pertanto anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute nel testo (ed oltre al travisamento del contenuto della fonte informativa) Ł rilevabile l’eventuale ‘disallineamento’ della decisione dai contenuti della regola di giudizio ‘finale’ per cui la colpevolezza dell’imputato non può essere affermata in presenza di ‘dubbio ragionevole’, il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l’irrilevanza degli elementi prospettati – nella dialettica delle parti – come antagonisti.
Tale compito, ovviamente, deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa dei principali passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione ‘diretta’ di singoli elementi istruttori o mediante l’apprezzamento ‘diretto’ di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate.
2.6 Tutto ciò posto, le valutazioni compiute in sede di merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva valenza viene contestata nell’atto di ricorso.
Va dunque ricordato, ancora, che la prova del fatto Ł sempre fondata su un giudizio di ‘correlazione’ tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e ‘fatti secondari’ capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di ‘corrispondenza al vero’ dell’enunciato introdotto nell’atto di accusa (secondo il principio di inerenza espresso all’art. 187 cod. proc. pen.). Lì dove un dato informativo sia privo di certezza in sØ o non si diriga, nel suo significato, verso l’imputazione non Ł un ‘elemento di prova’, ma un semplice dato di contorno alla ricostruzione complessiva del fatto, in termini di eventuale compatibilità o di mancata smentita dell’ipotesi prescelta.
La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» (dello specifico contenuto informativo) rispetto al fatto da provare. Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell’una che dell’altra ‘classe’ di elementi), bensì il rapporto esistente tra la ‘capacità dimostrativa’, del singolo elemento considerato, ed il ‘fatto da provare’ nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione. In tal senso, Ł definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di una operazione di raccordo logico tra piø circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l’indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L’indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, – e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare – , consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio . E’ proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di
capacità dimostrativa, che la prova indiziaria Ł oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192, comma 2) all’esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell’ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01: poichØ l’indizio Ł significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti – tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi Ł necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne Ł doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perchØ nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) .
Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da ‘concorrere’ all’accrescimento della verità contenuta nell’ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502 – 01) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di ‘gravità’ (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica – nell’ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma – la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica – almeno sul piano tendenziale – la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l’assenza di dati antagonisti, di ‘smentita’).
Il diverso ‘grado’ di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come Ł stato ribadito, tra le altre, da Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, P.g. in proc. Maggi e altri, Rv. 259552 – 01, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile Ł la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può – per definizione – offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione Ł figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l’azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto ‘secondario’ e il ‘fatto da provare’.
La prova indiziaria conduce alla scoperta dell’identità dell’autore di un fatto di reato attraverso ‘significati intermedi’, tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra piø circostanze, dunque, ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle ‘modalità realizzative’ del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in piø occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile
all’agente come fatto proprio; così Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampa’, Rv. 247449 01).
Operate tali precisazioni – utili alla risoluzione dei quesiti posti dalla difesa del ricorrente – va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, Ł costante e condivisibile l’affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l’altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all’azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall’altro annida in sŁ rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato teconologico..) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio ‘critico’ da parte del giudiceanche alle ipotetiche fonti dirette, nell’ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, già Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, COGNOME, Rv. 190647 – 01, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all’art. 192 non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell’ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva, nonchØ, tra le altre, Sez. 1, n. 8511 del 06/07/1992, COGNOME, Rv. 191509 – 01). In presenza di dati indizianti, peraltro, Ł sempre necessario l’apprezzamento di ulteriori circostanze fattuali di contesto, posto che il giudicante deve porsi il problema della compatibilità di tali risultanze con l’ipotesi di accusa. E’ evidente, infatti che lì dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità il procedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i «dati compatibili» con l’ipotesi formulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere, come si Ł detto, al raggiungimento del risultato dimostrativo nell’ambito della verifica di compatibilità dell’ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escludere l’emersione di dati antagonisti. Non si tratta, pertanto, di elementi del tutto ‘neutri’ ed il procedimento logico seguito dai giudici del merito risponde a criteri di metodo piø volte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si Ł affermato che in sede di motivazione la prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza; un tale divieto però non sussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l’esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza.
3.1 In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà nŁ dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (così Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Di Leonardo, Rv. 189724 – 01).
3.2 Dunque nel caso in esame va rilevato che gli elementi indizianti posti a carico del NOME sono molteplici, univoci e tutti dotati del carattere di gravità, sicchØ viene del tutto neutralizzata – sul piano logico – ogni possibile ipotesi alternativa di attribuzione della condotta, così come ritenuto dai giudici del merito.
Nella sua prospettazione, Ł proprio la difesa a non considerare l’oggettiva valenza dei singoli dati indizianti.
Non può negarsi, infatti, che il possesso in capo al NUMERO_CARTA dell’arma utilizzata per esplodere i colpi verso il NOME (a distanza di 45 giorni dal fatto ed in costanza di latitanza,
posto che il NOME si era reso irreperibile già dal 31 luglio del medesimo anno) Ł un indizio di particolare significato che – nella lettura congiunta realizzata in sede di merito – si Ł ritenuto convergente nella sua direzione probatoria con il possesso della utenza telefonica da cui risultavano i contatti con la vittima e con i contenuti delle conversazioni intercorse tra il
NOME e la compagna, logicamente ritenute evocative del fatto di sangue per cui si procede. In rapporto alle captazioni, peraltro, si tratta di una lettura del tutto logica dei contenuti, in quanto tale non sindacabile nella presente sede di legittimità (v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01). A fronte di tale univocità, le ipotesi alternative di esplicazione del fatto risultano meramente congetturali e non hanno trovato alcun elemento di ‘cittadinanza’ in sede di istruttoria.
Il motivo di ricorso va pertanto respinto, sulla base delle premesse prima indicate.
Il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica del fatto, Ł inammissibile per manifesta infondatezza, oltre ad essere caratterizzato dalla mera reiterazione di doglianze congruamente esaminate in sede di merito.
4.1 Va premesso che la ricostruzione in fatto non Ł affetta da alcun vizio logico, atteso che la documentazione tratta dalle videoregistrazioni ha consentito di ritenere con certezza che il primo colpo di arma da fuoco venne esploso verso la vittima con il braccio steso e ad altezza d’uomo. Gli altri colpi vennero esplosi verso il basso perchØ il soggetto preso di mira era già a terra. ¨ dunque a questa azione complessiva (esplosione di 4 colpi di arma da fuoco in rapida sequenza verso un bersaglio umano) che vanno rapportate le valutazioni dei giudici del merito, che ne hanno desunto un dolo alternativo includente l’omicidio. In ciò sono stati rettamente applicati gli insegnamenti di questa Corte.
4.2 Ed invero come Ł stato piø volte ricordato negli arresti di questa Corte di legittimità il dolo Ł fenomeno interiore che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.g.,, Rv. 261104 01, ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento puramente indiziario «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’ id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici).
Vi Ł pertanto un indissolubile legame tra analisi delle modalità di realizzazione del fatto ed individuazione della tipologìa dell’elemento psicologico che sorregge l’azione. Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale Ł questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell’agente) e della univocità (direzione della condotta verso ‘quello’ scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell’azione posta in essere.
La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di ‘segni esteriori’ della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall’altro a svelare la reale intenzione perseguita dall’agente.
Ciò posto va qui ricordato che l’analisi relativa alla ricorrenza del dolo – nel tentato omicidio – non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale, posto che il tentativo punibile Ł tale anche in presenza di dolo diretto di tipo
alternativo. Alla luce dei principi affermati da SU Espenhahn cit. , per esservi dolo diretto di omicidio non Ł necessario che l’evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma Ł sufficiente che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile nell’ambito di una dinamica lesiva che includa anche – in via cumulativa e alternativa – l’evento di lesioni.Dunque, anche il cd. dolo alternativo Ł dolo diretto, in quanto espressione di un atteggiamento volitivo che include, accanto ad un primo evento preso di mira un secondo evento altamente probabile previstoanch’esso come scopo della condotta e non meramente accettato come conseguenza possibile (v. di recente Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Tavoletta, Rv. 287335 – 01).
4.3 Ora, per quanto sottile sia la linea di demarcazione tra dolo diretto di tipo alternativo, correlato ad una previsione e volizione di un evento altamente probabile e dolo eventuale – nei termini prima specificati – tale linea esiste e va identificata nelle sue manifestazioni esteriori concrete, prendendo in esame ogni indicatore rilevante dell’effettivo elemento psicologico.
Ciò, lo si ripete, Ł avvenuto senza alcun vizio logico nel caso in esame, atteso che la complessiva azione di sparo – reiterata – si Ł diretta verso la persona presa di mira con forme di realizzazione che univocamente svelano il finalismo omicidiario.
Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile per manifesta infondatezza.
5.1 Questa Corte ha piø volte affermato la coesistenza del delitto di cui all’art. 23, terzo comma, l. n. 110/75 e della ricettazione (art. 648 cod. pen.): il fatto di ricevere e detenere un’arma, sapendo che essa Ł stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazione poichØ la cancellazione del segno distintivo Ł sufficiente a provare la consapevolezza nell’agente della provenienza delittuosa dell’arma medesima (così Sez. 2, n. 39648 del 23/03/2004, Divano, Rv. 230051 – 01 e successive conformi: Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868 – 01).
La esistenza del concorso di reati, peraltro, deriva dalla diversità ontologica della condotta e non soltanto dalla diversità di beni giuridici oggetto di tutela. Non vi Ł pertanto alcuna possibilità di dare applicazione al principio di specialità, declinato anche di recente dalle Sezioni Unite solo in termini di specialità unilaterale (v.Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01).
Il quarto motivo di ricorso Ł inammissibile per genericità.
A fronte di una specifica e analitica motivazione resa dalla Corte di Appello in tema di trattamento sanzionatorio – correlata alla eliminazione della circostanza aggravante della premeditazione – la difesa del ricorrente introduce spunti di critica del tutto generici con totale assenza diconfronto con le motivazioni esposte in sentenza sia in tema di sussistenza e incidenza della recidiva, sia in rapporto alla aggravante del nesso teleologico che in tema di quantum di pena derivante dalla continuazione e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Al rigetto – nel suo complesso – del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con le ulteriori statuizioni in favore della costituita parte civile di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di Appello di Lecce con separato decreto di pagamento
ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così Ł deciso, 31/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.