Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Aosta il 12/12/1979
avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori dell’imputato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che
hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione dibattimentale di primo grado, nella parte in cui NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato dì tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME e dello strumentale reato di porto ingiustificato di arma impropria, in continuazione tra loro.
La Corte di appello, ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena principale alla misura di sette anni e dieci mesi di reclusione.
2. I fatti erano accaduti il 30 marzo 2022.
Secondo la ricostruzione giudizialmente accreditata, COGNOME, all’interno dell’esercizio bar di cui era titolare in Aosta, aveva afferrato COGNOME da dietro e l’aveva accoltellato al collo. La lama, lunga oltre dieci centimetri, era affondata al suo interno.
La vittima, bloccando la mano dell’aggressore, era tuttavia riuscita a sottrarsi all’assalto e a guadagnare l’uscita del locale, nonostante l’estremo tentativo dell’imputato di trattenerla all’interno.
L’imputato aveva agito per gelosia e spirito di ritorsione, avendo la vittima intrapreso una relazione con persona a lui già sentimentalmente legata.
La Corte di appello riteneva il dolo omicida, almeno di tipo alternativo, ricavandolo:
dal tipo di arma impiegata, idonea a cagionare ferite letali;
dalle modalità di un tale impiego, stante la forza impressa al colpo nel contesto di un vero e proprio agguato preventivamente studiato;
dalle pregresse minacce di morte, rivolte dall’imputato all’indirizzo della vittima, e dal peculiare movente;
dalla zona corporea attinta, sede di importanti vasi arteriosi;
dalla condotta susseguente dell’imputato, che aveva continuato a braccare la vittima, scivolando infine sul sangue di lei senza poterne così impedire la fuga.
Ricorre COGNOME per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME
Il ricorso è articolato in due motivi.
4.1. Primo motivo. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in punto di qualificazione giuridica del fatto (come tentato omicidio, anziché come lesione aggravata dall’uso di arma).
A parere del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe supinamente ripiegata su quella di primo grado, emessa a conclusione di investigazioni assolutamente superficiali, e non si confronterebbe in modo adeguato con le obiezioni difensive in tema di idoneità ed univocità dell’azione.
Quanto all’idoneità, non sarebbe stata sufficiente una ricognizione, di tipo astratto, sulla capacità offensiva dell’arma, adatta comunque più a ledere che ad uccidere. Andava piuttosto considerato che, essendo l’agguato stato preventivamente organizzato, come ritenuto dai giudici del merito, se avesse realmente voluto la morte dell’antagonista l’imputato si sarebbe certamente munito di mezzo più appropriato. L’arma era stata sequestrata a distanza di tempo dai fatti; su di essa non era stato effettuato alcun accertamento al fine di rilevare la presenza di impronte digitali o di tracce ematiche; la Corte territoriale, pur avendo rilevato tali lacune investigative, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze sul piano della valutazione di idoneità. Avrebbero dovuto essere apprezzate, a questo scopo, tutte le modalità esecutive, tra le quali il mancato occultamento dell’arma, la mancata cancellazione delle tracce, le incongrue circostanze di tempo e di luogo e la presenza di testimoni.
Quanto alla univocità degli atti, si sarebbe in presenza di un taglio localizzato alla regione del collo, impresso con scarsa forza e con penetrazione superficiale, non indicativo di volontà omicida. L’azione sarebbe stata volontariamente interrotta, pur in assenza dì reazione difensiva, e nonostante la superiorità fisica dell’imputato. L’affermazione che quest’ultimo, ad accoltellamento avvenuto, avesse ulteriormente trattenuto la vittima all’interno del locale sarebbe frutto di mera suggestione, giacché il locale non era chiuso a chiave, né la serranda era abbassata al punto da impedire l’entrata o uscita delle persone, come si ricaverebbe agevolmente dal costituto testimoniale, mentre la versione fornita dalla vittima sarebbe inattendibile (non essendo, tra l’altro, state rinvenute sul pavimento tracce ematiche da scivolamento, né tracce di colluttazione).
Il ricorrente richiama l’elemento soggettivo di fattispecie, rappresentato soltanto dal dolo diretto o alternativo. La sentenza impugnata, disconoscendo ciò, si sarebbe limitata a riscontrare atteggiamenti volitivi di gradata accettazione del rischio, incompatibili con l’istituto del tentativo.
Né il movente, né la localizzazione del colpo, né l’arma impiegata, né la condotta successiva sarebbero rivelatori, in concreto, di un fine omicida.
4.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Le ragioni addotte a sostegno, vale a dire la condotta sfrontata e millantatrice dell’imputato, sarebbero insussistenti.
In favore del riconoscimento delle attenuanti in questione starebbero piuttosto, lo stato di incensuratezza dell’imputato, l’intera sua vita ant l’intervenuto integrale risarcimento del danno.
Il ricorso è stato oralmente discusso e le parti hanno rassegnato conclusioni in epigrafe indicate.
La persona offesa, pur avendo revocato per effetto del conseguito risarcimento la costituzione di parte civile, ha depositato duplice memoria difesa della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso disegna uno scenario dell’accaduto contrapposto a quello recepito dalle conformi sentenze di merito, in contrasto con il principio per cui il giud di cassazione non può essere utilizzato per valorizzare, e rendere decisi l’alternativa ricostruzione della vicenda processuale, eventualmente emersa a iniziativa dalla difesa, una volta che essa, all’esito di attenta disamina d del giudice dell’appello, come quella avutasi nella specie, sia stata ripudiat argomentazioni pertinenti e appropriate, e ciò in quanto questa Corte è chiamat ad un controllo sulla completezza, logicità e coerenza della motivazion esternata dal giudice stesso, oltre il quale non può estendersi il suo sind pena l’inammissibile sconfinamento di quest’ultimo nel fatto (Sez. 1, n. 5517 d 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261600-01).
E’ dunque sulle modalità dell’agguato, così come ineccepibilmente rievocate dalla sentenza impugnata, conforme sul punto a quella di primo grado, che deve essere misurata la tenuta dell’inquadramento giuridico operato. Sono modalit che vedono NOME bersaglio di una proditoria aggressione da tergo, sfociata i una vigorosa coltellata in piena gola e arrestatasi nella sua progressione ulter solo per la pronta reazione difensiva della vittima, nonché per il fallim dell’azione ulteriore tesa ad impedirne la fuga.
-) GLYPH Tratta N di ricostruzione solidamente argomentata sulla base delle risultanze istruttorie di causa, su cui non è dato qui ulteriormente discuter le ragioni già indicate. Appartiene alla sede di merito, e non a quell legittimità, ogni aspetto direttamente attinente alla valutazione delle prove, soluzione di eventuali divergenze dichiarative e alla connessa indagine sul
maggiore persuasività dell’una o dell’altra versione (Sez. 5, n. 51604 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, COGNOME, Rv. 15028201).
La ricostruzione indicata ampiamente sorregge l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine al titolo di reato di omicidio tentato contestato, validamente argomentata in ordine ad ogni profilo giuridicamente rilevante.
Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014), rispetto all’omicidio tentato la prova dell’animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indire dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati d condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatt esprimere il fine perseguito dall’agente; in quest’ottica assumono val determinante le caratteristiche dell’azione, che vanno apprezzate in concret con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imput sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Da tale corretto approccio ermeneutico la sentenza impugnata, dotata anche sul punto di adeguato e autonomo apparato argomentativo, non si è discostata, avendo essa ritenuto raggiunta la prova dell’elemento psicologico contesta sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell’arma, la forza del inferto, la sede corporea attinta, l’insistenza nella condotta aggressi minacce pregresse e il movente, che appaiono elementi inappuntabilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolosa preordinazione omicida.
4. Parimenti infondato appare il secondo motivo.
In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudi di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché si contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessi dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Se 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 de 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01).
Al riguardo la sentenza impugnata icasticamente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi di ordine soggettivo (manc emenda, perseveranza nelle condotte persecutorie contro la ex-fidanzata
inquinamento probatorio), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
Si impongono pertanto la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/12/2024