Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4849  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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Le parti non sono presenti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/11/2022, la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di nove anni e un mese di reclusione per i reati di tentato omicidio di NOME COGNOME e di porto d’arma (art. 4 legge 110 del 1975), assolvendo l’imputato dal reato di porto d’arma e rideterminando la pena inflitta per la residua imputazione, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi e concesse le circostanze attenuanti generiche, in sei anni di reclusione.
L’imputazione attiene ad un fatto occorso il 27/08/2020 davanti al mercato ittico di Palermo, allorquando, al culmine di una lite, l’imputato colpiva NOME COGNOME con tre coltellate, una da tergo e due al basso ventre.
Con concorde valutazione, i Giudici di merito hanno ritenuto integrato il contestato delitto di tentato omicidio, disattendendo la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nel reato di lesioni, evidenziando come, con valutazione ex ante, la condotta posta in essere dall’imputato fosse idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME, in considerazione dell’arma utilizzata, della reiterazione dei colpi, della forza impressa agli stessi e dei distretti corporei attinti, contigui zone vitali; l’elemento soggettivo è stato declinato in termini di dolo diretto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e agli artt. 56, 575 cod. pen.
Censura il ricorrente la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di lesioni personali: i Giudici di merito hanno illogicamente ritenuto che gli atti posti in essere dal COGNOME fossero idonei a cagionare la morte della persona offesa, valorizzando in tal senso la sede delle ferite, ma ignorando le caratteristiche concrete dell’arma usata dall’imputato, un piccolo coltello legittimamente detenuto per pulire il pesce, delle dimensioni di circa 8-10 cm.
2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
Si duole il ricorrente che la Corte territoriale, pur avendo escluso l’aggravante dei futili motivi e concesso le attenuanti generiche all’imputato, abbia stabilito la pena
base del contestato delitto in misura prossima al doppio del minimo edittale senza fornire, sul punto, motivazione alcuna.
Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura l’impugnata sentenza in relazione alla qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio, anziché come lesioni, nonché sotto il profilo dell’assenza di adeguato apparato argomentativo in ordine alla ritenuta idoneità degli atti, è infondato.
I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ritenuto la condotta posta in essere dall’imputato idonea a cagionare la morte della persona offesa, in considerazione della sede corporea attinta dai colpi inferti dal COGNOME (ipocondrio sinistro, fianco sinistro e regione dorso lombare destra), contraddistinta dalla presenza di organi vitali, dalla natura dell’arma utilizzata (un coltello), dalla reiterazione colpi (tre), e dalla profondità delle ferite.
Le censure dedotte in ordine alla natura dell’arma utilizzata, secondo la difesa inidonea per tipo e dimensioni a raggiungere gli organi vitali, si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.: le sentenze di merito hanno evidenziato l’utilizzo da parte del COGNOME di un coltello (arma da punta e da taglio) – non rinvenuto- avente lama di circa 8-10 cm, come descritta dalla p.o. COGNOME; d’altronde, come riportato dalla Corte territoriale (pag. 9), uno dei medici ospedalieri che presero in carico il COGNOME aveva evidenziato come solo  la lama del coltello impugnato dal COGNOME non era riuscito ad attingere uno dei polmoni, giungendo a soli 2 cm di distanza; tale fendente aveva determinato una lesione lunga circa 40 cm. Ed ancora la Corte evidenziava come, sulla scorta delle concordi indicazioni dei sanitari ospedalieri e della consulenza medica effettuata dal pubblico ministero, il COGNOME non era riuscito a raggiungere organi di rilievo con gli ultimi due fendenti solo per la struttura particolarm . ente robusta e compatta della persona offesa.
È invece fondato il secondo motivo, inerente alla determinazione della pena.
La Corte territoriale (pag. 11), dopo aver dato atto del , giungendo a concedere al predetto le circostanze attenuanti generiche anche considerata l’incensuratezza e l’assenza di legami con ambienti malavitosi, ha poi individuato la pena base del reato di tentato omicidio in anni 13 di reclusione, senza fornire adeguata motivazione sui criteri utilizzati per la fissazione della pena.
Va ricordato come l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01). Nel caso di specie non è dato ravvisare una simile motivazione, atteso che nella sentenza di secondo grado non sono spiegati affatto i criteri che giustificano una pena base così elevata. Per il delitto tentato, infatti, colpevole è punito con la pena stabilita per il delitto consumato, ridotta però da un terzo a due terzi. Per il delitto di omicidio, fuori dei casi di alcune aggravanti che ne caso di specie non ricorrono, la pena è la reclusione non inferiore ad anni ventuno, sicché la forbice edittale per il tentativo varia da anni sette ad anni quattordici d reclusione. La Corte di appello ha determinato la pena base in misura di gran lunga superiore al medio edittale, omettendo di estrinsecare, come dovuto, i criteri ex art. 133 cod. pen. seguiti nella determinazione della pena.
Per tali motivi la sentenza impugnata deve essere annullata, per la parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere tensore