Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3919 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3919 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in ALBANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
udito l’AVV_NOTAIO, difensore fiducia di COGNOME, il quale insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/2/2021 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del 29/6/2020 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che COGNOME condannato NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in concorso tra loro, per il tentato omicidio di NOME COGNOME – escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi – e per il porto un’arma comune da sparo, nonché il solo NOME per il porto ingiustificato di un manganello telescopico. Fatti accertati a RAGIONE_SOCIALE, il giorno 9/10/2018.
Gli imputati sono stati condannati, ritenuta la continuazione tra i reati rispettivamente: NOME alla pena di anni otto mesi cinque e giorni quindici di reclusione, con esclusione della contestata recidiva, ed NOME alla pena di anni otto e mesi cinque di reclusione.
1.1. La vicenda, occorsa poco dopo la mezzanotte, con la partecipazione anche di un terzo ignoto complice, era consistita in un assalto ai danni del COGNOME, il quale era riuscito a scappare trovando inidoneo riparo dietro una porta a vetri, attraverso cui era stato bersagliato da un colpo di pistola TARGA_VEICOLO, messa a disposizione dal COGNOME ed utilizzata dal COGNOME, sollecitato dal primo. Il COGNOME era riparato nel cortile retrostante l’esercizio “RAGIONE_SOCIALE” in cui si era introdotto, inseguito da entrambi gli assalitori, e si era dileguato arramp candosi oltre il muro di cinta.
1.2. Premessa la metodologia indicata dall’esegesi di legittimità come adeguata alla valutazione dei costrutti indiziari, alla stregua della regola pos dall’art. 192 cod. proc. pen. – costituita dall’analisi intrinseca della pr associata alla valutazione olistica del compendio indiziario – la Corte territoria ha confermato l’impianto ricostruttivo e valutativo della sentenza di primo grado in ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati per i reati accertati.
In primo luogo, è stato confermato il giudizio di piena attendibilità dell testimonianza resa nell’incidente probatorio dalla persona offesa, NOME COGNOME, respingendo ogni censura proposta dalle difese di inaffidabilità o di inquinamento del suo significato probatorio. Costui – pur a seguito di incertezze dettate da dichiarato timore nei confronti degli imputati – ha riconosciuto nel Cal l’individuo che gli COGNOME esploso contro un colpo di pistola, a ciò incitato dall’al persona alla guida dell’automobile.
I giudici hanno elencato le ulteriori evidenze del concorso degli imputati nel tentato omicidio, costituite dal procacciamento della pistola e dalla messa a disposizione di due vetture ad opera del COGNOME; dalla sua perentoria ingiunzione al COGNOME di sparare contro il NOME; dall’irruzione nel locale e dall’inseguimento attuato da entrambi dopo avere constatato che il secondo colpo di pistola COGNOME mancato il bersaglio; infine, dall’intercettazione telefonica del 22/11/2018 tra u
congiunto del NOME e la moglie, la quale illustrava che NOME COGNOME sparato ma era stato il NOME a litigare con i tunisini, mentre il primo si era soltanto tr con lui ed COGNOME sparato perché era drogato, correndo il rischio ora di “beccarsi cinque anni” per colpa di NOMENOME cioè di NOMENOME
1.3. I giudici di merito hanno concordemente qualificato il fatto come tentato omicidio, rilevando che l’azione condotta dai due imputati ha evidenziato ex se, sotto il profilo dell’univocità e dell’idoneità degli atti, piena attitud perseguimento del risultato della soppressione della vittima designata.
1.4. È stata trattata e respinta la richiesta di disporre una perizia balisti in sede di rinnovazione istruttoria, evidenziandone la superfluità a fini decisiona in considerazione degli elementi ricostruttivi offerti dal teste qualificato NOME COGNOME, in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE; al contrario, nessun elemento di specificazione circa la necessità dell’invocata perizia è stato indicato dai richiedenti, connotando l’incombente come soltanto esplorativo.
1.5. In relazione al COGNOME, si è respinto il motivo di gravame attinente all responsabilità per la contravvenzione di ingiustificato porto di un manganello telescopico, confutando la tesi difensiva dell’uso promiscuo della vettura a bordo della quale si era rinvenuta detta arma. Del resto, alle ore 18.25 del giorno del delitto, il COGNOME era stato controllato a bordo della vettura nel cui vano por oggetti era stato rinvenuto il manganello, oltre a trovare nella disponibili dell’imputato anche 100 grammi di cocaina e ventimila euro in contanti.
1.6. Infine, sono state respinte le censure avanzate da entrambi gli imputati in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME e AVV_NOTAIO per NOME, che si esamineranno distintamente e nei limiti strettamente necessari alla motivazione, come prevede l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso dell’imputato NOME COGNOME
2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la dedotta assenza dei requisiti della direzione non equivoca degli atti e della loro idoneità letale, con travisamento della prova quanto all’avere il COGNOME addi tato il COGNOME, incitando all’azione il COGNOME in italiano, ed all’esatto posizi mento della vittima al momento del secondo colpo di pistola.
2.1.2. Nel secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 43, 56 – 575 cod. pen. in riferimento all’animus
necandi, per travisamento della testimonianza della persona offesa sul punto del momento esatto in cui sarebbe stata pronunciata l’esclamazione “Spara, spara!” da parte del NOME, dal ricorrente ritenuto un passaggio decisivo per la corretta individuazione del coefficiente psicologico di detto imputato. Il concreto contegno tenuto dal COGNOME manifesterebbe non intento omicidiario, bensì intimidatorio.
2.1.3. Ulteriori censure di violazione di legge e vizio di motivazione sono state indirizzate al rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria finalizza una perizia balistica sulla traiettoria del secondo proiettile, deducendosi che l Corte territoriale non ha esaminato adeguatamente le ragioni sottese a detta richiesta di perizia.
2.1.4. Ulteriori elementi di contraddittorietà ed illogicità motivazional emergono dalla valutazione di totale inattendibilità del COGNOME, nonostante il fat che la prova del suo contributo costituito dalla messa a disposizione della pistola e delle due vetture discenda esclusivamente dalle dichiarazioni del medesimo.
2.1.5. Si deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame riguardante il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. (n. 3 dell’atto di appello), pur essendo stato tale punto richiamato nella sintesi dei motivi di impugnazione effettuata dalla Corte territoriale.
2.1.6. Nel sesto motivo si censura la ritenuta sussistenza del reato ex art. 4 L. n. 895 del 1967, quanto al porto di pistola, alla luce delle deduzioni proposte con il motivo di appello n. 4, precipuamente consistenti nei rilievi per cui non er stato il COGNOME a sparare né ad entrare nel locale munito della pistola.
2.1.7. Nel settimo motivo si lamenta l’affermazione di responsabilità per il porto del manganello telescopico alla luce delle deduzioni proposte con il motivo di appello n. 5, per cui a tal fine non era sufficiente il rilievo che detto man nello fosse stato rinvenuto nella Fiat L in uso all’imputato, a lui prestata solta due giorni prima senza conoscere chi ne avesse fatto uso in precedenza, e senza alcuna prova che il COGNOME avesse portato tale manganello fuori dalla propria abitazione.
2.1.8. Nell’ultimo motivo di ricorso si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, non aderente al minimo edittale, nonché l’eccessività degli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione.
2.2. Ricorso dell’imputato NOME COGNOME
2.2.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, per non essere stata notificata all’imputato alloglotta la motivazione della sentenza di primo grado tradotta in albanese, prima dell’inizio del processo di appello; nemmeno la sentenza di secondo grado è stata tradotta, essendo mancato (al momento del ricorso, n.d.r.) l’avviso del
deposito della traduzione di detto provvedimento. Pertanto, si avanza eccezione di nullità di ordine generale, già eccepita in sede di appello e qui riproposta.
In subordine, si dovrà disporre la restituzione nel termine per proporre ricorso di legittimità, essendo stato precluso all’imputato l’esercizio della s autonoma facoltà di impugnazione.
2.2.2. Nel secondo motivo si censura l’affermazione del concorso del COGNOME tratto dalla mera presenza del DNA dell’imputato sullo stick di burro cacao rinvenuto nella vettura condotta dal COGNOME. Ci si duole che la Corte territoria non si sia pronunciata sulla versione alternativa illustrata nei motivi di appell secondo la quale il COGNOME potrebbe avere smarrito l’effetto personale ricevendo un passaggio in macchina da parte del COGNOME in altra occasione ed in altro luogo.
Inoltre, si lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punto riguardante la regola dell’art. 192 cod. proc. pen., quanto alla pluralità d versioni rese dalla persona offesa COGNOME nell’incidente probatorio, in termini imprecisi e reticenti.
2.2.3. Nell’ultimo motivo di ricorso si deduce vizio argomentativo per omessa pronuncia sul tema di gravame che lamentava la mancata diminuzione massima per il tentativo di omicidio ed il mancato minimo aumento per la continuazione fra i reati, potendosi all’uopo valorizzare le dichiarazioni rese da COGNOME nel processo di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si esamina il motivo di impugnazione riguardante la mancata traduzione della sentenza, atteso il suo potenziale effetto preclusivo dell’esame del “merito” per il ricorrente COGNOME, che lo ha eccepito.
Tale motivo è manifestamente infondato.
Per la sentenza di primo grado la Corte di appello ha correttamente rilevato che non ricorre alcuna nullità della sentenza, ma semplice possibilità dì rimessione in termini dell’imputato, onde esercitare il suo diritto di impugnazione autonoma. A tal fine, si è interpellato COGNOME circa la sua volontà di impugnare personalmente la sentenza di primo grado, e COGNOME ha risposto di non avere alcun interesse in tal senso, non intendendo proporre doglianze diverse o ulteriori rispetto a quelle già avanzate dal difensore.
Quanto alla sentenza di appello, è pervenuta nota in data 9/4/2022 della Cancelleria della Corte di appello di Venezia che riferisce dell’intervenuta notific al ricorrente COGNOME della sentenza n. 475/2021 con traduzione in lingua albanese, notifica avvenuta a mani proprie del COGNOME in data 1°/4/2022.
Gli ulteriori termini per il ricorso di legittimità scadevano dunque il gior 16/5/2022, né risulta pervenuto alcun atto di ricorso autonomo del COGNOME.
Va poi rilevato che, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata abolita la facoltà dell’imputato di proporre ricorsi personali in sede di legittimità. Sul punt l’esegesi di questa Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale attualmente si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. In tal senso è da intendersi l’art. 607 cod. proc. pen. norma che prevede “il ricorso dell’imputato” in termini di legittimazione all’impugnazione, ma da esercitarsi tramite la necessaria opera del difensore iscritto all’albo speciale della Cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). L’intervenuta impugnazione proposta dal difensore di fiducia del COGNOME rende operativa la presunzione di condivisione della scelta di ricorrere in sede di legittimità, in forza del rapporto fiduciario tra patrocinatore e pat cinato, sicché deve presumersi che la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest’ultimo nei suoi concreti contenuti e che l’esercizio del potere d’impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso (Sez. 1, n. 22337 del 23/3/2021, COGNOME, Rv. 281391, in tema di omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale).
Va altresì premesso, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppia conforme”.
Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che – a presidio del devolutum -discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tal perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
Nel caso in esame, l’indagine di legittimità deve dunque limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove.
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Ciò premesso, si esaminano di seguito le posizioni dei due imputati.
3.1. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Nei primi due motivi, si ricalcano le censure già opposte in tema di configurabilità del tentativo di omicidio e di individuabilità dell’animus necandi.
Rileva questa Corte che non si apprezza la dedotta assenza dei requisiti della direzione non equivoca degli atti e dell’idoneità letale dei medesimi, con travisamento della prova quanto all’avere il COGNOME additato il COGNOME, incitando all’azione il COGNOME in italiano, ed all’esatto posizionamento della vittima momento del secondo colpo di pistola.
Entrambe le sentenze hanno rilevato che, in base alla testimonianza della persona offesa NOME COGNOME, ritenuta pienamente attendibile, il conducente della vettura che trasportava gli aggressori era il COGNOME, il quale ingiungeva concorrente, a viva voce e in lingua italiana, “Spara, spara!”.
Tale notazione è stata tacciata di illogicità e di travisamento del significat probatorio, dovendosi considerare che entrambi gli imputati sono di nazionalità albanese e che COGNOME, in particolare, non parla né comprende l’italiano.
La censura non coglie nel segno laddove non considera che l’additamento del COGNOME da parte del COGNOME era di per sé una eloquente indicazione dell’obiettivo dell’agguato a mano armata, non a caso immediatamente colta dal COGNOME, e soprattutto non incide sull’attendibilità riconosciuta al teste COGNOME all’esito di approfondita analisi dell’incidente probatorio in cui detta deposizio è stata raccolta, esistendo ulteriori elementi indicativi della presenza in loco d COGNOME che confermano il riconoscimento effettuato dalla persona offesa.
In sintesi, la doglianza è priva di ogni decisività e significatività, e i termini è stata definita nell’impugnata sentenza (pag. 15, terzo capoverso).
Le censure di mancante univocità della condotta e di inidoneità degli atti sono state pure analiticamente affrontate dai giudici di merito, con esito uniforme. L’agguato è stato descritto nei seguenti termini. Giunti dinanzi al ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, NOME COGNOME indicato al COGNOME l’obiettivo da colpire, segnando con la mano il COGNOME e urlando al complice di sparargli, e COGNOME COGNOME esploso un primo colpo di pistola indirizzato verso l’alto, per indurre gli avvento ad allontanarsi; quindi COGNOME era fuggito all’interno del locale e in quel mentr – trovandosi schermato soltanto dalla porta a vetri che egli COGNOME istintivamente chiuso dietro di sé, e ben percepibile dall’esterno – veniva esploso un secondo colpo di pistola che infrangeva il vetro di detta porta, cagionando un foro a centro, con crepature nel vetro in forma di tela di ragno, all’altezza di cm 168,5 dal pavimento del locale, circostanza obiettiva che ha giustificato il riconosci
mento da parte dei giudici di merito di un dolo di mira univocamente orientato verso COGNOME, da distanza ridotta e ad altezza d’uomo.
Non risulta alcun travisamento riguardante l’esatta posizione della vittima all’atto dell’esplosione del secondo colpo di pistola, essendo stata accertata la sua presenza all’interno del locale, inquadrato dal vetro della porta contro cui si era infranto il proiettile. Lo stesso COGNOME COGNOME descritto tale situazion affermando di avere sentito distintamente la traccia sonora del proiettile rasentare il suo orecchio sinistro, mentre si trovava a ridosso della porta.
L’agguato era poi proseguito con l’inseguimento da parte di NOME e COGNOME del COGNOME, il quale COGNOME raggiunto il cortile retrostante ed era fortunosamente riuscito a scavalcare il muro di cinta del cortile, dileguandosi.
L’azione congiunta di entrambi gli imputati, dopo avere constatato l’insuccesso dell’esplosione di tale colpo, è provata dalla presenza di sangue del COGNOME all’interno del locale, essendosi evidentemente costui ferito nell’inseguimento, e tale circostanza è stata valorizzata a conferma di un ruolo di detto imputato non limitato al mandato omicidiario, bensì esteso anche alla fase esecutiva; ulteriori tracce ematiche del COGNOME si sono rinvenute nella Fiat 500 TARGA_VEICOLO verde, evidentemente prodotte nella fase di allontanamento dal teatro del fatto.
Quanto a NOME COGNOME, a conferma del riconoscimento effettuato da COGNOME in sede di ricognizione formale, si è puntualizzato che nella Fiat 500 verde è stato reperito uno stick di burro cacao recante tracce biologiche di detto imputato.
Date tali acquisizioni probatorie, basate su elementi oggettivi, la Corte territoriale ha confermato la valutazione di univocità della condotta concorsuale degli imputati diretta alla soppressione del COGNOME, risultato che sarebbe stato efficacemente raggiunto con i mezzi a disposizione, ponendo un pericolo reale di realizzazione dell’evento – morte.
Trattasi di una valutazione del tutto congrua, in quanto aderente alle risultanze probatorie e ai parametri individuati nell’esegesi di legittimità ravvisare gli atti univocamente diretti all’integrazione di un tentativo di omicidi e tali da assumere valenza dimostrativa dell’elemento psichico dell’agente diretto al fine di uccidere. In tema, il principio cardine è espresso dal rilievo che, assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. E, nella specie, l’accertata dinamica dell’agguato è senz’altro indicativa della integrazione di una serialità di atti univocamente indirizzati
causare la morte del COGNOME, e del direzionarsi a tale scopo della volontà dell’agente, atteggiamento psicologico manifestato dal ricorso ad un’arma da fuoco con efficienza letale – pistola TARGA_VEICOLO – e dalla direzione dello spa ad altezza d’uomo, risultato letale perseguito con determinazione nonostante l’insuccesso del primo tentativo, come dimostra l’inseguimento della vittima, che si è salvata per l’agilità della sua fuga. Pertanto, la censura per cui il concre contegno tenuto dal COGNOME avrebbe manifestato non intento omicidiario, bensì intimidatorio, è una mera asserzione rivalutativa e contrastante con i dati probatori e con la loro corretta interpretazione operata dai giudici di merito.
3.2. Quanto alla doglianza relativa al rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria finalizzata ad una perizia balistica sulla traiettoria del seco proiettile, si osserva che le ragioni difensive poste a base di tale richiesta son state compiutamente esaminate nell’impugnata sentenza, alle pagine 25 – 26, sottolineando che non sussistevano i presupposti di legge per tale rinnovazione istruttoria, attesa la rilevata completezza dell’indagine istruttoria svolta in pr grado. Infatti, la traiettoria di detto proiettile è stata la tematica, compiutame analizzata e sottoposta ad approfondito contraddittorio nel dibattimento, sulla quale si è acquisita la testimonianza qualificata del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, che ha esaurito tutti i profili rilevanti del thema probandum, così da connotare in termini di inutilità la richiesta di perizia balistica.
Anche tale statuizione è rispondente alla consolidata esegesi di legittimità, che ha fissato il principio per cui la rinnovazione del dibattimento nel processo d appello, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga – nella sua discrezionalità – di potere decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 Ricci, Rv. 266820), ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Pg c/ Caratelli, Rv. 274996).
3.3. La denuncia di omessa considerazione per il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., tematica ritualmente devoluta come motivo di gravame, è manifestamente infondata.
Deve qui ribadirsi che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/7/2019, COGNOME, Rv. 276741; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME e altri, Rv. 259643). E nella specie, il punto è stato implicitamente disatteso laddove si è illustrato che le condotte degli imputati erano univocamente dirette al risultato di cagionare la morte della vittima, obiettivo incompatibile con la pretesa volontà del COGNOME di minacciare soltanto il COGNOME. L’intero impianto motivazionale è convergente in tale direzione, senza lasciare spazio per una pretesa volontà del ricorrente diretta esclusivamente a cagionare lesioni e tradita nella fase esecutiva del reato dall’operato del soggetto agente. La ricostruzione seguita dai giudici di merito di ambo i gradi è stata nel senso di individuare un pieno apporto concorsuale ex art. 110 cod. pen. del COGNOME, ritenuto non soltanto il mandante dell’aggressione, il fornitore della pistola e colui che incitava all’azione il COGNOME, anche un concorrente diretto nella fase esecutiva, allorché si poneva all’inseguimento del COGNOME, una volta constatato l’insuccesso del primo tentativo.
L’impugnata pronuncia risulta dunque coerente con l’esegesi di legittimità, per cui «In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto “anomalo” di cui all’art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dol alternativo o eventuale e che l’evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base» (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977), limiti negativi che non si riscontrano affatto nella dinamica della vicenda ritenuta dai giudici di merito.
Peraltro, in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3385 d 09/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
3.4. Il motivo che deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di totale inattendibilità del COGNOME, al quale invece sarebb esclusivamente attribuibile la prova della disponibilità della pistola e delle vettu utilizzate nell’agguato è manifestamente infondato. Vale la pena rilevare che la disponibilità da parte del COGNOME di entrambe le vetture utilizzate nell’agguato, l Fiat 500 L di colore verde che trasportava i due imputati, e la Fiat 500 bianca condotta dal terzo ignoto complice, è emersa dalle mirate indagini condotte dalla Polizia giudiziaria, descritte alla pagina 16 della sentenza impugnata e alle pagine 8-9 della sentenza di primo grado. Anche la disponibilità della pistola –
sempre ammessa dal ricorrente, pur nella discontinuità delle sue dichiarazioni del 12 e del 18 ottobre 2018 – è avvalorata da altri elementi di prova, tratti dal intercettazioni che sono state richiamate alla pag. 21 della sentenza impugnata.
Quanto alla possibilità generale di ritenere attendibile la confessione dell’imputato in forma frazionata, questa Corte ha già affermato il principio della scindibilità delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, rilevando che giudice di merito ben può ritenere veridica solo una parte della confessione e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra lo non interferenti sul piano logico e fattuale, giustificando la scelta con adeguat motivazione (Sez. 1, n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502; Sez. 5, n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1, n. 35993 del 14/06/2011, COGNOME e altri, Rv. 250774). Nella specie, l’acquisizione probatoria della disponibilità della pistola da parte del COGNOME, corroborata da elementi d contorno alla confessione, è stata congruamente motivata dalla Corte territoriale.
3.5. Ulteriore doglianza è stata espressa circa la sussistenza del reato ex art. 4 L. n. 895 del 1967, quanto al porto di pistola, alla luce dei rilievi dife per cui non era stato il COGNOME a sparare né ad entrare nel locale munito dell’arma. Si osserva che tale censura attinge pienamente il merito processuale, con valutazione distonica rispetto a quella argomentata in ambedue le sentenze, che hanno concordemente evidenziato il carattere concorsuale dell’azione del COGNOME, in posizione di primazia, e la disponibilità materiale da parte sua dell pistola portata a bordo della vettura sulla quale viaggiavano gli imputati e consegnata al COGNOME per utilizzarla nell’agguato. Pertanto, la doglianza risulta smentita in fatto e manifestamente infondata in diritto, in base al criterio stess della responsabilità concorsuale nel reato, che ammette che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non solo in caso di concorso morale, ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attivi poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità dell condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realt (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME e altro, Rv. 226101; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271755; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295).
3.6. Ancora, si contesta l’affermazione di responsabilità per il porto del manganello telescopico alla luce delle deduzioni proposte nel gravame, per cui a tal fine non era sufficiente il rilievo che detto manganello fosse stato rinvenut
nella Fiat L in uso all’imputato, trattandosi di vettura di uso promiscuo, presa i prestito dal COGNOME soltanto pochi giorni prima del fatto.
Tali notazioni – prettamente di merito – sono state considerate e confutate nell’impugnata sentenza con congrue motivazioni che hanno, da un canto, smentito che vi sia prova del preteso uso promiscuo della vettura, dall’altro, dato conto della constatata presenza del manganello nel vano porta-oggetti della portiera dal lato dell’autista, dunque nell’abitacolo della Fiat L, nel frangen guidata dal COGNOME. Ne consegue la perfetta integrazione del contestato reato di cui all’art. 4, primo comma, Legge n. 110 del 1975.
3.7. Le censure in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio saranno trattate congiuntamente nel prosieguo, in quanto comuni ad entrambi gli imputati.
Il ricorso di NOME è manifestamente infondato, oltre che generico.
4.1. Rinviando alla trattazione del primo motivo effettuata preliminarmente nel paragrafo 1 di questa sezione, si esamina il secondo motivo di impugnazione, che censura l’affermazione del concorso del COGNOME tratto dalla mera presenza del DNA dell’imputato sullo stick di burro cacao rinvenuto nella vettura condotta dal COGNOME. Ci si duole che la Corte territoriale non si sia pronunciat sulla versione alternativa illustrata nei motivi di appello, secondo la quale il C potrebbe avere smarrito l’effetto personale ricevendo un passaggio in macchina da parte del COGNOME in altra occasione ed in altro luogo. Inoltre, si lament contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto riguardante la regol dell’art. 192 cod. proc. pen., quanto alla pluralità di versioni rese dal COGNOME nell’incidente probatorio, in termini imprecisi e reticenti.
4.2. In ordine a tali censure si esprimono le seguenti osservazioni.
La partecipazione concorsuale del ricorrente è soltanto in minima parte basata sul rinvenimento dello stick di burro cacao nella vettura Fiat L verde, essendo stata invece asseverata con ben maggiore pregnanza dalla ricognizione formale effettuata da NOME COGNOME e dai contenuti dell’intercettazione del 22/11/2018 tra COGNOME e COGNOME, rispettivamente cugino e moglie del cugino del ricorrente. Da tale captazione emergeva chiaramente la partecipazione del COGNOME alla sparatoria, in quanto indotto dal NOMENOME il quale pretendeva d attribuire al loro congiunto l’integrale responsabilità dell’accaduto, pur ammet tendo che la pistola era sua (cioè di NOME), mentre in realtà NOME COGNOME sparato su suo mandato a causa di un litigio intercorso tra NOME e dei tunisini (pag. 17 18 della sentenza di primo grado; pag. 21 della sentenza di appello).
Non occorre soffermarsi sulla censura, di mera natura rivalutativa e concernente tematiche fattuali, della mancata considerazione della versione
alternativa che non è stata ritenuta degna di nota dai giudici del merito, e tanto meno lo può essere in questa sede di legittimità, non deputata a dare spazio a ricostruzioni congetturali e prive di specificità.
Parimenti aspecifica e ridotta ad un cenno fugace è la censura attinente alla pluralità di versioni rese dal COGNOME in sede di incidente probatorio, ch risulterebbero imprecise e deficitarie, non rispondenti ai criteri di gravità, pre sione e concordanza tra gli indizi. Sul punto si rileva, in prima approssimazione, il richiamo inappropriato alla tematica indiziaria, qui vertendosi in tema elementi probatori ben più strutturati di un indizio, derivanti dalla deposizion della persona offesa e dagli esiti delle intercettazioni disposte nelle indagin convergenti sull’indicazione della responsabilità concorsuale di NOME.
La valutazione di attendibilità di NOME COGNOME è stata congruamente svolta in entrambi i gradi di giudizio, con specifici richiami contenutis coincidenti con gli elementi obiettivi di prova, con valutazione dello stato psico logico di timore che COGNOME indotto la persona offesa a condotte di iniziale ritrosi alla deposizione che rendevano necessario l’accompagnamento coattivo, con l’osservazione della mancanza di interesse del COGNOME all’esito del giudizio, posto che non si era nemmeno costituito parte civile.
E altrettanto corretto in termini giuridici è stato il modulo di valutazione tale testimonianza, sulla scorta dei parametri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte per vagliare l’attendibilità della deposizione della persona offesa, con richiamo delle principali pronunce che ne hanno definito i punti di criticità richiesto oneri rafforzati di motivazione che sono stati perfettamente assolti dall sentenze di merito. A fronte di tale esaustiva disamina della testimonianza della persona offesa, le generiche e succinte critiche qui in esame devono essere dichiarate inammissibili.
Infine, anche gli ultimi motivi di impugnazione riguardanti la dosimetria della sanzione, comuni ad entrambi i ricorrenti, devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
Le ragioni per le quali agli imputati sono state negate le circostanze attenuanti generiche sono state specificate dai giudici del merito, con riferimento a ciascuno degli appellanti, ritenuti non meritevoli di attenuazioni di sorta.
NOME COGNOME non ha tenuto un ruolo secondario, come propugna la sua difesa, bensì di “assoluta primazia” nella preparazione ed esecuzione del gravissimo delitto; annovera importanti pregiudizi penali in materia di sostanze stupefacenti; ha reso dichiarazioni ondivaghe e tese ad allontanare da sé la responsabilità dei fatti, che smentiscono l’asserzione di una linea di condotta collaborativa del medesimo.
NOME COGNOME non ha allegato elementi di qualche pregnanza onde ottenere il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., essendosi risolto i relativo motivo di gravame in “una generica lamentela” di incongruità della motivazione sul punto, rilievo mutuabile anche con riferimento al ricorso di legittimità, ove si sono richiamate genericamente le dichiarazioni processuali rese dal COGNOME, senza indicazione alcuna del loro contenuto e della loro valenza a fini di attenuazione della pena.
In termini generali, l’esegesi di legittimità sul tema in esame afferma che la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). Invero, la valutazione in ordine alla sussistenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044), il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l’avvenuta valutazione circa l’adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell’imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep. 2011, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche per le doglianze relative alla carente motivazione in punto di pena base ed aumenti per la continuazione, i ricorsi non colgono nel segno, essendovi nelle due conformi sentenze sufficiente e congrua motivazione della dosimetria della sanzione, parametrata a tutte le componenti oggettive e soggettive degli illeciti, e funzionalizzata all’obiettivo di rieducazione richiesto dall’art. 27 Costituzione. Ritiene questa Corte che tale motivazione sia immune da vizi, avendo dato conto dei parametri di riferimento ai sensi dell’art. 133 cod. pen. ai quali si è attenuta la Corte territoriale, sub specie di gravità del reato e personalità degli imputati.
6. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non
risultando cause di esenzione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale
n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il giorno 24 giugno 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente