Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34422 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha rassegnato requisitoria scritta, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 7 luglio 2022 dal Tribunale di Nola, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati: tutti, in ordine ai reati di tentato omicidio, in concorso, aggravato d futili motivi, in danno di NOME COGNOME (capo A), danneggiamento, in concorso, di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via ed esposte alla pubblica fede (capo B), porto, in concorso, al di fuori delle proprie abitazioni, senza autorizzazione, di una lama di 13 centimetri e un tirapugni appuntito (capo C); il solo COGNOME, anche in ordine ai reati di minaccia di un ingiusto danno all’incolumità fisica di NOME COGNOME (capo D) e di lesioni personali in danno di NOME COGNOME (capo E); fatti commessi in San Vitaliano, il 3 agosto 2021.
All’esito del giudizio di primo grado, con la citata decisione, gli imputat erano stati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti – salvo c per il reato di danneggiamento aggravato sub B), alfine ascritto al solo NOME COGNOME, con assoluzione degli altri imputati – e, ritenuta la continuazione fra reati, nonché riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alle recidive, essi erano stati condannati:
NOME COGNOME alla pena di anni nove di reclusione;
NOME COGNOME alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
NOME COGNOME alla pena di anni otto di reclusione;
NOME COGNOME alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione; oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare e all’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena.
Con la sentenza in epigrafe, resa in data 11 luglio 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, impugnata dagli imputati, ha rideterminato la pena agli stessi irrogata, con l’esclusione delle contestate recidive e il riconoscimento a tutti del regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residue aggravanti (ex art. 61, n. 1, e 112 cod. pen.).
Le pene alfine inflitte sono state le seguenti:
a NOME COGNOME la pena di anni cinque, mesi otto di reclusione;
a NOME COGNOME la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione;
a NOME COGNOME la pena di anni sei di reclusione;
a NOME COGNOME la pena di anni cinque, mesi dieci di reclusione.
È stata, di conseguenza, revocata nei confronti di NOME COGNOME l’interdizione legale inflitta e rideterminata la durata dell’interdizione dai pubbl
uffici in anni cinque.
I giudici di appello, in particolare, hanno ridimensionato le pene irrogate a ciascun imputato dopo aver ritenuto da escludere le recidive contestate a COGNOME, COGNOME e COGNOME e dopo aver considerato più adeguato, in relazione al complesso di elementi oggetto di valutazione, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute, sulle residue circostanze aggravanti, ritenute sussistenti anche all’esito del giudizio di secondo grado.
Le conformi (in punto di accertamento delle responsabilità) decisioni di merito hanno così ricostruito la vicenda: nella serata del 3 agosto 2021, a partire dalle 21:57 circa, era scoppiata una violenta zuffa in prossimità delle palazzine di edilizia economica e popolare site in INDIRIZZO, in esito alla quale NOME COGNOME era stato gravemente ferito, in pericolo di vita, anche con tre coltellate, tanto da necessitare dell’intervento e dei soccorsi delle Forze dell’Ordine e del 118, con suo susseguente ricovero ospedaliero in terapia intensiva.
Pure COGNOME e COGNOME, due dei soggetti poi imputati, avevano fatto ricorso alle cure mediche, avendo riportato anch’essi delle lesioni.
I motivi della contesa erano da ricondursi a un fatto di estrema banalità con conseguenti contestazione e applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen. – e, precisamente, al taglio di un albero di pesche piantato da COGNOME, da parte di NOME COGNOME, fratello dell’aggredito, destinatario di alcune minacce da parte dello stesso COGNOME nel pomeriggio antecedente all’aggressione.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, basata sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché sulle informazioni fornite dalla vittima non appena la stessa era stata nelle condizioni di renderle, NOME COGNOME ed NOME COGNOME si erano recati quella sera nei pressi dell’abitazione dei COGNOME, lì riuniti per festeggiare un compleanno, e avevano insistentemente suonato alla porta, colpendola anche con calci e pugni; giunto alla porta dell’appartamento, NOME COGNOME era stato afferrato e trascinato giù per le scale e fuori dal palazzo, dove numerose persone lo stavano attendendo nel piazzale con tono apertamente minaccioso e successivamente lo avevano aggredito, armate di mazze e altri oggetti contundenti: erano tra queste COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali avevano assunto un ruolo primario nell’aggressione, colpendo la vittima a più riprese.
Nel corso del dibattimento, il racconto dell’andamento dei fatti era stato rettificato da NOME COGNOME con la precisazione che, nell’occorso, egli era precipitosamente disceso dalle scale in autonomia, nel timore che il padre
potesse essere vittima di un’aggressione da parte del folto gruppo di persone appostato sotto al palazzo, le quali, a loro volta, volevano a tutti i costi che NOME scendessero dall’appartamento per confrontarsi con loro.
Nel corso dell’esame dibattimentale, gli imputati avevano negato gli addebiti offrendo, a loro volta, una versione alternativa dell’accaduto: in particolare, COGNOME aveva affermato di essere stato circondato e assalito da NOME, NOME e NOME COGNOME, uno dei quali brandiva addirittura una spada, e da una moltitudine di persone intervenute in loro sostegno, di aver ricevuto un aiuto, nella colluttazione, dal solo COGNOME, che aveva con sé un manico di scopa, e di non sapere come fosse stato possibile che NOME COGNOME avesse riportato tre ferite da accoltellamento all’addome; COGNOME aveva reso dichiarazioni di analogo tenore, sostenendo pere) che anche NOME COGNOME era presente, anche se era restato estraneo alla rissa.
I giudici dei due gradi di merito – dando credito alle deposizioni della persona offesa, dei testimoni escussi, in primis NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, all’esito dei sopralluoghi e dei sequestri degli strumenti di offesa, alle risultanze dei filmati estratti dalle telecamere di videoregistrazion collocate nei pressi del luogo dell’aggressione, come coniugate con la testimonianza qualificata del maresciallo NOME COGNOME, ai responsi degli esami tecnici, anche di natura dattiloscopica – hanno considerato accertati il tentativo di omicidio, ascritto a tutti gli imputati in concorso, e gli altri oggetto di contestazione.
I due esiti decisori si sono differenziati soltanto per la succitata evoluzione mitigatrice del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto impugnazione i quattro imputati, con atto del loro difensore di fiducia, di carattere unitario per tutte posizioni, sviluppando due motivi, unitariamente trattati, con cui si lamentano, da un lato, l’erronea applicazione della norma giuridica e il travisamento della prova e, dall’altro, la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà del motivazione.
Si contesta la credibilità annessa dalla dei giudici del merito a quella che viene prospettata come l’unica prova emersa nel presente giudizio, rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa NOME COGNOME e dai suoi familiari NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, in sede dibattimentale, avevano tuttavia fornito versioni contrastanti dell’accaduto, divergenti anche rispetto alle loro stesse precedenti dichiarazioni.
Secondo i ricorrenti, le incongruenze nelle versioni offerte dalle persone offese riguardano vari aspetti: la cinematica della condotta ascritta agli imputati
con la descrizione dei colpi inferti, la ricostruzione del danneggiamento delle autovetture, i soggetti principali del pestaggio, le armi utilizzate e, soprattutto, la fase iniziale del presunto agguato, ossia il “trascinannento” della persona offesa NOME COGNOME ad opera di NOME COGNOME e NOME COGNOME; tale fase – ad avviso della difesa – costituisce un elemento fondamentale, ingiustamente trascurato, in grado di far luce sulla genesi dell’intera vicenda e soprattutto sul coinvolgimento di NOME NOME ed NOME COGNOME, nonché sulla tesi dell’aggressione ai danni degli imputati.
Il compendio probatorio posto a fondamento della duplice sentenza di condanna per tentato omicidio risulta, secondo la difesa, privo dei necessari requisiti della precisione, della chiarezza e della concordanza e non supportato da alcun riscontro esterno: anche la perizia sulle armi, disposta in sede dibattimentale e totalmente ignorata dai giudici di merito, ha dimostrato la totale assenza di impronte riconducibili agli imputati.
Per i ricorrenti, la sentenza è illogica anche quando mostra di basare il proprio convincimento sulle videoregistrazioni del sistema di sorveglianza, depositate oltre sette mesi dopo i fatti: tali filmati, di pessima qualità, con viene ripreso lo schermo di un computer da un telefono cellulare, sono, oltre che inammissibili, inutili ai fini della ricostruzione della vicenda, perché n riprendono mai la zona oggetto di colluttazione tra gli imputati e la famiglia COGNOME; inoltre, essendo stati girati con un cellulare, hanno ad oggetto solo ciò che poteva essere “comodo” alla persona offesa, ossia le fasi finali della baruffa.
Le stesse videoregistrazioni vengono, tuttavia, prospettate come rilevanti nel punto in cui cristallizzano l’innesco del fatto, indicando come orario di inizio l ore 21:57, e accertano le numerose falsità affermate dalle persone offese e poste alla base della decisione: con esse è infatti possibile logicamente dimostrare l’assenza di NOME COGNOME sul luogo dei fatti, trattandosi di orario nel quale l’imputato si trovava presso il “Bar 2000”, sito in Marigliano, e non poteva partecipare all’aggressione, essendo impossibile percorrere una strada cittadina, quale quella in cui si trova la citata attività commerciale, in ora estivo, in meno di cinque minuti; su questo punto, ad avviso della difesa, sentenza esprime una valutazione errata e contraddittoria, al pari dell’affermazione relativa alla presenza nell’Ospedale di Nola dello stesso NOME COGNOME.
Si contesta, poi, la conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuti accertato che COGNOME e COGNOME colpirono la vittima, pur essendo essi stessi gravemente feriti.
Infine, si deduce il vizio di insufficiente motivazione, siccome essa risulta sprovvista di qualsivoglia discorso giustificativo e sproporzionata rispetto ai fatt
in contestazione, sia in relazione alla personalità, sia in relazione all’applicazion della legge penale.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, resa ai sensi dell’art. 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall’art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché, ulteriormente, dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sulla scorta della considerazione che i motivi di ricorso si risolvono in una mera riproposizione dei motivi di appello, a cui la sentenza della Corte territoriale ha ampiamente risposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi – i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione, rafforzata dalla stessa struttura dell’atto impugnatorio sono nel loro complesso infondati, oltre a presentare, sia pure soltanto per qualche aspetto, limiti di ammissibilità.
I ricorrenti, che appuntano le loro doglianze essenzialmente in riferimento al delitto di tentato omicidio sub A), hanno basato il complesso argomentativo connotante l’atto di impugnazione sulla prospettazione che i giudici del merito hanno utilizzato, quali uniche fonti di prova, le inattendibili dichiarazioni rese d NOME COGNOME e dai suoi familiari, così omettendo di tenere in debita considerazione le opposte versioni offerte dagli imputati, mentre prive di concludenza dovrebbero ritenersi le altre prove.
Coltivando tale impostazione, la difesa dimostra, tuttavia, di non essersi debitamente confrontata con il complessivo tessuto che ha costituito la motivazione della decisione.
I giudici del merito, dopo l’articolata ricognizione degli elementi di prova emersi e utilizzati per l’accertamento della penale responsabilità di COGNOME, COGNOME, COGNOME ed COGNOME in merito al tentato omicidio in danno di NOME COGNOME, hanno attribuito credito non soltanto alla versione dei fatti offerta dalla persona offesa del suddetto delitto, così come a quella scaturente dalle deposizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, coincidenti, nella sostanza, su ogni aspetto rilevante dell’accadimento, ma anche a tutte le ulteriori, convergenti, prove emerse a carico degli imputati.
Sono stati considerati e analizzati l’esito degli accertamenti di polizia, dei
verbali di sopralluogo e di sequestro delle armi e degli oggetti di offesa, nonché dell’esame dattiloscopico, il contenuto delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza acquisite agli atti, le rilevanti evidenze emerse dalla situazione clinica risultante all’esito dell’aggressione, che hanno attestato le gravi feri riportate dalla persona offesa del reato tentato sub B), tali da poter concretamente determinare la sua morte, e la testimonianza di delucidazione e raccordo resa dal maresciallo COGNOME.
2.1. Il discorso giustificativo svolto dai giudici di appello, anche mediante i richiamo delle approfondite notazioni espresse dal Tribunale nella sentenza di primo grado (specialmente alle pagine 19 e ss.), ha, in particolare, esposto in modo adeguato e non illogico le ragioni per le quali la deposizione della vittima del tentato omicidio sono risultate dotate di credibilità e attendibilità, intrinse ed estrinseca: nel loro parte essenziale, infatti, le dichiarazioni di NOME COGNOME sono risultate costanti, prive di eccessi accusatori e scevre da qualsivoglia interesse, anche economico nella vicenda.
Anche le deposizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, scontata qualche divergenza secondaria determinata dalla differenza di percezioni avute dai dichiaranti a causa, secondo il ragionevole assunto dei giudici del merito, alla concitazione della fase aggressiva, hanno superato con nettezza il vaglio di credibilità e attendibilità.
Il nucleo di tutte le dichiarazioni, al di là delle iniziali distonie attinen fase di uscita da casa e discesa per le scale della vittima, è risultato convergente: NOME COGNOME aveva riportato le ferite pressoché mortali a seguito dell’aggressione violenta posta in essere, in concorso, dai quattro imputati nel corso della serata del 3 agosto 2021 allorché essi avevano citofonato all’abitazione di NOME COGNOME COGNOME avevano lanciato una pietra sul corrispondente balcone, sfidando i COGNOME a scendere e “confrontarsi” con loro; quando la vittima era arrivata giù, era stata colpita dagli imputati con le armi da punta e taglio di cui essi si erano dotati, con conseguenze gravissime per l’aggredito, tanto che, soccorso, NOME COGNOME era stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Noia, con multiple ferite che lo avevano attinto a diversi organi vitali (in corrispondenza dell’addome, del torace e della testa), tanto da ridurlo in pericolo di vita.
La conclusione della sicura tenuta – dalla Corte territoriale definita senza enfasi granitica – dell’accertamento di responsabilità già compiuto nei confronti dai quattro imputati dal Tribunale è stata dai giudici di appello raggiunta valutando in modo coordinato il contributo scaturito dalle indicate fonti di prova dichiarativa e le ulteriori risultanze, con particolare riferimento all’esito d accertamenti compiuti nell’immediatezza, alle evidenze tratte dal sistema di
videosorveglianza e all’esito degli esami tecnici, confermativi della partecipazione di tutti i ricorrenti all’aggressione mediante la quale era stato perpetrato tentativo di omicidio.
Pertanto, in modo incensurabile i giudici del fatto hanno disatteso motivatamente le contrarie asserzioni prospettate dagli imputati e valorizzate dalla difesa.
Non va obliterato che, al cospetto dell’adeguata, argomentata e coerente valutazione delle singole testimonianze e della loro portata probatoria da parte dei giudici di merito, la sede di legittimità non è quella deputata alla rilettura corrispondente significato.
Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, cui spetta giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contra testimoniali o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fa sempre salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01).
Nel senso ora indicato, l’apparato giustificativo offerto dal Tribunale, poi recepito e specificato dalla Corte di appello, in merito alla disamina degli elementi scaturiti dalle singole testimonianze, ha annesso a ciascuna delle medesime un significato insindacabile, siccome sorretto da un tessuto argomentativo congruo in relazione alle dichiarazioni richiamate e privo di cesure logiche.
2.2. Il carattere di certezza degli elementi di prova estratti dai filma suindicati risulta contestato dai ricorrenti in modo privo di fondamento.
I giudici di appello hanno, in particolare, chiarito che dall’esame delle corrispondenti immagini, coniugato con la deposizione del testimone qualificato COGNOME, sono state riconosciute nella fase aggressiva le condotte di COGNOME e di COGNOME. Il primo era risultato anche immortalato dalle immagini mentre lanciava un oggetto in direzione dell’abitazione dei COGNOME.
La Corte territoriale ha elencato quelli i dati dimostrativi – riguardanti anch prove dirette, e non soltanto indizi – convergenti nel dimostrare il concorso di tutti e quattro gli imputati nell’azione costitutiva del delitto tentato sub B): il rinvenimento delle armi sporche di sangue nei pressi dell’ingresso dell’abitazione di COGNOME, il quale era il soggetto che serbava le più cospicue ragioni di risentimento nei riguardi dei COGNOME, essendo stato anche ripreso nell’espressione di intenti aggressivi nei loro confronti; il fatto che COGNOME era stato individua come colui che aveva citofonato a casa dei COGNOME sollecitando la loro discesa in strada; il fatto che COGNOME nel corso dell’aggressione aveva riportato, a sua
volta, ferite; il riconoscimento diretto di COGNOME da parte di NOME COGNOME fra gli aggressori che lo avevano attaccato e gravemente ferito, riconoscimento confermato anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.3. In ordine al rilievo difensivo circa l’incompatibilità della partecipazion al fatto aggressivo di NOME COGNOME con l’orario (ore 21:57) in cui COGNOME, figlioccio di COGNOME, aveva segnalato di essere stato videoregistrato presso il “Bar 2000” di Marigliano, la Corte di appello ha preso in esame la deduzione, ma – confermando in modo argomentato la valutazione già approfonditamente compiuta dal Tribunale (alle pagine 21-22 della relativa sentenza e al di là di ogni verifica dell’esattezza dell’orario indicato dal sistema di videosorveglianza a cui l’imputato si era riferito – ha escluso la falsità delle accuse dei suddet testimoni a carico di tale imputato, in quanto l’alibi addotto si era rilevato molt debole: questi effettivamente si era allontanato per l’acquisto del latte, ma ciò era avvenuto per pochi minuti, in quanto egli, avvertito dai familiari e velocemente ritornato presso di loro, aveva potuto senz’altro partecipare all’aggressione.
Sono state, in tale direzione, analizzate le testimonianze a suo carico anche sotto questo profilo e si sono esclusi qualsiasi traccia di confusione da parte dei dichiaranti e l’emersione di un loro intento calunniatorio ai danni dell’imputato.
La spiegazione data dai giudici di appello si profila adeguata e non illogica, sicché non può essere censurata in questa sede.
2.4. Non si ravvisa alcun profilo di contraddittorietà nella giustificazione data dai giudici del merito per ritenere sussistente la compatibilità fra le lesio riportate nello scontro aggressivo da COGNOME e da COGNOME e la loro partecipazione al tentativo di omicidio.
Il carattere modesto delle ferite alla testa riportate dai due imputati e l’assenza di riscontri all’affermazione di COGNOME, secondo cui NOME COGNOME si era armato con una spada (mai rinvenuta), hanno condotto anche i giudici di appello a escludere ogni valenza probatoria a tale dato, non idoneo a incrinare l’attendibilità delle suddette dichiarazioni, e a ritenere del tutto impratica ipotesi giuridiche alternative, quale l’evenienza della legittima difesa in favore degli imputati: NOME COGNOME, secondo l’accertamento di merito, durante la colluttazione, nel tentativo di difendersi dai fendenti che gli venivano infert aveva colpito COGNOME e COGNOME con una mazza recuperata nel corso della colluttazione, dopo averla sfilata dalle mani di uno degli aggressori.
Il riferito inquadramento, oltre che congruamente spiegato, si profila giuridicamente corretto.
Già considerando il delitto di lesioni personali, si suole precisare che non ricorre la legittima difesa anche qualora i due contendenti si siano I nciati
contemporaneamente alla reciproca aggressione (Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, F., Rv. 277154 – 01).
D’altronde, i due citati ricorrenti hanno addotto la sussistenza delle indicate lesioni ai loro danni soltanto come un indicatore dell’inattendibilità dei lor accusatori: anche questa prospettiva, però, è stata congruamente contrastata dai giudici del merito.
2.5. Posto quanto precede, a parte la documentata analisi critica compiuta dai giudici dei due gradi in merito ai molteplici e convergenti elementi di prova ritenuti dimostrativi della penale responsabilità degli imputati, si rivela fu centro anche l’insistenza dei ricorrenti sulla dedotta assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.
Si ricorda sul tema, per sola completezza, che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, con la specificazione che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 de 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).
2.6. Non chiara, confusiva e certamente generica, come tale priva dei requisiti di ammissibilità, deve considerarsi l’ultima articolazione censoria contenuta nell’atto di impugnazione, lì dove i ricorrenti si sono doluti del fatt che la decisione si presenterebbe sprovvista di qualsivoglia discorso giustificativo e sproporzionata rispetto ai fatti in contestazione, sia in relazione all personalità, sia in relazione all’applicazione della legge penale.
Per vero, non risulta con nettezza se questa critica abbia riguardato l’accertamento della responsabilità degli imputati oppure il trattamento sanzionatorio loro inflitto, ovvero l’uno e l’altro punto della decisione.
In ogni caso, la censura è ictu °cui/ aspecifica, a fronte della solida motivazione intessuta, quanto alla responsabilità dei ricorrenti, dalle due decisioni di merito e della ragionata rideterminazione in melius da parte dei giudici di appello delle pene eque da irrogare a ciascun imputato, in quanto responsabile, tra gli altri reati, del tentativo di omicidio di cui al capo B).
Per il resto, a fronte di un assetto giustificativo solido e immune da vizi
logici, i ricorrenti, pur lamentando vizi motivazionali, travisamento della prova e violazione di legge, sollecitano una valutazione alternativa degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità, attraverso la riproposizione di doglianze che investono profili in fatto già oggetto di congruo scrutinio all’interno del decisione impugnata: e tale ventilata riproposizione presta il fianco al rilievo della sua concretizzazione mediante la non consentita rivalutazione del valore dimostrativo degli elementi di prova.
3.1. Le deduzioni della difesa trovano un efficace e non superato contrasto nel coordinato assetto argomentativo risultante dalle due sentenze che hanno accertato, in modo conforme, le responsabilità dei quattro imputati.
Non va, sul punto, obliterato che, ai fini del controllo di legittimità sul vi di motivazione, ricorre la fattispecie della doppia decisione conforme in tema di accertamento della responsabilità quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazi delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01).
Questa considerazione va tenuta presente anche in relazione al concetto per cui, nella motivazione della sentenza di appello, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece necessario e sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, in tale prospettiva dovendo considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, si rivelino logicamente incompatibili con la decisione motivatamente adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01).
In questo senso, si profila irrilevante la mancanza di articolazioni giustificative espresse nella sentenza impugnata in merito all’esito negativo della perizia sulle armi, essendo stata – la prova piena della responsabilità dei quattro imputati – fondata sulle suindicate, diverse fonti di prova, congruamente considerate non contraddette in modo determinante da tale esito.
3.2. Anche per quanto concerne gli adombrati travisamenti, i ricorsi palesano la loro carenza di fondatezza, oltre che, per tale ambito, l’inadeguatezza strutturale delle corrispondenti deduzioni.
Va, in particolare, ricordato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione,
il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace esclusivamente se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Alla stregua delle svolte considerazioni, i ricorsi devono considerarsi in parte infondati e in parte privi dei requisiti di ammissibilità e, quindi, nel complessi, da rigettarsi.
Al rigetto degli stessi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2024
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