Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29540 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 22/01/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 21 settembre 2022 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (art. 635, primo comma, cod. pen.), 2 (art. 635, primo comma, cod. pen.), 3 (art. 635, primo comma, cod. pen.), 4 (artt. 582 e 585 cod. pen., in relazione all’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., 61, primo comma, n. 2, cod. pen.) e 5 (artt. 56 e 575 cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto d cui al capo 5, per i quali l’imputato, applicata la diminuente per il rito speciale con cui si procedeva, veniva condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento della custodia cautelare in carcere.
Veniva, infine, applicata all’imputato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 235 cod. pen.
Con sentenza emessa il 22 gennaio 2024 la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, dichiarava il non luogo a procedere per i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, per mancanza di querela della persona offesa, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME COGNOME, per il residuo delitto di cui al capo 5, in quattro anni e dieci mesi di reclusione.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono esposti, emergeva che 1’8 gennaio 2020, intorno alle ore 15, allo scopo di evitare un controllo di polizia su strada, NOME COGNOME, mentre si trovava bordo dell’autovettura Renault Megane, targata TARGA_VEICOLO, ingranava la retromarcia e investiva l’ag. NOME COGNOME, che voleva controllarlo, urtandolo con il paraurti posteriore del mezzo. Dopo l’investimento, NOME COGNOME si recava presso l’Ospedale “San Carlo” di Milano, dove gli venivano diagnosticate ferite alle gambe causate dall’impatto con il veicolo guidato dall’imputato, giudicate guaribili in 45 giorni.
L’investimento di NOME COGNOME, in particolare, si verificava dopo che l’imputato, allo scopo di sottrarsi al controllo su strada della pattuglia della Polizia di Stato composta dalla stessa persona offesa e da NOME COGNOME che avevano cercato di fermare l’autovettura guidato dal ricorrente, mentre
stazionava nella INDIRIZZO -, si dava alla fuga con il mezzo che conduceva per le vie cittadine, fino a quando non andava a impattare con altri veicoli, arrestandosi. A quel punto, COGNOME scendeva dall’autovettura di servizio per tentare di bloccare il ricorrente, posizionandosi dietro il suo veicolo, venendo repentinamente investito con le modalità descritte al capo 5 dal ricorrente, che, tentava di investire anche NOME COGNOME, che, nel frattempo, era sceso dal mezzo, che riusciva a scansare gettandosi immediatamente a terra.
Subito dopo, l’imputato si allontanava dal luogo del delitto, fino a quando non abbandonava il veicolo, fortemente danneggiato, lungo una delle due corsie dell’INDIRIZZO, nel tratto della INDIRIZZO ovest di Milano, dove veniva rinvenuta dagli agenti della Questura di Milano, nel frattempo allertati da COGNOME e COGNOME.
I fatti di reato, sin dall’immediatezza dei fatti, venivano ricostruiti grazie alle dichiarazioni rese dalle persone offese, che descrivevano minuziosamente le modalità con cui, la sera dell’8 gennaio 2024, avevano eseguito il controllo di polizia, per sfuggire al quale, l’imputato aveva investito NOME COGNOME e tentato di investire NOME COGNOME.
Le accuse delle persone offese si ritenevano ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni dell’imputato, che, ammetteva di avere investito NOME COGNOME, pur precisando di averlo fatto nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia che la vittima e il collega volevano eseguire. Il ricorrente, inoltre, escludeva che intendesse uccidere l’agente di polizia che si trovava dietro la sua autovettura Renault Megane, precisando che voleva soltanto allontanarsi dal luogo dove si era verificato l’impatto del suo veicolo con altri mezzi, dopo l’iniziale fuga, attuata sulle strade di Lorenteggio.
In questa, univoca, cornice probatoria, la Corte di appello di Milano ritenevano corretta la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 5, contestata all’imputato ex artt. 56 e 575 cod. pen., ritenendo dimostrato che l’imputato, azionando la retromarcia della sua autovettura Renault Megane, investiva l’ag. COGNOME, proiettandolo indietro e urtandolo con il paraurti posteriore del mezzo, allo scopo di sottrarsi al controllo di polizia al quale la vittima volevo sottoporlo.
Non era, per altro verso, dubitabile che l’investimento di COGNOME era funzionale a uccidere la persona offesa, atteso che il movimento investitore del mezzo era strumentale a eliminare ogni resistenza della vittima, che, concluso l’inseguimento iniziato per le vie di Lorenteggio, intendeva sottoporre a controllo il ricorrente.
Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l’imputato NOME COGNOME veniva riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 5, per il quale veniva condannato alle pene di cui in premessa.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive.
Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME, che appariva contraddetto dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si era concretizzato l’investimento di NOME COGNOME, che imponevano di escludere la ricorrenza degli elementi oggettivi del reato di cui al capo 5, con le quali la Corte di merito si era confrontata con un percorso argomentativo connotato da apparenza.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 56 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere dimostrato l’intento omicida sotteso alla condotta illecita di NOME COGNOME, l’assenza del quale imponeva la riqualificazione del reato contestato al capo 5 nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate, non risultando dimostrato che l’azione dell’imputato fosse sorretta dall’anímus nefandi indispensabile alla configurazione del tentato omicidio oggetto di contestazione.
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 81, secondo comma, cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato oggetto di vaglio giurisdizionale e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 22 maggio 2021, relativi alle attività di spaccio commesse in un’epoca coeva ai fatti di reato, a causa delle quali, temendo di essere arrestato, l’imputato aveva tentato di sottrarsi al controllo di polizia attivato nei suoi confronti 1’8 gennaio 2020.
Con il quinto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell’atteggiamento di collaborazione processuale assunto da COGNOME fin dall’immediatezza dei fatti, che
la Corte di merito non aveva considerato, a fronte delle specifiche deduzioni difensive.
Con il sesto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, applicata ai sensi dell’art. 235 cod. pen., che veniva giustificata esclusivamente dai suoi precedenti penali.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME, che appariva contraddetto dalle circostanze di tempo e di luogo in cui si era concretizzato l’investimento di NOME COGNOME, che imponevano di escludere la ricorrenza degli elementi oggettivi del reato di cui al capo 5, con le quali la Corte di merito si era confrontata con un percorso argomentativo connotato da apparenza.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, secondo cui le modalità con cui NOME COGNOME era stato investito da NOME COGNOME, mentre si trovava bordo dell’autovettura Renault Megane, targata TARGA_VEICOLO, erano intrinsecamente inidonee a provocarne la morte, è smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, che veniva correttamente ricostruita dalla Corte territoriale, alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si era verificato il ferimento della vittima.
La Corte di appello di Milano, in particolare, richiamava la manovra di retromarcia, azionata consapevolmente, attraverso la quale NOME COGNOME veniva investito mentre era posizionato dietro il veicolo dell’imputato; il punto d’impatto tra l’autovettura del ricorrente e la vittima, che veniva investito con il paraurti posteriore dell’automezzo; le ferite riportate dalla persona offesa alle gambe, che gli venivano diagnosticate presso l’Ospedale “San Carlo” di Milano, dove la vittima veniva ricoverata la sera dell’8 gennaio 2020; la pervicace
determinazione criminosa del ricorrente, incompatibile con l’accidentalità dell’azione criminosa, resa evidente dal fatto che, prima di investire l’agente che lo stava controllando, aveva già tentato di sottrarsi al fermo da parte della pattuglia della Polizia di Stato composta dalla stessa vittima e da NOME COGNOME.
Su questi, decisivi, profili probatori, la sentenza di appello si soffermava con un percorso argomentativo immune da censure motivazionali, evidenziando che l’azione criminosa di NOME COGNOME, così come descritta al capo 5 della rubrica, per le modalità concrete con cui si era sviluppata, era certamente idonea a determinare la morte di NOME COGNOME, avendo provocato l’impatto dell’autovettura con il corpo della vittima, provocata dalla manovra di retromarcia attuata dall’imputato, ferite sparse alle gambe della persona offesa, causate dal suo investimento con il paraurti del mezzo investitore.
Sulla scorta di questa, ineccepibile, ricostruzione dell’aggressione armata posta in essere dal ricorrente in danno di COGNOME, la Corte di appello di Milano formulava un giudizio affermativo sull’idoneità degli atti posti in essere dall’imputato a provocare la morte della persona offesa, mediante il suo investimento. Tale giudizio appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, COGNOME, Rv. 248305 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 254106 – 01; Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688 – 01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell’art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono
pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, NOME R,itco, Rv. 19124/1 – 01).
Deve, infine, rilevarsi che tale, ineccepibile, ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a NOME al capo 5, impone di escludere che, nel caso di specie, ci si trovi di fronte a un’ipotesi motivazione apparente, che ricorre quando – al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente – la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere dimostrato l’intento omicida sotteso alla condotta illecita di NOME COGNOME, l’assenza del quale imponeva la riqualificazione del reato contestato al capo 5 nella diversa fattispecie delle lesioni personali aggravate, non risultando dimostrato che l’azione investitrice dell’imputato fosse sorretta dall’animus netàndi indispensabile alla configurazione del tentato omicidio oggetto di contestazione.
Osserva il Collegio che l’univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa – analoga a quella ascritta a NOME COGNOME al capo 5 – riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all’esigenza di ricostruire in termini processualmente certi la volontà del soggetto attivo del reato rispetto all’aggressione del bene giuridico protetto della norma penale, che, nel nostro caso, è rappresentato dalla vita di NOME COGNOME, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che ai fini dell’accertamento dell’animus necandi sotteso alla condotta esaminata, afferma: «In tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione
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dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 2910 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276401 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, NOME, Rv. 236110 – 01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, COGNOME, Rv. 191241 – 01).
Ne discende che, nel caso di specie, il requisito dell’univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete delle condotte illecite posta in essere da NOME in danno della persona offesa – che si sostanziavano nell’investimento di COGNOME, urtato violentemente con il paraurti dell’autovettura Renault Megane condotta dall’imputato -, nel senso che il suo comportamento aggressivo doveva possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva e della dinamica dell’aggressione, l’attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida (tra le altre, Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269931 – 01; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 254106 – 01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, COGNOME, Rv. 248829 – 01).
In questo contesto, non può non rilevarsi che la dinamica del ferimento di COGNOME, tenuto conto del contesto criminoso nel quale si inseriva, che traeva origine dal tentativo di COGNOME di sottrarsi a un controllo di polizia, doveva ritenersi dimostrativa del fatto che l’azione del ricorrente conseguisse a una volontà omicida univocamente orientata, indirizzata nella direzione prefigurata dalle sentenze di merito, consentendo di affermare che l’imputato intendeva investire la persona offesa, noncurante del rischio di causarne il decesso, che non si verificava per le modalità con cui si verificava l’impatto del veicolo con il corpo della vittima.
La morte di NOME COGNOME, dunque, non si verificava per cause indipendenti dalla volontà dei ricorrenti, essendo incontroverso che solo la sequenza, estremamente concitata, degli accadimenti criminosi impediva il verificarsi di un epilogo infausto dell’investimento automobilistico provocato dalla vittima con le modalità descritte al capo 5.
Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Milano, che, a pagina 8 della sentenza impugnata, osservava che «se è vero che il fine ultimo è rappresentato dal controllo di polizia, pare evidente come l’investimento e lo schiacciamento dell’agente, con esito mortale, rappresentino lo strumento immediato per il conseguimento del predetto fine ultimo; ne discende la conferma della penale responsabilità del soggetto a titolo di dolo diretto ».
Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
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Deve, invece, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato oggetto di vaglio e quelli giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 22 maggio 2021 – riguardanti le attività di spaccio commesse da NOME tra il 2019 e il maggio del 2020 -, a causa delle quali, temendo di essere arrestato, l’imputato aveva tentato di sottrarsi al controllo di polizia attivato nei suoi riguardi 1’8 gennaio 2020.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, essendo incontroverso che la vicenda criminosa oggetto di vaglio non è collegata, nemmeno indirettamente, alla condanna irrogata a COGNOME dal Tribunale di Lecco per le attività di spaccio di sostanze stupefacenti, commesse in un’area diversa da quella nella quale si concretizzava il reato di cui al capo 5.
Si consideri, inoltre, che il tentato omicidio di cui al capo 5, all’evidenza, è connotato da estemporaneità, inserendosi in una sequenza criminosa che traeva origine dal tentativo della pattuglia della Polizia di Stato, composta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, di fermare il ricorrente, dopo averlo incrociato casualmente nella INDIRIZZO; controllo al quale il ricorrente tentava di sottrarsi, dandosi repentinamente alla fuga con l’autovettura che conduceva, fino a quando non arrestava la marcia del veicolo, andando a impattare con altri mezzi.
Ricostruito in questi termini, il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di appello di Milano appare rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, secondo cui gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, rilevante ex art. 81 cod. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 01).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso.
Parimenti inammissibile deve ritenersi il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si imponeva alla luce dell’atteggiamento di collaborazione processuale assunto da NOME COGNOME fin dall’immediatezza dei fatti, che la Corte territoriale non aveva considerato, a fronte delle specifiche deduzioni difensive.
Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a COGNOME risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Milano, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto dell’elevato disvalore del reato di cui al capo 5 così come contestato all’imputato ex artt. 56 e 575 cod. pen. – e della pervicacia dell’atteggiamento dell’imputato, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2 e 3, cui si rinvia.
Queste conclusioni, dunque, traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell’elevato disvalore della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione della Corte territoriale e delle modalità con cui la condotta illecita contestata al capo 5 venivano commesse da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME. L’elevato disvalore dell’azione di investimento che aveva provocato il ferimento di un agente di polizia rende prive di rilievo le dichiarazioni confessorie del ricorrente, che, peraltro, si inseriscono in un quadro . probatorio definitivamente consolidato, per effetto delle accuse, pienamente convergenti, delle persone offese, che la sera dell’8 maggio 2020 avevano tentato di sottoporre a controllo il ricorrente.
Tali considerazioni, a ben vedere, non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a COGNOME – è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 – 01; si vedano, in senso
sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, COGNOME, Rv. 222351 – 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, COGNOME, Rv. 214200 – 01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale “concessione” del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA – DATA_NASCITA).
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del quinto motivo di ricorso.
Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato, applicata ex art. 235 cod. pen., che veniva giustificata esclusivamente dai suoi precedenti penali.
Non può, in proposito, rilevarsi che l’elevato disvalore dei fatti di reato contestati a NOME COGNOME, sul quale ci si è soffermati nel paragrafo 5, unitamente alla caratura criminale dell’imputato, che gravitava nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti, correttamente richiamati nella decisione censurata, imponevano l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione di cui all’art. 235 cod. pen.
Tali considerazioni appaiono ulteriormente avvalorate dalla condanna irrogata a COGNOME, con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 22 maggio 2021, cui ci si è riferiti nel paragrafo 4, con la quale l’imputato era stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti; il che rendeva evidente come il ricorrente fosse inserito in un ambiente criminalità nel quale operava stabilmente, a conferma della sua elevata pericolosità sociale, correttamente rilevata dalla Corte di appello di Milano.
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del sesto motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2024.