Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50711 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, il quale ha chiesto la conferma dell’impugnata sentenza, con riferimento alla pena detentiva già irrogata, confermando, altresì, le statuizioni civili e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, nonché la condanna dell’imputato alle spese e competenze del presente giudizio, come da nota specifica che si allega.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato NOME COGNOME, il quale ha ribadito le argomentazioni del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA
n
RITENUTO IN FATI -0
Con sentenza del 14/12/2022 la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 16/3/2022, che – a seguito di rito abbreviato – aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni sei di reclusione per il tentato omicidio del fratello NOME, verso il quale l’imputato lanciava dal balcone dell’abitazione una bombola cli gas, con fiammata prodotta dalla fuoriuscita del gas, senza riuscire a colpire la persona offesa, che si era spostata, nonché per il connesso reato di danneggiamento aggravato.
In Cosenza, il giorno 15 novembre 2020.
Nella sentenza di secondo grado la pena è stata rideterminata in anni quattro e mesi dieci di reclusione, mediante riduzione al minimo della pena base per il tentato omicidio e limitazione a tre mesi dell’aumento per continuazione, con conferma dell’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate aggravanti e con eliminazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 56-575 cod. pen., apparendo oggettivamente impossibile che l’azione sintetizzata nell’imputazione fosse in grado di ledere la vita della persona offesa. Sostiene il ricorrente che la bombola di gas, per quanto accesa, non sarebbe mai esplosa con il lancio, ed avrebbe soltanto determinato “un fiammone duraturo”, mentre l’eventuale esplosione si sarebbe potuta determinare soltanto in caso di penetrazione dell’aria nél corpo della bombola.
Ove invece, disattendendo il senso della motivazione della Corte territoriale, si volesse intendere che azione idonea era quella riconducibile al lancio della bombola contro la persona offesa con l’intento di schiacciarla, il video girato dalla stessa vittima ha evidenziato che l’agente non aveva mirato al fratello, ma aveva lanciato la bombola al buio, mentre NOME passeggiava avanti e indietro senza sosta.
2.2. Palese travisamento della prova, laddove si intendono assodati passaggi tecnici mai acquisiti mediante elaborati specifici, ma basati su considerazioni presuntive, peraltro sfornite di aderenza empirica.
La tesi del primo giudice focalizza sul lancio della bombola verso la vittima senza considerare che un eventuale schiacciamento non poteva mettere in pericolo la vita della persona offesa; la Corte di appello ha ipotizzato l’esplosione della bombola per detonazione della miscela gassosa a contatto con l’aria (“una
vera e propria palla di fuoco”); ma nessuna di tali eventualità è stata oggetto di accertamenti tecnici, né potrebbe in contrario invocarsi la scelta difensiva di accedere al rito abbreviato, che non abdica alla necessità della valutazione delle prove ai fini dell’affermazione di responsabilità.
2.3. Nel terzo motivo si censura il vizio motivazionale che ha determinato in entrambi i giudici di merito il disallineamento dal capo di Imputazione, che ha fatto specifico riferimento alla sequenza così illustrata: “dopo avere portato sul balcone della propria abitazione una bombola… ed aver’visto il fratello.., apriva la valvola del gas e dopo avere visto la fiammata… compiva atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del fratello, lanciando con forza la bombola al fine di colpire il fratello.., non riuscendo.., in particolare perché la persona offesa s era spostata”.
Data tale descrizione, la difesa enuclea due criticità: la prima è rappresentata dalla micidialità della bombola in rapporto allo schiacciamento, effetto che non è stato vagliato da alcun accertamento tecnico e che potrebbe constare della sola idoneità a provocare mere lesioni, anche gravi.
Invece, la diversa tesi della Corte territoriale, imperniata sulla possibilità che a seguito dell’urto la bombola si fosse frantumata e trasformata in proiettile o palla di fuoco, si caratterizza per la mancata corrispondenza alla condotta descritta nel capo di imputazione.
2.4. L’ultimo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aggravante dei futili motivi, che non è stata calata nel contesto familiare in cui si colloca la presente vicenda, caratterizzato da plurime denunce reciproche tra i fratelli NOME ed i rispettivi nuclei familiari, con pendenza di ben dodici processi penali per danneggiamenti e reati contro la persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in gran parte inammissibile, eccetto per quanto riguarda l’aggravante dei futili motivi.
Invero, l’impugnazione, di stampo fattuale e rivalutativo, è riproduttiva delle medesime censure avanzate nel gravame, e non si confronta con le congrue e perspicue osservazioni svolte dai giudici di merito, in una vicenda processuale esitata in un doppio conforme giudizio, quanto alla ricostruzione e alla qualificazione dei fatti, e dunque soggetta a limiti intrinseci nella deduzione di vizi attinenti al percorso argomentativo.
È noto, infatti, che quando in entrambi i gradi processuali l’esito decisorio giunge al medesimo risultato, l’indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio
della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisarnento delle prove.
Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.
Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, c può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive, con specifico riferimento al tema del dedotto difetto di univocità della condotta (possibile espressione del mero intento di ledere) e dell’elemento soggettivo del reato, che costituiscono il focus dei primi tre motivi del presente ricorso.
2. Va dunque ribadito che risulta ineccepibile sotto il profilo logico l’argomentare della Corte territoriale, aderente alle risultanze istruttorie e non in contraddizione con la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado, circa l’adeguatezza della condotta offensiva dell’imputato a produrre un esito letale, per la natura del mezzo utilizzato, una bombola del gas alla quale era stata attivata la fiamma mediante apertura della valvola, scagliata dall’imputato contro il fratello che si trovava nel cortile, così ponendo indubbiamente le condizioni per attentare efficacemente alla vita della persona offesa.
Infatti, non vi era necessità di alcun accertamento peritale per verificare la micidialità del lancio della bombola del gas sia in rapporto ad un possibile esito di schiacciamento fisico, considerato il peso di una bombola a pieno carico, sia in rapporto all’eventualità che a seguito dell’urto al suolo si fosse compromessa la tenuta dell’involucro, considerata anche la fiamma già attivata prima del lancio, così innestandosi una deflagrazione che certamente sarebbe stata esiziale per l’obiettivo umano. Tali valutazioni sono state correttamente effettuate sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come da costante insegnamento dell’esegesi di legittimità.
Va specificato che l’impostazione dei giudici di merito non confligge con la descrizione contenuta nell’imputazione di reato, che è orientata alla mera indicazione del lancio della bombola dal secondo piano “al fine di colpire il fratello”, dunque una prospettiva finalistica per cui l’obiettivo di colpire la vittima va inteso nel senso sia di colpirlo meccanicamente, che di renderlo bersaglio di una “palla
di fuoco”, come si è espressa l’impugnata sentenza a significare l’esplosione che avrebbe potuto scaturire dal lancio della bombola incendiata.
Va altresì rilevata la logicità della motivazione relativa all’animus necandi, che è stato apprezzato dai giudici del merito per la scelta oculata del momento in cui passare all’azione da parte dell’imputato, quando il fratello si era reso ben visibile e dunque maggiormente aggredibile: ne risulta confermata la ricorrenza del dolo alternativo diretto, con esclusione del dolo eventuale. Invero, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente, sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, clesumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390), profili ai quali ha fatto corretto riferimento l’impugnata sentenza. Ne discende la correttezza della conferma della qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio. In conclusione, i tre motivi di ricorso iniziali devono essere ritenuti inammissibili.
Deve invece essere approfondito il riconoscimento “dell’aggravante dei futili motivi, che pone criticità motivazionali, in quanto l’impugnata sentenza ha fatto richiamo sul punto alla prima decisione; a sua volta, la prima sentenza si è risolta nel richiamo del principio di diritto, senza alcuna indagine su quali fossero i motivi familiari di grave contrasto tra fratelli, che il ricorrente dice radicat perduranti controversie economiche, e perché dovessero ritenersi così banali da essere degradati a mero pretesto di cieca violenza; né si ricavano lumi sulla consistenza dell’aggravante in questione dal capo di imputazione, che si limita a citare l’aggravante dei motivi abietti o futili, senza alcuna delucidazione.
In definitiva, è necessaria una spiegazione su quale sia stato in concreto il motivo di diatriba familiare che ha innescato la vicenda in esame, poiché solo se si enuclea il motivo, lo si può valutare fondatamente in termini di futilità o meno.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento all’aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., con rinvio per approfondimenti in ordine alla ricorrenza della medesima ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Nel resto, il ricorso è inammissibile.
La parte civile, vittoriosa quanto alla conferma dell’esito di condanna che fonda la sua pretesa risarcitoria, deve essere tenuta indenne dalle spese sostenute per la costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo, alla stregua dei parametri indicati nel DM n. 55 del 2014 e successivi adeguamenti.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circ:ostanza aggravante dei futili motivi, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dei giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi Euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il giorno 10 novembre 2023
Il Presidente
Il Consigliere estensore