Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha integralmente confermato quella emessa in data 1 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di concorso in tentato omicidio e tentata estorsione aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1. cod. pen.
1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di riesame avanzata dall’indagato, il quale aveva dedotto l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 1.2. Le imputazioni provvisorie riguardavano i seguenti delitti: 4) delitto di cu artt. 56, 100, 575, 577 n.3, 416-bis.1. cod. pen., perché agendo in concorso con NOME COGNOME ed altri soggetti rimasti ignoti esplodendo colpi di arma da fuoco all’indirizzo di NOME COGNOME e NOME COGNOME, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte non riuscendo nell’intento per la reazione del NOME. Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024; 5) delitto di cui agli ar 56, 100, 629 cpv., in relazione all’art. 628, comma 3 n.1, 416-bis.1. cod. pen., perché agendo in concorso con persona rimasta ignota, esercitando violenza, sferrando un pugno con un oggetto contundente contro NOME e minaccia tramite la manifestazione implicita della propria appartenenza a RAGIONE_SOCIALE, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere NOME a versare parte dei proventi dell’attività illecita delle RAGIONE_SOCIALE clandestine e a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell’intento per il rifiuto d NOME. Con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. In Palermo il 26 febbraio 2024 e con la recidiva specifica. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192, 273 del codice di rito, 56, 110, 575, 577 n.3, 416-bis.1. 628, comma 3, n.1 e 629 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza genetica pur in assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per i delitti oggetto di
imputazione provvisoria essendosi basato, essenzialmente, sulle dichiarazioni di NOME e NOME NOME, senza tenere conto della illogicità della loro versione dei fatti nonché della assenza di riscontri di natura oggettiva rispetto al loro narrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (che attiene unicamente il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Anzitutto deve ricordarsi che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficient l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reat addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutat secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma cod. proc. pen.
2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per entrambi i fatt oggetto della imputazione provvisoria.
2.3. In particolare, l’ordinanza impugnata, sulla base dell’attività investigativa svolta dalla Questura di Palermo e delle s.i.t. delle persone offese, ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini. NOME COGNOME (figlio di NOME) gestiva presso il garage/magazzino di famiglia, sito in Palermo INDIRIZZO, un pannello on
line di RAGIONE_SOCIALE illegali per conto, tra gli altri, dell’odierno ricorrente (soggetto vicino alla locale famiglia mafiosa di INDIRIZZO), il quale fungeva da ‘banco’.
Nel primo pomeriggio del 26 aprile 2024 NOME COGNOME, dopo avere inviato un emissario, si era presentato di persona da NOME COGNOME presso il sopra indicato locale pretendendo la corresponsione di circa 2.500,00 euro derivanti dalla raccolta delle RAGIONE_SOCIALE illegali; a fronte della richiesta di una dilazione da parte del NOME -il quale a sua volta lamentava il mancato versamento, da parte dell’indagato, del denaro necessario per coprire le vincite degli scommettitori (come stabilito negli accordi tra loro intercosi) – NOME aveva colpito con un pugno al volto (impugnando, probabilmente, uno strumento) NOME facendolo quasi svenire e provocandogli una ferita profonda ed intimandogli prima di allontanarsi a seguito dell’intervento di terze persone che li avevano divisi – di effettuare il pagamento richiesto entro quella stessa serata. Dopo avere appreso quanto accaduto al figlio NOME (il quale si portava presso il più vicino ospedale per le cure del caso), NOME NOME assieme all’altro figlio NOME si era recato presso l’RAGIONE_SOCIALE sita in INDIRIZZO, dove ingaggiava uno scontro a fuoco con l’odierno ricorrente.
Dalle immagini tratte dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installato nelle vicinanze dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (acquisite dalla polizia giudiziaria) era possibile ricostruire i fatti; alle ore 17:54 NOME ed NOME erano giunti a bordo di una Jeep, da cui dopo qualche minuto era sceso NOME e, solo quando egli si poneva di fronte ad NOME COGNOME, scendeva dall’auto anche NOME impugnando una pistola che teneva nascosta dietro la schiena e dirigendosi velocemente verso l’odierno ricorrente, il quale però a sua volta estraeva una pistola e faceva fuoco.
Anche NOME sparava ad altezza d’uomo e a distanza ravvicinata verso il COGNOME, attingendo ad una gamba un avventore estraneo ai fatti; i due NOME quindi, continuando a sparare, si ponevano all’inseguimento del rivale che nel frattempo era fuggito verso INDIRIZZO proseguendo anche lui ad esplodere colpi verso i rivali. La successiva perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO permetteva di rilevare un foro nella vetrina del locale e di rinvenire tre bossoli cal. 7,65 all’interno di esso.
Deve evidenziarsi che per tali condotte NOME e NOME sono stati destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio (aggravato dal metodo mafioso) nei confronti dell’odierno ricorrente.
NOME, sebbene ferito ad una gamba, faceva rientro nel magazzino/garage di INDIRIZZO assieme al figlio NOME, il quale alle ore 17:57 provvedeva a telefonare al fratello NOME (il quale si era recato presso un ospedale dotato reparto di chirurgia plastica) chiedendogli di fare immediato rientro; alle successive ore 18:03 dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto nei pressi della tabaccheria di NOME COGNOME (figura di spicco della famiglia mafiosa di INDIRIZZO e uomo di fiducia di NOME COGNOME, posto al vertice di tale sodalizio) si vedeva pervenire NOME COGNOME, il quale assieme al COGNOME si era poi diretto presso il magazzino della famiglia RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO, unitamente ad altri quattro soggetti (allo stato non identificati) sopraggiunti a bordo di due ciclomotori.
Una volta arrivati al magazzino/garage i sei soggetti si erano arrampicati sul portone di ingresso ed avevano sparato numerosi colpi di arma da fuoco (6-8) da un varco aperto (ricavato da un rosone in ferro battuto) contro NOME e NOME COGNOME che si trovavano all’interno. NOME COGNOME, uscito da un portoncino secondario, esplodeva a sua volta colpi di pistola che attingevano all’addome ed alla testa NOME COGNOME provocandogli gravi lesioni nonché NOME COGNOME, che successivamente veniva trovato esanime sul manto stradale dalla polizia giudiziaria con imbrattamento ematico in regione frontale destra, segni di perforazione all’emicostato destro e alla regione pubica (per tale fatto NOME COGNOME è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato anche per l’omicidio del COGNOME). La perquisizione effettuata nell’immediatezza dagli operanti sul posto aveva consentito di rinvenire e sequestrare sei bossoli e, all’interno del giubbotto sequestrato all’odierno ricorrente un caricatore TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO (contenente dieci cartucce), compatibile con la pistola Beretta TARGA_VEICOLO che NOME aveva dichiarato di avere raccolto sotto il corpo del COGNOME e che aveva consegnato alla polizia giudiziaria unitamente alla pistola da lui stesso utilizzata nell’occasione.
Sulla base di tali elementi il Tribunale, senza incorrere in vizi logici, h confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME per entrambi i reati oggetto di imputazione provvisoria.
3.1. Con riferimento alla tentata estorsione aggravata (capo 5) è stato dato rilievo alle dichiarazioni di NOME COGNOME ritenute precise, dettagliate e coerent rispetto alla violenza fisica ed alle minacce poste in essere dal COGNOME COGNOME ottenere la somma sopra indicata. Al riguardo va ricordato che la circostanza che la richiesta riguardasse il provento delle RAGIONE_SOCIALE illegali non fa venire meno la configurabilità del delitto di estorsione posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell’oggetto della richiesta non esclude né l’ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa (Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, Rv. 285101 – 01).
3.2. Quanto al tentato omicidio (capo 4 dell’imputazione provvisoria) il giudice del riesame, sempre in modo non contraddittorio, ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in considerazione del fatto che il COGNOME, dopo l’iniziale aggressione posta in essere dai due NOME, si era recato assieme agli altri soggetti presso il locale magazzino e non aveva esitato ad arrampicarsi sul cancello ed a sparare vari colpi di pistola in direzione di NOME e NOME, con l’intento d ucciderli o comunque di ferirli gravemente. Pertanto, è stata confermata la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo (sotto il profilo del dolo alternativo) del delitto di tentato omicidio. Invero, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339), rispetto all’omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall’agente. In quest’ottica assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’agente sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Analogamente va ricordato che l’entità delle lesioni subite dalla vittima – così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita – no sono circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell’idoneità dell’azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall’intento dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima,
un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).
Orbene, rispetto alle censure sollevate dal ricorrente, deve osservarsi che la conferma dell’ordinanza genetica non si è basata unicamente sulle dichiarazioni (peraltro ritenute precise ed attendibili) delle persone offese poiché è stato dato rilievo anche alla circostanza che il COGNOME era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si recava presso il magazzino/garage alle ore 18:03 per poi allontanarsi successivamente alla sparatoria, nonché al ritrovamento del caricatore nel giubbotto dell’indagato e dei sei bossoli. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede a questa Corte una non consentita valutazione alternativa degli elementi indiziari rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2024.