Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 455 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASAMASSIMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. LIBERTA di BARI
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; di inammissibilità del ricorso.
udito il difensore,AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ha applicato ad NOME COGNOME COGNOME misura della custodia cautelare in carcere pe l’addebito di tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME, da lui colpito con un coltello al fianco sinistro per una banale lite condominiale, misura dopo qualc giorno sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arr domiciliari.
Il Tribunale ha preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni NOME COGNOMECOGNOME moglie della vittima, in ordine alle modalità con cui avvenne il ferimento, ma ha al contempo osservato che la narrazione della donna è irrilevant ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza per la presenza di altri elementi convergenti. Anzitutto le dichiarazioni della stessa persona offesa, c sono coerenti e lineari, ihanno trovato conferma nella documentazione medica e, in particolare, nella descrizione della ferita, che appare compatibile co descrizione dell’arma impugnata. La persona offesa ha compiutamente descritto l’arma impugnata dall’indagato e lo stesso indagato ha ammesso di aver utilizzat un coltello per colpire COGNOME.
La tesi difensiva, secondo cui sarebbe stato COGNOME ad essere armato e il ricorrente lo avrebbe disarmato e quindi colpito al fianco, non è credibil plurime ragioni.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di NOME COGNOME, che hanno articolato più motivi.
3.1. Con un primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di qualificazione giuridica, non potendosi configurare tentativo di omicidio sulla base della relazione del medico legale. Se il ricorr fosse stato animato da intento omicida, avrebbe mirato al petto o alla go sferrando un colpo dall’alto verso il basso
Il Tribunale è incorso in una macroscopica svista quando ha affermato che non risulta, dalla documentazione in atti, che l’emoperitoneo sia stato qualifi dai sanitari come “modico”, perché invece in tali termini si sono espressi certificato di dimissioni. Si è quindi di fronte ad un approccio valutativo err distorto, minato in radice dal convincimento della presenza di una lesione avent caratteristiche evidentemente differenti rispetto a quelle effettive e reali di modesta misura.
Il Tribunale poi, nel descrivere l’arma – mai invero rinvenuta – in termini di elevata potenzialità offensiva si è affidato alle dichiarazioni, inattendibili come attestato dai ripetuti e progressivi mutamenti di racconto, di NOME COGNOME, moglie della vittima, e della vittima stessa.
Il racconto di COGNOME ingenera molti dubbi sulla sua veridicità non solo e non tanto per la discrasia con la prima ricostruzione offerta da sua moglie in occasione delle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto, quanto perché egli rese dichiarazioni dopo due ore dal ferimento e mentre era in attesa di essere medicato, circostanza che da sola dimostra l’assoluta innocuità della ferita. La successiva descrizione dell’arma è suggestiva e non utile a corroborare alcuna ipotesi omicida. È poi sprovvista di fondamento l’affermazione che la lama del coltello penetrò con apprezzabile profondità. Sull’intera ricostruzione della vicenda vi sono consistenti dubbi in ragione della scarsa veridicità delle narrazioni della persona offesa e del coniuge della stessa.
3.2. Con un secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione in punto di diniego della legittima difesa. La versione del ricorrente è stata disattesa con motivazione del tutto apodittica.
Successivamente i difensori hanno proposto motivi aggiunti, con cui hanno dedotto difetto di motivazione in punto di qualificazione del fatto come tentativo di omicidio nonostante la modestia delle lesioni.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso e il motivo aggiunto sono infondati. Il Tribunale ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza del tentativo di omicidio e non è incorso in alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente.
Ha in particolare fatto riferimento alla zona corporea raggiunta dal coltello, ossia l’addome, e ha correttamente osservato che le ferite ivi inferte ben possono essere mortali.
Ha preso in esame il tipo di arma, seppure l’arma non sia stata rinvenuta, e ne ha considerato la potenzialità offensiva sulla base della descrizione fattane non già da NOME COGNOME, le cui dichiarazioni sul luogo in cui avvenne l’aggressione sono state ritenute inattendibili, quanto dalla stessa vittima, che ha riferito di un “coltello da cucina di quelli utilizzati per il taglio della carne”.
La descrizione, peraltro, corrisponde ad un coltello con lama compatibile con la lesione riscontrata e descritta nella documentazione medica in atti, ove si
fa riferimento ad una ferita con “breccia di ingresso di circa 2 cm”. Ed è stato lo stesso ricorrente ad avere affermato, in sede di interrogatorio cd. di garanzia, di aver colpito COGNOME con un coltello, seppure – aggiungendo – per legittima difesa.
Sulla base della ricostruzione della vicenda, condotta con logicità e coerenza di argomenti, la qualificazione del fatto in termini di tentativo di omicidio è corretta e aderente alle risultanze probatorie sì come richiamate.
Il fatto poi che il Tribunale abbia affermato che “non risulta che l’emoperitoneo sia stato qualificato dai sanitari come modico” (fl. 5) non incide sulla correttezza della qualificazione giuridica, atteso che idoneità e inequivocità degli atti non si misurano sull’entità delle conseguenze lesive prodotte.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha preso in considerazione la tesi difensiva della legittima difesa e ne ha argomentato, con compiutezza e adeguatezza di motivazione, la inconsistenza. Ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali non è plausibile il racconto del ricorrente, secondo cui lui riuscì a disarmare la vittima che si era presentata innanzi a lui con un coltello in mano: se così fosse stato, il ricorrente sarebbe stato in grado di consegnare l’arma che era impugnata dall’aggressore, avrebbe riportato lesioni sulla sua persona in conseguenza della colluttazione e, soprattutto, dato che ha riferito che COGNOME si presentò presso la sua abitazione armato di coltello, avrebbe ben potuto chiudere la porta di casa invece che impegnarsi in uni corpo a corpo con un uomo ben più giovane e in forze (fl. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 17 novembre 2022.