Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47354 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato l sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME e di porto ingiustificato di arma bianca, ed era stato condannato, co continuazione tra i reati e le attenuanti generiche, alla pena principale di quattro anni e quattro mesi di reclusione.
L’accaduto, verificatosi a Bologna nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2 era stato giudizialmente ricostruito (nella reticenza dei testimoni oculari) tr riscontri degli operanti, le dichiarazioni dei diretti interessati, laddove con e i filmati registrati delle telecamere di videosorveglianza della zona.
Secondo la ricostruzione giudizialmente accreditata, l’imputato e la vitt avevano iniziato a discutere animatamente già intorno alle ore 23 e 30, s pubblica via; si erano più volte divisi e riavvicinati; finché, intorno alle 35, erano passati alle mani. Un connazionale, NOME COGNOME, si era frap per separarli. NOME si era quindi allontanato e dalle immagini si notava con la mano destra, impugnava un coltello. COGNOME, con la sua fidanzata (NOME COGNOME), e con il menzionato connazionale, si metteva allora all’inseguimen NOME i due antagonisti nuovamente a contatto, COGNOME veniva da COGNOME accoltellato tra il torace e l’addome, riportando una ferita lacero-contusa ob lunga 35 centimetri, curata in ospedale.
Seppure, secondo il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, non si fosse a posteriori determinata, in alcun momento, stante la relativa superficialit della ferita, una reale criticità per la vita del paziente, le conseguenze avr potuto essere – in partenza, vista la dinamica del fatto e l’arma da taglio ut – assai più gravi.
Nelle dichiarazioni spontanee, rese nel giudizio abbreviato, l’imput aveva fornito la sua versione dell’occorso, riferendo che era stata la vitt attirarlo sul posto, quella notte. Giunto presso i giardini pubblici, COGNOME trovato COGNOME e la fidanzata già ubriachi. NOME era indispettito con lu una ragione che all’imputato non era chiara. L’imputato, andato via una pri volta, era ritornato sui suoi passi per chiarire meglio la situazione e aveva anche COGNOME. L’atteggiamento della vittima rimaneva aggressivo e l’imputa si era spaventato, sicché aveva estratto il coltello, da lavoro, e lo aveva ag aria per proteggersi. Mentre cercava di allontanarsi, veniva colpito da NOME che lo incalzava spalleggiato dai suoi sodali, con alcuni calci. Solo a quel
terrorizzato e confuso, difendendosi con il coltello, aveva nella concitazione co COGNOME ed era quindi fuggito.
La Corte di appello, sostanzialmente recependo le valutazioni del pri giudice, ha viceversa ritenuto che l’imputato non si trovasse, al mome dell’accoltellamento, in una condizione di pericolo attuale per la sua incolumit che stesse utilizzando il coltello solo per spaventare il contendente. Dalla v del filmato si ricavava infatti come, in detto momento, l’imputato fronteggiass sola vittima, COGNOME, e che questi non avesse affatto colpito a calci COGNOME stato piuttosto l’imputato ad affrontare e ad aggredire l’avversario, al cui in aveva sferrato, oltre al colpo andato a segno, altri fendenti, che avevano la tagli sulla manica della giacca in pelle della vittima.
Secondo la Corte di merito, l’azione dell’imputato era stata dolosa e necessitata. Il dolo, d’impeto, era propriamente quello di omicidio, perché il andato a segno non era l’unico sferrato ed era stato inferto con energia, vers parte vitale del corpo, con arma pericolosa, ed era idoneo, in valutazione ex ante, a provocare la morte.
Non sussisteva, infine, provocazione, non emergendo alcuno specifico fatto ingiusto commesso dalla vittima, né apparendo che l’aggressore avesse agito stato d’ira. L’attenuante andava, comunque, esclusa in presenza di un’evidente sproporzione tra fatto della vittima e reazione.
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello, con ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in quattro motivi, che saranno illustrati nei limiti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova.
La Corte di appello non avrebbe, all’evidenza, visionato gli interi fi registrati dalle videocamere, contenuti nel DVD in atti, ma si sarebbe limitat esaminare i fotogrammi da esso estratti, stravolgendo la ricostruzione d accadimenti.
Secondo la ricostruzione corretta, l’imputato si era trovato a fronteggiar gruppo di persone a lui avverso, alcune delle quali ubriache, si era trova condizione di vulnerabilità e si era sentito in serio pericolo per la incolumità.
I filmati, nella loro integralità, mostravano che NOME aveva da ult deciso di interrompere il litigio e se ne stava andando, allorché veniva inse
dalla parte lesa, dalla fidanzata e da NOME. La parte lesa, più pos di corporatura, lo raggiungeva e aggrediva con violenti calci. L’imputato, spaventa e sentendosi in balia degli avversari, nel tentativo di difendersi sferrava c aria, gesticolando, al solo scopo di spaventare a sua volta i contendenti. Era dunque l’imputato a difendersi dall’aggressione della vittima, non il contrario
La sentenza impugnata traviserebbe le risultanze processuali in almeno du snodi fondamentali ulteriori. La vittima era stata attinta da un unico fende mediante uno strumento identificabile con un tagliacarte, non con un coltello non da una molteplicità di colpi. La giacca di pelle dalla manica tagliata, rich a sostegno della reiterazione dei colpi, non era in realtà indosso alla vit momento del ferimento, perché da lui in precedenza posata nei pressi.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Il rilievo della condotta dolosa, non necessitata, si baserebbe così s prova travisata.
Il motivo si sofferma ulteriormente sul contenuto del DVD, allo scopo di megli evidenziare il vizio dedotto. Emendato il quale, risulterebbe chiaro come non fosse stata, in NOME, alcuna intenzione di uccidere. Nessun animus necandi, ma solo uno, sia pure scomposto, tentativo di difesa.
Se avesse realmente desiderato la morte della vittima, l’imputato avrebbe potuto agevolmente raggiungere lo scopo. Dopo aver malauguratamente colpito l’avversario nel contesto testé chiarito, egli aveva invece spontaneamente desi e si era allontanato.
La condotta era comunque inidonea a sortire un esito di tipo letale, co chiaramente emergerebbe dalla consulenza tecnica del pubblico ministero.
Né un tale esito l’imputato si sarebbe prefigurato giacché egli tentava so difendersi; al più, si sarebbe raffigurato la possibilità di ledere. A tutto co l’unicità dell’azione e del colpo e le loro modalità avrebbero dovuto condurre derubricazione nel delitto di lesione personale.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
L’imputato sarebbe stato innegabilmente vittima di un fatto ingiusto, aven ricevuto violenti calci al collo e intorno al viso mentre indietreggiava per so al conflitto. Né la sua reazione, nella situazione data di imminente pericolo, p considerarsi sproporzionata.
Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massim
estensione e alla misura dell’aumento (pari a sei mesi di pena detentiva) p il reato (il porto ingiustificato di arma impropria) posto in continuazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requirente ha depositato memoria, anticipando argomentando le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi, e congiuntamen esaminabili, non sono fondati.
Non lo sono, anzitutto, nella parte in cui essi, mediante censure ch intersecano e integrano tra loro, contrastano la ricostruzione dell’accaduto, b essenzialmente sui filmati di videosorveglianza e sulle annotazioni di pol giudiziaria, addebitando alla sentenza impugnata di aver travisato le rel risultanze.
2.1. La denuncia di travisamento probatorio è il mezzo in forza del quale Corte di cassazione è sollecitata, senza dover procedere all’inammissib rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prend esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare siano stati trasfusi all’interno della decisione impugnata senza alterazione de contenuto estrinseco. Sussiste dunque l’anzidetto travisamento giusto quando giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in re inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemen esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio convincimento su un risulta prova incontestabilmente diverso da quello reale (da ultimo, Sez. 1, n. 7907 15/12/2021, dep. 2022, Buonanno).
Il travisamento della prova si risolve, dunque, nell’utilizzazio un’informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della p esistente, o nella falsificazione del suo esito (Sez. 2, n. 27929 del 12/06 COGNOME, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea l rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato appre nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti.
Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve inoltre risultare processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodott (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 d 01/03/2011, COGNOME, Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la l 20 febbraio 2006, n. 46, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzio
omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, reso integralmente ostensibile, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893-01).
Il travisamento deve, infine, vertere su circostanze, accomunate dalla necessità che il dato probatorio che ne risulta investito abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Napoli, Rv. 233460-01). Il motivo di ricorso, che lo denuncia, deve pertanto indicare le ragioni per cui il travisamento infici e comprometta, in modo determinante, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085-01); e tali ragioni devono essere positivamente riscontrate.
La Corte di Cassazione, in definitiva, solo se investita di un ricorso che indichi in modo puntuale come il giudice di merito abbia, non già erroneamente interpretato, ma indiscutibilmente travisato il dato probatorio processuale, sotto l’aspetto dell’erronea o falsata considerazione di circostanze fondamentali, risultanti da atti specificamente indicati, portati all’attenzione della Corte stess nella loro interezza, può -nei limiti di quanto dedotto e rappresentato- verificare l’eventuale esistenza del vizio, e adottare le statuizioni consequenziali (Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01).
2.2. Ciò posto, i motivi in scrutinio prefigurano la lettura travisata dell emergenze processuali, in primo luogo nella parte in cui la Corte di merito, nella rivisitazione cronologica degli eventi, avrebbe sostanzialmente scambiato l’aggredito per l’aggressore, giacché i filmati mostrerebbero come fosse stato COGNOME a muovere proditoriamente contro l’imputato, e ad investirlo con ripetuti calci, ai quali l’imputato avrebbe soltanto reagito con i mezzi a sua disposizione. La Corte di appello avrebbe, inoltre, equivocato sul numero dei colpi, essendo stata inferta, in realtà, una sola coltellata. L’equivoco sarebbe frutto di un ennesimo travisamento, avente valenza strumentale, consistito nell’avere supposto e affermato che, riportando il giubbotto di pelle di COGNOME alcune lacerazioni, la vittima lo indossasse al momento del suo ferimento – e, quindi, le lacerazioni a
quei colpi fossero riconducibili, e ne fossero la dimostrazione – mentre l’indum era stato precedentemente deposto in terra.
Trattasi di censure prive di pregio.
Le videoriprese di comportamenti, non aventi contenuto comunicativo, effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, quali quelle in dis costituiscono prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936-01), a carattere rappresentativo, e valutazione e l’interpretazione del loro contenuto costituisce una questio fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzame sorretto da adeguata motivazione illustrativa, non può essere autonomament sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti di un’evidente difformi l’estrinseco dei filmati, convenientemente rappresentato e documentato. ricorrente adduce una tale difformità, facendo leva sui fotogrammi estratti dal D che racchiude le videoregistrazioni di causa, nonché citando l’annotazione di pol giudiziaria alla quale detti fotogrammi sarebbero acclusi.
E tuttavia, anche a prescindere dal fatto che gli atti così richiamati non al ricorso allegati, né vi sono integralmente riprodotti, sicché al Collegio è pr un riscontro diretto, è lo stesso ricorrente che afferma, nella trama argoment dei motivi, che le immagini dei fotogrammi sono «del tutto sfuocate e non nitid e che una corretta rappresentazione degli eventi non può essere ricavata dallo mera visione. Non è per tale via, dunque, che risulta possibile dimostra denunciato travisamento della prova filmata. Fuori del quale, la denuncia ricorrente si risolve in un dissenso di natura valutativa sul contenuto del D sulla ricostruzione dell’occorso da esso ricavata, che, come tale, n cittadinanza dinanzi alla Corte di legittimità, in presenza di un app argonnentativo della decisione di merito esauriente e coerente, privo di ap logiche; apparato che dà linearmente conto dello svolgimento degli eventi e supe doglianze che restano, alla fine, unicamente incentrate su una rilettura in delle risultanze processuali, non consentita in questa sede.
Sotto gli ulteriori aspetti evidenziati, è recisamente da escludere che la di appello abbia equivocato sulle modalità dell’aggressione dall’imputato sferr La sentenza impugnata individua, del tutto correttamente, l’unico fendente c raggiunse il corpo della vittima, provocando l’estesa ferita toraco-addominale seguito refertata. La stessa sentenza aggiunge, poi, che furono altresì sferrat fendenti, i quali lambirono soltanto il bersaglio, essendo tale conclu accreditata dai tagli sulla manica della giacca della vittima; il travis starebbe, allora, nel rilievo della circostanza di fatto che sorregge quest deduzione, esistendo, in tesi, sommarie informazioni di polizia giudiziaria in COGNOME dichiarerebbe di essersi in precedenza spogliato del giubbotto.
Anche al riguardo occorre, in primo luogo, annotare che gli atti processua da cui il travisamento dovrebbe essere ricavato, non sono al ricorso allegati, sono integralmente riprodotti. Indipendentemente da ciò, e in disparte il fatt non è chiaro come la manica dell’abito potesse essersi altrimenti in più tagliata, il ricorrente non indica se, né spiega perché, l’eventuale reiteraz colpi rappresenti un elemento realmente decisivo ai fini della qualificaz penalistica della condotta, come in realtà, come sarà più oltre chiarito, può serenamente escluso. L’indimostrato travisamento verrebbe a cadere, in alt parole, su un elemento della ricostruzione storica, che non riveste, neppu prospettazione, quel carattere determinante e cruciale che, solo, potr giustificare la pronuncia di annullamento della decisione che vi si conformi
2.3. Non è ravvisabile, in conclusione, alcuna contraddittorietà estrinsec motivazione, alcuna reale discrasia tra il significato del dato probatorio, giudizialmente ricostruito, e le risultanze obiettivamente documentat documentabili. Non si assiste, in particolare, ad alcuna falsificazione del probatorio medesimo, né all’indebita rappresentazione di elementi verament decisivi.
L’inquadramento giuridico della condotta, operato dalla sentenz impugnata, è perfettamente congruente con la ricostruzione dell’occorso, risult non eccepibile.
I motivi in scrutinio (il secondo è, in particolare, dedicato al tema infondati anche in questa parte.
3.1. A beneficio dell’imputato non è certamente configurabile la scriminan di cui all’art. 52 cod. pen.
Assorbente appare, in quest’ambito, la circostanza dell’assoluto dife dell’estremo della «necessità di difesa».
A tutto concedere, infatti, l’imputato avrebbe almeno concorso, e in manie determinante, a creare la situazione di pericolo da cui doversi difendere, esse fatto più volte incontro al suo preteso aggressore, quando (almeno inizialmen avrebbe avuto tranquillamente occasione per allontanarsi, ed essendosi financh preventivamente armato. E la giurisprudenza di legittimità insegna che determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità legittima difesa, indipendentemente dalla ricorrenza del profilo dell’ingius dell’offesa, per difetto del requisito di una difesa realmente «necessitata» ( n. 56330 del 13/09/2017, COGNOME Gioiosa, Rv. 272036-01; Sez. 1, n. 18926 de 10/04/2013, COGNOME, Rv. 256016-01; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep 2012, COGNOME, Rv. 252352-01; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012 COGNOME, Rv. 251834-01).
Nell’ipotesi per lui più benevola, dunque, l’imputato ha accettato o rilan la «sfida», ed è acquisizione pacifica come non sia invocabile la legittima dife parte di colui che così agisca, ponendosi volontariamente in una situazion inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con la re aggressiva (Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Spano, Rv. 254697-01)
3.2. Quanto all’elemento soggettivo, la sentenza impugnata, avend appropriatamente escluso che la coltellata andata a bersaglio fosse frutto concitazione del momento, ovvero fosse partita accidentalmente, ha ravvisato dolo e ha ragionato sulla natura di esso, senza trascurare il dov apprezzamento delle risultanze medico-legali.
Queste ultime sono state valutate alla stregua dell’esatto principio di d in forza del quale il dolo di omicidio non si misura, se la morte non si verific esiti lesivi ex post determinatisi, dovendo invece idoneità ed inequivocità dell’azione essere oggetto di prognosi postuma; la relativa prova deve essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta alla situazione che si presentava sul momento all’agente, in base alle condiz umanamente prevedibili – che, per la loro non equivoca potenzialità offensi siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito da chi agisce (Sez. 1, n del 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 de 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, R 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339-01).
Da tale corretto approccio ermeneutico la Corte di merito non si è discosta avendo essa appropriatamente derivato l’idoneità letale della condotta, e l’animus necandi, da una serie convergente di circostanze, quali le caratteristiche dell’a la forza del colpo andato a segno, la sede corporea attinta, che sono già i prin indicatori cui la giurisprudenza si affida, in base all’esperienza criminologi ricostruire la volontà dell’agente e la sua direzione finalistica. La Corte di ad ulteriore dimostrazione di quest’ultima, richiama i tentativi ulteriori di la vittima, che COGNOME avrebbe posto in essere, riuscendo a ferirla so striscio; ma il richiamo vale, per affermazione espressa, a colorare ulterior le modalità della condotta, e quindi un quadro di azione che, anche a prescinde per come adeguatamente rappresentato e ineccepibilmente valutato, logicamente sorregge il finale giudizio di sussunzione dell’azione medesima nella cornice legale dell’omicidio tentato.
4. Il terzo motivo è infondato.
L’attenuante della provocazione, anche indipendentemente dalla individuazione di specifici comportamenti ingiusti a carico della vittima, e dall’esat collocazione temporale, non può essere, neppure essa, invocata a beneficio di
abbia portato o accettato una sfida, per la risoluzione di una qualunque cont per la illiceità del relativo comportamento, seppure esso sia stato occasiona un precedente fatto dell’avversario (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 20 Gallace, Rv. 281137-03; Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, COGNOME, Rv. 25321001).
L’agente si pone comunque volontariamente, in tale circostanza, in un situazione di pericolo, dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che la necessità di difendersi dall’altrui aggressione, e l’ordinamento giuridi considera tale comportamento meritevole di attenuazione sanzionatoria.
5. Il quarto, e ultimo, motivo è infondato.
La misura della diminuzione della pena per le applicate circostanze attenuan costituisce l’oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di me quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può lim all’enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la q insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logi ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01) La sentenza impugnata spende in proposito assennate considerazioni, spiegando che le attenuanti generiche sono state riconosciute solo in virtù della preg incensuratezza, in assenza di ulteriori indici utilmente apprezzabili. valutazione di fatto, insindacabile in questa sede, rende perfettamente ragione mancato loro riconoscimento nella massima estensione quoad poenam.
Discrezionale è anche, come è noto, l’esercizio del potere di dosimetria d pena. Il giudice di merito ha il dovere di dare conto del corretto esercizio potere, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enu dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). Ciò è puntualmente avvenuto, avendo la sentenza impugnata quantificato l’aumento per l continuazione, in termini peraltro di non accentuato rigore, tenendo conto, rilievo del tutto ragionevole, che l’imputato aveva in concreto fatto uso conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi, dell’arma impropri indebitamente portata fuori dell’abitazione.
Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni precedono.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 01/06/2023