Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 781 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 781 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Procuratore generale, COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore di parte civile, AVV_NOTAIO COGNOME, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 2 luglio 2020 il Tribunale di Udine, in rito ordinario, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 14 anni e 3 mesi di reclusione per il
tentato omicidio premeditato del cognato NOME COGNOME, per il danneggiamento aggravato della autovettura di questi, per la violazione di domicilio aggravata, per il porto di oggetti atti ad offendere, fatti commessi il 10 aprile 2019, nonché per minacce rivolte allo stesso COGNOME tra il 3 ed il 6 aprile 2019. Tra le statuizioni accessorie il Tribunale ha condannato l’imputato anche al risarcimento del danno alla parte civile, quantificato in 25.000 euro.
Con sentenza del 29 novembre 2021 ZUZI1 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l’aggravante della premeditazione, rideterminato la pena in 10 anni di reclusione e confermato, per il resto, la sentenza di primo grado.
In particolare, le pronunce di merito hanno ritenuto accertato che la sera dei fatti COGNOME è partito dalla propria abitazione di Conegliano Veneto, ha percorso circa 100 km in auto, è arrivato in Carnia davanti all’abitazione di COGNOME, che non vedeva da anni ma cui aveva inviato poco tempo prima telefonate/messaggi minacciosi in relazione a questioni patrimoniali irrisolte tra la propria compagna e la compagna di COGNOME, tra di loro sorelle, ha urlato al cognato di uscire senza ottenere risposta, ha danneggiato l’autovettura del cognato parcheggiata fuori casa, ha tentato di darle fuoco senza riuscirvi perché pioveva, ha continuato ad urlare al cognato di uscire senza ottenere risposta, ha provato a sradicare l’inferriata della finestra del piano terra della casa singola del cognato legandola con una catena al paraurti della propria autovettura ed accelerando con forza, ottenendo peraltro soltanto di sfasciare il proprio paraurti, è poi riuscito finalmente ad entrare in casa rompendo un vetro di una finestra del piano terra ed infilando la mano all’interno dell’infisso facendo girare la maniglia, ma, una volta entrato in casa, si è trovato di fronte il cognato, che gli si è gettato addosso impegnandolo in un corpo a corpo, nel corso del quale entrambi i contendenti hanno colpito al capo l’altro, in particolare COGNOME ha colpito al capo più volte il cognato con una chiave inglese che aveva portato con sé, insieme ad un piede di porco, e che ha usato come un martello. Dallo scontro, in cui entrambi i contendenti hanno riportato in definitiva lesioni lievi, è uscito vincitore COGNOME, cui COGNOME, già mentre si trovava a terra sconfitto, ha promesso di risarcire i danni che aveva cagionato con il proprio comportamento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in punto di qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, di cui difetterebbe l’univocità degli atti.
In esso sostiene che vi sarebbe contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha escluso la premeditazione ma, ciò nonostante, ha ricavato il dolo omicidiario anche da antefatto e progressione criminosa, che vi sarebbe un elemento che deporrebbe in modo chiaro per la mancanza del dolo di omicidio in quanto l’unico colpo libero che il ricorrente ha potuto sferrare prima di essere coinvolto nella colluttazione è stato diretto al fianco della vittima, e quindi ad una parte non vitale, che la pluralità di colpi sferrati nel corso della colluttazione non sono decisivi perché sono conseguenza inevitabile del corpo a corpo.
n -.-Con il secondo motivo dedudtOtanitestamente illogica o contraddittoria, in punto di pena inflitta in concreto, in quanto è stata inflitta una pena superiore al minimo edittale (8 anni e 9 mesi di reclusione, anziché 7 anni che sarebbe stato il minimo) senza motivazione o con motivazione meramente apparente.
Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in punto di quantificazione del risarcimento del danno, perché è stato liquidato un danno di 25.000 euro, comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, ma non si comprende come sia stato calcolato, perché solo il danno morale può essere liquidato in via equitativa ma quello patrimoniale, anche con riferimento al danno alla persona, deve essere individuato in base a parametri precisi ed esborsi documentati.
3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, per il tramite del sostituto processuale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato di legittimità che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ricava la direzione teleologica della volontà dell’agente dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012: in tema di omicidio tentato, in assenza di
esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell'”animus necandi” assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell’arma usata – un coltello da cucina con una lama di 17 cm. dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e da comportamento immediatamente successivo dell’indagato, che, nell’effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: “Ti sgozzo”; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401: “in tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo”).
Nel caso in esame, nessuno dei rilievi della difesa è idoneo ad inficiare il percorso logico con cui la sentenza di secondo grado è pervenuta a qualificare il fatto in termini di tentativo di omicidio.
Non sussiste, in particolare, contraddittorietà tra la parte della sentenza che ha escluso la aggravante della premeditazione e la parte della sentenza che ha ricavato il dolo omicidiario anche da antefatto e progressione criminosa.
La sentenza impugnata, escludendo l’aggravante della premeditazione, ha, infatti, ritenuto che l’imputato non fosse partito da Conegliano già con l’intenzione di uccidere, e che l’intenzione di uccidere si sia formata sul posto. La progressione criminosa cui si riferisce la Corte d’appello non riguarda, invece, l’atteggiamento soggettivo dell’agente alla partenza da Conegliano, ma un momento molto più a valle, avvenuto fuori dall’abitazione di COGNOME quando COGNOME prima ha danneggiato l’auto del cognato, poi ha provato a darle fuoco, poi ha urlato le minacce con cui ha invitato il cognato ad uscire, poi ha tentato di sradicare la grata della finestra del piano terra, poi ha rotto il vetro della finestra del piano terra pe entrare. Nel ragionamento della Corte d’appello la progressione criminosa svolge un ruolo nel ricavare il dolo di omicidio, perché, dopo aver alzato così tanto il livello dello scontro, l’imputato, una volta entrato nell’abitazione del suo antagonista, non poteva limitarsi a parlargli garbatamente. La progressione criminosa ha indotto in modo non illogico la Corte d’appello a ritenere che l’aggressione al bene
della incolumità fisica era destinata ad avvenire anche, eventualmente, al massimo livello. Da questo punto di vista, il riferimento ad antefatto e progressione criminosa, oltre che non essere contraddittorio con l’esclusione della premeditazione, regge in modo logico la ricostruzione induttiva del dolo alternativo di omicidio.
Non è decisivo neanche l’ulteriore argomento contenuto in ricorso, secondo cui il dolo di omicidio sarebbe escluso dalla circostanza che l’unico colpo libero che COGNOME ha avuto il potere di dirigere lo ha sferrato al fianco, e non alla testa. Non è un argomento decisivo, perché si è trattato di un colpo che COGNOME non ha avuto la possibilità di preparare, e che è stato costretto a sferrare all’improvviso per fermare COGNOME, che lo aveva sorpreso iniziando per primo il corpo a corpo avventandoglisi addosso; non è certo, pertanto, tale colpo abbia attinto proprio ciò che l’agente intendeva attingere. Va anche aggiunto che un colpo può anche essere preparatorio, limitarsi a far male all’avversario per poi avere la possibilità di colpirlo meglio successivamente; una aggressione fisica non è necessariamente uno actu, ed anzi la progressione criminosa che ha caratterizzato il comportamento di COGNOME la sera del fatto è poco compatibile con l’idea che volesse aggredire COGNOME uno actu, ma più con l’idea che volesse sfogarsi contro di lui colpendolo ripetutamente.
E’ vero, inoltre, ciò che sostiene la difesa nella parte successiya del motivo di ricorso, ovvero che la pluralità di colpi sferrati da COGNOME nel corso della lite sono dipesi dall’andamento del corpo a corpo, e non sono necessariamente indice della volontà omicida dello stesso, ma va anche osservato che la Corte d’appello ha utilizzato la pluralità di colpi nel proprio percorso argomentativo soltanto co.rm, elemento di valutazione.
In definitiva, non presenta profili di illogicità il complessivo ragionamento della Corte d’appello che ha ritenuto che, in uno scontro fisico che l’agente ha volutamente e fortemente cercato, la circostanza che lo stesso abbia colpito più volte al capo l’antagonista con una chiave inglese tenuta “come un martello”, oltre che con altri colpi non andati a buon fine per la resistenza dell’avversario, sia un indice univoco della esistenza del dolo quantomeno alternativo di omicidio, ed il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato
Non è fondato neanche il secondo motivo, dedicato alla determinazione della pena inflitta in concreto.
In esso si lamenta che la Corte d’appello abbia inflitto una pena superiore al minimo edittale (8 anni e 9 mesi di reclusione, anziché 7 anni, che sarebbe stato il minimo) senza motivazione, o con motivazione meramente apparente.
Il motivo è infondato, perché la forbice edittale del tentato omicidio va da un minimo di 7 anni di reclusione ad un massimo di 16 anni di reclusione. La Corte
d’appello ha deciso di partire da una pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione, pertanto, da una pena che, se non è identica al minimo edittale, è, però, molto prossima ad esso.
Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale non occorre una particolare motivazione per giustificare lo scosta mento (Sez. 3, Sentenza n. 29968
del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), motivazione specifica, che peraltro, nel caso in esame si rinviene anche nella sentenza impugnata, che ha precisato che lo scostamento dal minimo si giustifica con la gravità rilevante del fatto, le modalità della condotta, i mezzi usati, la negativa personalità dell’imputato, l’assenza di risarcimento o scuse o segni di resipiscenza, ovvero con parametri di valutazione che trovano il proprio fondamento normativo nell’art. 133 cod. pen., e che quindi sono stati legittimamente utilizzati.
Il terzo motivo, dedicato alla quantificazione del risarcimento del danno, è, invece, fondato.
Il giudice di primo grado ha quantificato il danno da risarcire in 25.000 euro, comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale; il motivo di appello che attingeva questa parte della sentenza è stato respinto.
La motivazione del giudice di primo grado nella quantificazione del danno è la seguente: “COGNOME è condannato a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (…) che considerate le conseguenze in termini economici, fisici e morali, si ritiene equo determinare in euro 25.000″. Non vi è specificazione di quale parte della cifra individuata riguardi le conseguenze economiche, quale quelle fisiche, quale quelle morali. Tutte e tre sono calcolate in base a criterio equitativo (“si ritiene equo”).
In realtà, però, come correttamente si rileva in ricorso, le tre voci di danno devono essere quantificate in base a criteri completamenti diversi, in quanto le conseguenze economiche devono essere determinate in base ai documenti che attestano le spese (fatture o altro), le conseguenze fisiche devono essere calcolate in base ai parametri di calcolo del danno alla persona, soltanto le conseguenze morali possono essere determinate in modo equitativo.
La Corte d’appello non ha sanato le imprecisioni commesse dal giudice di primo grado ed ha motivato il giudizio di correttezza della quantificazione delle spese ritenendola “adeguata alla gravità rilevante del pregiudizio morale, alla pluralità dei danni materiali cagionati ed alle lesioni riportate (…), né è vero che non vi siano fatture quietanzate relative a taluno dei danni patrimoniali subiti”. Fermo il rilievo del pregiudizio morale, che però è solo una delle voci di danno liquidate, la motivazione della Corte d’appello sui danni patrimoniali e su quelli alla
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persona non è corretta, perché il risarcimento di un danno patrimoniale non dipende dalla pluralità dei danni o dalla pluralità delle lesioni, ma dipende dal costo per riparare tali danni e dalla percentuale di invalidità riportata per le lesioni.
Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e, limitatamente a questa parte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, poiché è pronunciato l’annullamento soltanto per le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, al giudice civile competente in grado di appello ex art. 622, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Le statuizioni sulle spese sono rimesse al giudice del rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561: La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.