Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6245 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6245 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) nato a (TUNISIA) il XXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Gup del Tribunale di Genova, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXin relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. 110 del
1975;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo diretto piuttosto che eventuale e, quindi, quanto all’affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica attribuita al fatto;
Rilevato che nello stesso primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975 in quanto non sarebbe stata accertata la natura dell’arma nØ il ricorrente, privo di fissa dimora, avrebbe potuto portarla fuori dalla propria abitazione;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte di appello, con motivazione puntuale e attenta, evidenziando che il ricorrente ha aggredito la vittima con un’arma da taglio infliggendole ben tre colpi in prossimità del volto e del collo, ha dato conto degli elementi (mezzo utilizzato, parti del corpo attinte e reiterazione dei colpi) sui quali ha fondato la conclusione circa la natura diretta del dolo, con ciò conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277151 – 01);
Rilevato che la censura sempre contenuta nel primo motivo circa la sussistenza del reato di cui all’art. 4 l. 110 del 1975 Ł manifestamente infondata perchØ il giudice dell’impugnazione, con lo specifico riferimento alla natura delle ferite e alle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testi, ha indicato gli elementi dai quali ha coerentemente
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CC – 22/01/2026
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desunto che l’arma utilizzata, benchØ non ritrovata, fosse un coltello e non un diverso e occasionale strumento; rilevato altresì sul punto che la circostanza che l’imputato non abbia fissa dimora non incide sulla sussistenza del reato perchØ lo stesso Ł configurabile in ogni occasione in cui l’arma da taglio Ł comunque portata senza alcuna giustificazione al di fuori del contesto in cui può essere legittimamente utilizzata;
Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado e pure evidenziando la totale assenza di diversi elementi da tenere in considerazione, la gratuità dei motivi a delinquere, nonchØ le conseguenze permanenti arrecate alla vittima, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, così che la decisione appare logica e coerente e non Ł quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.