Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude riportandosi alle conclusioni già depositate, per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO NOME conclude insistendo per l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13 aprile 2021, che ha confermato la sentenza resa il 25 giugno 2019 dal Tribunale di Velletri all’esito di giudizio abbreviato, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e NOME alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio di NOME NOME, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., perché 1’8 febbraio 2013 in Montecompatri avevano posto in essere atti diretti in modo non equivoco alla uccisione della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; in particolare, gli stessi l’avevano attinta con un coltello e colpito alla gola per futil motivi.
Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, articolando motivi comuni.
2.1. Con il primo motivo, denunciano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che vi era stata identità di persona tra il G.u.p. e il Presidente del Collegio del Tribunale, circostanza che avrebbe determinato una nullità del procedimento di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo, denunciano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata dichiarato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate il 10 giugno 2013 dalla parte offesa al consulente del pubblico ministero.
In tale sede, COGNOME aveva riferito di aver preso in mano due coltelli, circostanza non ribadita quando successivamente era stato sentito dai Carabinieri.
Lo stesso, inoltre, nella medesima occasione aveva riferito di aver morso l’avambraccio di NOME, circostanza che aveva riscontrato le dichiarazioni dell’imputato. Quanto riferito dalla parte offesa, poi, aveva riscontrato in maniera indiretta anche quanto riferito da NOME, il quale aveva dichiarato di aver immediatamente gettato per strada il coltello.
Così facendo, il giudice di merito avrebbe illegittimamente eliminato un elemento idoneo a minare la credibilità della parte offesa, il quale – nella sua seconda versione dei fatti – aveva provato a eliminare ogni sua corresponsabilità nelle cause e nelle modalità dello scontro fisico.
Dalla prima versione dei fatti fornita da COGNOME si evinceva che lo stesso non era stato aggredito, ma aveva fronteggiato NOME con un coltello (forse anche due) dopo aver steso, mordendo e ferendo a un braccio NOME; pertanto, non era possibile escludere che gli imputati avessero agito al solo scopo di difendersi e proteggersi.
La Corte di appello, infine, per cercare di correggere le carenze della motivazione di primo grado, avrebbe in maniera illogica inquadrato la condotta di NOME nell’ambito del dolo alternativo e non più eventuale, incompatibile con il tentativo, nonostante non vi fosse agli atti prova del dolo diretto.
I ricorrenti, pertanto, denunciano erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del dolo omicidiario, nonostante fosse emerso che, dopo un solo colpo, era cessata l’azione lesiva e che NOME si era allontanato, mentre NOME aveva accompagnato la parte offesa al piano di sopra per attendere l’ambulanza insieme a lui.
Il giudice di merito, poi, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al fatto che il tipo di rapporto tra le parti (soggetti amici coabitanti) e lo stato d alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcooliche fossero indici sintomatici dell’assenza della volontà omicidiaria negli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell’art. 34 cod. proc. pen. che prevedono i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le “condizioni di capacità del giudice”, la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Deve concludersi pertanto che l’inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 cod. proc. pen. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l’esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 108 del 14/01/1993, Primerano, Rv. 193364).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha evidenziato che COGNOME aveva offerto una ricostruzione dei fatti lineare, dettagliata, priva di contraddizioni e riscontrata dai dati obiettivi acquisiti.
In particolare, la parte offesa aveva raccontato che la condotta era iniziata con un litigio scaturito da futili motivi e sfociato in un’aggressione da parte di NOME, il quale risultava essere già in stato di alterazione a seguito dell’uso di sostanze alcoliche, che lo aveva colpito con un bicchiere sulla testa.
La colluttazione, poi, era proseguita, tanto che la parte offesa e NOME erano caduti a terra, venendo il primo colpito da pugni e il secondo attinto da un morso al braccio.
Il fatto che la parte offesa non avesse riferito tale circostanza, secondo il giudice di merito, non poteva essere considerato elemento idoneo a far venire meno la credibilità dello stesso, posto che era comprensibile la sua riluttanza a riferire circostanza che avrebbe M potuto comportare una responsabilità penale a suo carico.
La Corte territoriale, quindi, ha evidenziato che la parte offesa si era ritirata nella sua camera dove era stata raggiunta da NOME, il quale voleva riprendere il litigio.
Nel corridoio del piccolo appartamento, poi, NOME aveva colpito la parte offesa con un pugno e aveva indirizzato al suo volto la lama del coltello, mentre il fratello continuava a inveire contro di lui. La parte offesa, quindi, si era armata con un coltello e lo aveva brandito all’indirizzo di NOME, mentre l’altro imputato era rimasto alle sue spalle, impedendogli ogni tentativo di fuga.
Durante le fasi concitate dell’azione, i tre si erano portati nel corridoio, luogo nel quale la parte offesa era stata attinta dalla coltellata che le aveva trapassato il collo.
La Corte di appello, pertanto, fornendo sul punto ampia motivazione, ha confermato il giudizio di attendibilità della parte offesa già formulato dal giudice di primo grado.
Su tale punto, va ribadito che la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l’attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un’adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899).
Il ricorso, poi, è infondato nella parte in cui lamenta la mancata utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa al consulente tecnico, posto che tali informazioni non risultavano oggetto di un verbale di dichiarazioni a firma della medesima persona offesa e che il consulente non era stato autorizzato ad assumere tali informazioni.
Si evidenzia, infatti, che in tema di mezzi di prova, l’inutilizzabilità delle notizie che il perito o il consulente, in sede di espletamento dell’incarico, riceve dall’imputato, dalla persona offesa o da altre persone, prevista dall’art. 228, comma 3, cod. proc. pen., ha natura patologica, non essendo sanabile, pertanto, neppure in caso di celebrazione del processo nelle forme del diritto abbreviato (Sez. 3, n. 16503 del 20/11/2018, dep. 2019, C., Rv. 275404).
In ogni caso, la Corte territoriale ha evidenziato che l’elemento di discrimine tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa al consulente e quelle riferite successivamente ai Carabinieri non era ra idonee( a minare la sua credibilità, anche considerando che lo stesso non era apparso motivato da risentimento, da intenti ritorsivi o calunniatori, né da interessi economici.
Secondo il giudice di merito, il compendio probatorio unitariamente valutato era convergente nel confermare la dinamica dei fatti esposti dalla persona offesa, potendosi escludere in tal senso che gli imputati avessero agito per legittima difesa.
La vittima, infatti, era stata dapprima aggredita da NOME e, subito dopo, da NOME, intervenuto per aiutare il fratello, e, ck4e3N quindi, afferrare il coltello per difendersi, risultando irrilevanti ai fini de valutazione dei fatti che la parte offesa avesse impugnato uno o due coltelli.
Il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha quindi adeguatamente motivato i ritenuti presupposti dell’idoneità e univocità della condotta diretta a procurare la morte della persona offesa, evento non verificatosi per il tempestivo intervento dei sanitari.
In modo ineccepibile, la Corte di appello ha spiegato che appariva corretta la qualificazione dell’elemento soggettivo come dolo diretto, quanto meno nella forma del dolo alternativo, poiché le modalità dell’azione erano state espressione di una volontà di attentare all’integrità fisica della persona offesa, cagionandone alternativamente la morte o procurando in lui gravissime lesioni.
Per quanto riguarda NOME, l’intenzione omicidiaria era desumibile dalla idoneità del mezzo impiegato, dalla forza impressa, dalla profondità della ferita inferta con l’unica coltellata, dalla direzione verso parti vitali del corpo e dalle gravi conseguenze derivanti alla vittima.
Anche in capo all’altro imputato, che ha risposto a titolo di concorso nel reato di tentato omicidio, andava evidenziata la sussistenza del dolo diretto nella forma del dolo alternativo, considerato il suo contributo agevolatore, sia dal punto di vista materiale che morale, alla realizzazione del fatto da parte dell’autore materiale.
In forza di quanto sopra, Il ricorse deveéssere rigettate. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2022