Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 156 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 156 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato DATA_NASCITA;
NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 28/03/2022 dal Tribunale del riesame di Bologna;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Bologna, pronunciandosi sull’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME e NOME il 4 marzo 2022, in riforma della decisione impugnata applicava al secondo dei due indagati la misura degli arresti domiciliari con il supporto del braccialetto elettronico, confermando nel resto il provvedimento cautelare genetico.
I fatti di reato in contestazione riguardano il tentato omicidio posto in essere da NOME COGNOME e NOME COGNOME in danno di NOME COGNOME, intorno alle ore 23.50 del 28 febbraio 2022, atrinzkrIzzwarel quale, mentre i tre soggetti si trovavano all’interno della sala giochi RAGIONE_SOCIALE, ubicata a Sassuolo, in INDIRIZZO, veniva colpito violentemente alle spalle, con calci, pugni e un oggetto appuntito. I colpi sferrati dagli indagati provocavano il ferimento della persona offesa, che veniva ricoverata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE civico di Boggiovara.
La sequenza degli accadimenti criminosi veniva ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio pubblico sassolese ; dove si verificava il ferimento di NOME COGNOME, che consentivano di individuare negli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME i soggetti con cui la persona offesa si era scontrata, venendo colpito violentemente alle spalle.
Queste immagini, a loro volta, venivano correlate alle dichiarazioni rese da i:q NOME COGNOME fin dall’immediatezza dei fatti, che apparivano pienamente attendibili e corroborate dalle deposizioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avevano assistito all’aggressione fisica della persona offesa, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accadimenti criminosi sfociata nel ferimento di cui si controverte e confermavano la correttezza della ricostruzione accusatoria.
Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, rilevanti ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., in conseguenza dell’elevato disvalore dei delitti contestati ai ricorrenti, che imponevano, pur con l’attenuazione della misura irrogata a COGNOME, al quale veniva applicata la misura degli arresti domiciliari con il supporto del braccialetto elettronico, di confermare il provvedimento impugnato.
Sulla scorta di questi elementi indiziari il Tribunale del riesame di Bologna emetteva nei confronti di NOME COGNOME e NOME il provvedimento cautelare di cui in premessa.
Avverso questa ordinanza cautelare gli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorrevano congiuntamente per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto che, all’esito dell’udienza del riesame, celebrata il 28 marzo 2022, non era stata dichiarata la caducazione del provvedimento cautelare genetico, applicato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, nonostante non fossero stati trasmessi al Tribunale del riesame di Bologna tutti gli atti posti a fondamenti dell’originaria misura restrittiva, mancando dal fascicolo processuale la cartella clinica di NOME COGNOME, che era stata acquisita presso il pronto soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Boggiovara.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti 43i fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, attesa l’intrinseca contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che non consentiva di ricostruire l’esatta sequenza degli accadimenti criminosi sfociata nel ferimento di NOME COGNOME da parte degli indagati.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono infondati.
Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto che, all’esito dell’udienza del riesame, il 28 marzo 2022, non era stata dichiarata la caducazione del provvedimento cautelare genetico, applicato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, nonostante non fossero stati trasmessi al Tribunale del riesame di Bologna tutti gli atti posti a fondamenti) dell’originaria misura restrittiva, mancando dal fascicolo processuale la cartella
clinica di NOME COGNOME, che era stata acquisita presso il pronto soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE Boggiovara.
Osserva il Collegio che la doglianza relativa alla mancata acquisizione della cartella clinica controversa veniva prospettata in termini generici, non avendo indicato la difesa del ricorrente, nell’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., celebrata il 28 marzo 2022, né le modalità con cui tale documentazione era stata acquisita al fascicolo processuale, né la valenza indiziaria, favorevole agli indagati, degli atti di cui si lamentava l’omessa trasmissione al Tribunale del riesame di Bologna.
Non era, invero, sufficiente, ai fini censori dedotti, prospettare la mancata acquisizione della documentazione clinica relativa al ricovero ospedaliero di NOME COGNOME, immediatamente successivo al suo ferimento, costituendo un onere processuale della difesa dei ricorrenti, non rispettato nel caso di specie, l’indicazione delle ragioni per cui la mancata trasmissione dei documenti in questione aveva determinato un pregiudizio per l’esercizio delle prerogative difensive di COGNOME e COGNOME.
Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente citata nel provvedimento impugnato, secondo cui in «tema di riesame delle misure cautelari, qualora l’indagato si dolga della mancata trasmissione da parte del pubblico ministero di atti o documenti per sé favorevoli, egli ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti negli atti non trasmessi, non potendo sostenerne apoditticamente la rilevanza ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 25058 del 10/05/2016, Sabatino, Rv. 266972-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti latfatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, attesa l’intrinseca contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che non consentiva di ricostruire l’esatta sequenza degli accadimenti criminosi sfociata nel ferimento di NOME COGNOME da parte degli indagati.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo, secondo cui non era stata acquisita la certezza che NOME COGNOME e NOME avessero ferito NOME
COGNOME con GLYPH l’intento di GLYPH ucciderlo GLYPH risulta GLYPH smentito dalla GLYPH sequenza dell’aggressione, ricostruita grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio pubblico dove si verificava l’aggressione oggetto di vaglio. Da queste immagini, in particolare, emergeva che, mentre NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si trovavano all’interno della sala giochi RAGIONE_SOCIALE, ubicata a Sassuolo, in INDIRIZZO, la persona offesa veniva colpita violentemente alle spalle dai ricorrenti, con calci, pugni e un oggetto appuntito.
Queste immagini, del resto, venivano corroborate dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nell’immediatezza dei fatti, che, a loro volta, si ritenevano pienamente riscontrate dalle deposizioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accadimenti criminosi sfociata nel ferimento della vittima e confermavano la correttezza della ricostruzione posta a fondamento del provvedimento cautelare genetico, applicato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena il 4 marzo 2022.
Sulla scorta di tale ricostruzione della violenta aggressione posta in essere da COGNOME e COGNOME in danno della persona offesa, che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la sua determinazione criminosa, nel contesto di tensione familiare risalente che l’aveva provocata, il Tribunale del riesame di Bologna formulava un giudizio positivo sull’idoneità degli atti posti in essere dagli indagati a provocare la morte della vittima, che appare rispettoso della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01; Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Rv. 201738-01).
Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una corretta applicazione dell’art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene
giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, NOME COGNOME, Rv. 1912421-01).
3.1. La difesa dei ricorrenti, al contempo, censurava l’ordinanza impugnata sotto il profilo dell’assenza di prova dell’univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione, evidenziando che il ferimento di NOME COGNOME, quand’anche si ritenesse dimostrato, era avvenuto accidentalmente, nel corso di uno scontro estremamente concitato e sviluppatosi repentinamente.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa – analoga a quella contestata a NOME COGNOME e NOME COGNOME – riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all’esigenza di ricostruire la volontà dell’agente rispetto all’aggressione del bene giuridico protetto dexila norma, in questo caso rappresentato dalla vita umana, conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «In tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, NOME, Rv. 236110-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, COGNOME, Rv. 269931-01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, COGNOME, Rv. 191241-01).
Ne discende che il requisito dell’univocità degli atti deve essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere dall’agente, nel senso che il suo comportamento deve possedere, tenuto conto del contesto interpersonale in cui si inserisce e della dinamica dell’azione delittuosa, l’attitudine a rendere manifesto il proposito criminoso perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 254106-01; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, COGNOME, Rv. 248829-01; Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, COGNOME, Rv. 19124101).
In questo contesto, non può non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dell’aggressione di NOME COGNOME deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l’azione di NOME COGNOME e NOME conseguisse a una volontà omicida teleologicamente orientata nella direzione correttamente prefigurata dall’ordinanza impugnata, consentendo di affermare che il ferimento della vittima mirava a provocarne la neutralizzazione, noncurante del rischio di causarne il decesso.
3.2. Queste ragioni imponevano di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
Per queste ragioni, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario dove NOME COGNOME si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1 – ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. relativamente a NOME.
Così deciso il 20 ottobre 2022.