Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8318 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8318 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXXXX
avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 17/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita il difensore, l’AVV_NOTAIO del foro di Brindisi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17.6.2025, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha provveduto su una istanza di riesame avverso l’ordinanza del G.i,p. del Tribunale di Brindisi in data 29.5.2025 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOMENOMEXXXXXX per il reato di tentato omicidio di
NOMENOMEXX.
L’ordinanza dà atto che la difesa dell’indagato ha contestato, in primo luogo, la qualificazione giuridica dei fatti e, in secondo luogo, il difetto di proporzionalità della misura applicata rispetto al fatto episodico, con richiesta subordinata di applicazione di una misura meno afflittiva.
La richiesta Ł stata rigettata.
1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto, il Tribunale ha ritenuto condivisibile l’iter logico giuridico seguito dal G.i.p., evidenziando che non sussista dubbio sulla qualificazione giuridica, in quanto dai filmati risulta che l’indagato ha colpito la persona offesa al volto con un’arma da taglio, come ha lui stesso ammesso in sede di interrogatorio, pur precisando di averlo fatto per aver visto un movimento strano da parte della vittima e per aver temuto per la propria incolumità.
I giudici del riesame precisano, a tal proposito, di aver visionato il filmato che riprendeva il fatto, dando atto che le immagini comprovassero, tra l’altro, che: a) NOME aveva inseguito NOME che usciva da un locale, impugnando un coltello e sferrandogli un colpo al viso; b) la vittima non aveva compiuto prima alcun gesto che potesse essere frainteso dall’indagato; c) una terza persona aveva cercato di trattenere NOME, il quale si era divincolato, spingendola con violenza, e aveva continuato a inseguire NOME che
cercava di nascondersi dietro un’autovettura; d) NOME non era riuscito ad afferrare NOME e, dopo essere tornato indietro, si era diretto nuovamente verso la persona offesa, muovendo il braccio in modo minaccioso al suo indirizzo.
Il Tribunale ha aggiunto anche che non assume rilievo il fatto che il colpo inferto non abbia determinato un pericolo di vita per la vittima, in quanto il medico legale consulente del pubblico ministero ha dato atto che la ferita avesse una lunghezza complessiva di circa 17 cm. e avesse interessato il padiglione auricolare esterno e la mandibola, precisando che in ragione della localizzazione della sede attinta a pochi centimetri dalla carotide e dalla giugulare, della entità della lesione e del mezzo utilizzato, l’azione avrebbe potuto cagionare la morte del soggetto.
Inoltre, il Tribunale ha desunto l’elemento soggettivo del dolo diretto dalla zona corporea attinta, dalla capacità offensiva dell’azione lesiva, dalla direzione del colpo, dalle modalità della condotta e, in particolare, dalla circostanza che l’indagato ha continuato a inseguire la vittima dopo il ferimento, desistendo solo perchØ non era riuscito ad afferrarlo e spingendo con violenza una persona terza che cercava di fermarlo. Tutto ciò Ł segno inequivocabile della volontà di COGNOME di infliggere ulteriori colpi alla vittima, anche perchØ, se la sua intenzione fosse stata solo quella di ledere, non avrebbe avuto bisogno di inseguire NOME, in quanto la sua azione aveva già raggiunto lo scopo.
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame hanno condiviso il pericolo di recidivanza ravvisato dal G.i,p., in ragione delle allarmanti modalità del fatto e della personalità negativa dell’indagato, gravato da diversi precedenti anche per lesioni. Peraltro,
NOME Ł già stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione per un altro tentato omicidio commesso il 10.2.2019.
Anche nel caso di specie, l’indagato ha dimostrato una totale incapacità di autolimitarsi, rendendo evidente di essere un soggetto incapace di azionare i freni inibitori e, dunque, non propenso all’osservanza di prescrizioni inerenti misure non afflittive, che sarebbero affidate alla sua autodisciplina e alla sua responsabilità.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l’unica misura idonea a evitare la ricaduta in reati della stessa indole, oltre che proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione irroganda, sia la custodia cautelare in carcere, non apparendo idonea a scongiurare le esigenze di prevenzione nemmeno la contestuale applicazione dei dispositivi di controllo in caso di arresti domiciliari.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOMENOMEXXXXXX, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen.
Il ricorso evidenzia che, nel suo interrogatorio, l’indagato ha chiarito che l’alterco con la vittima era dipeso da un vero e proprio sequestro di persona del fratello disabile ad opera di
NOME, il quale ne aveva condizionato il rilascio alla condizione che NOME andasse sul posto; ha anche precisato che il colpo era nato dalla interpretazione di un gesto equivoco
di NOME, noto pregiudicato e già avvezzo all’uso delle armi, come risulta dal casellario giudiziale allegato al ricorso; ha altresì affermato di avere colpito NOME con un attrezzo di lavoro che aveva prelevato dalla sua auto.
A fronte di tale prospettazione difensiva, deve rilevarsi che il filmato riprende solo una parte esterna del bar e non il suo interno, sicchØ la ricostruzione del fatto riguarda solo un segmento dell’azione, cioŁ quello finale della lesione. Nessuna verifica Ł stata compiuta allo scopo di comprendere le ragioni effettive della lite e della reazione così violenta di
NOME, nØ sono stati ascoltati i numerosi testimoni che erano stati individuati dalla polizia giudiziaria.
In ciò consiste il principale vizio di motivazione dell’ordinanza, in cui la ricostruzione del fatto avviene esclusivamente sulla base delle risultanze del video. Di conseguenza, i giudici, pur sottolineando che NOME non abbia alcunchØ in mano al momento della lesione, non possono ricostruire quanto Ł accaduto precedentemente all’interno del bar non inquadrato dalla telecamera, laddove invece la valutazione della causale avrebbe assunto un valore essenziale ai fini della qualificazione giuridica dell’azione.
La parzialità della ricostruzione, in secondo luogo, risalta ancora di piø quando si passa all’analisi dell’elemento soggettivo. Il Tribunale innanzitutto ritiene ininfluente la esiguità delle lesioni e non motiva circa il fatto che infine non siano state di apprezzabile entità per volontà dell’agente. Peraltro, le immagini riportano la scena di NOME e NOME a distanza assai ravvicinata e, dunque, in una situazione in cui il primo avrebbe potuto colpire il secondo in altre parti piø vitali che non il viso. Inoltre, il Tribunale ha individuato in un coltello lo strumento utilizzato per il ferimento, mentre TARGA_VEICOLO ha parlato nel suo interrogatorio di uno strumento di lavoro e lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero ha parlato di uno strumento con margini taglienti, ma non da punta come il coltello. In realtà, l’andamento del colpo e la sua scarsa penetrazione rendono compatibile l’ animus dell’agente con la volontà di arrecare uno sfregio a chi ha offeso il fratello disabile.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione illogica con riferimento al profilo delle esigenze cautelari.
Il ricorso censura, quanto alle modalità del fatto, che il Tribunale non abbia valutato se il comportamento dell’indagato fosse stato di tipo occasionale o meno. Inconferente Ł anche il richiamo ai precedenti penali di COGNOME, perchØ dal certificato del casellario allegato al ricorso risultano quattro precedenti condanne, nessuna delle quali, peraltro, per lesioni, come erroneamente affermato nell’ordinanza.
Pertanto, la decisione sulle esigenze cautelari Ł ondivaga, anche nel punto relativo alla esclusiva adeguatezza della custodia in carcere con l’esclusione dei dispositivi di controllo a distanza, che non si limitano, come afferma il Tribunale, solo a evidenziare l’allontanamento dal domicilio. ma attivano anche un allarme ai fini del pronto intervento delle forze di polizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
1. Il primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, eccepisce essenzialmente una carenza istruttoria, integrata – secondo la prospettazione difensiva – dal mancato espletamento di indagini in ordine alla fase immediatamente antecedente a quella del tentato omicidio, benchØ all’interno del bar ove erano insorti i motivi di contrasto tra NOME e NOME fossero presenti testimoni che avrebbero potuto essere sentiti circa la causale del successivo gesto dell’indagato.
Tuttavia, deve tenersi conto che, in tema di misure cautelari, il Tribunale adito in sede di riesame Ł privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all’imputazione, siccome incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale “de libertate”, e deve decidere in ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o di quelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell’udienza (Sez. 6, n. 46036 del 26/10/2023, Valentino, Rv. 285475 – 01).
Di conseguenza, il Tribunale ha legittimamente deciso sulla base degli atti di indagine fino a quel momento posti in essere: su quella piattaforma indiziaria, la motivazione
dell’ordinanza circa la qualificazione del fatto non Ł censurabile.
In particolare, Ł immune da vizi il ragionamento dei giudici del riesame quando prendono in considerazione, in relazione alla idoneità e all’univocità degli atti, le caratteristiche della lesione arrecata alla persona offesa e la sede corporale concretamente attinta dal colpo portato da TARGA_VEICOLO, desumendole, peraltro, dalla consulenza tecnica disponibile.
In questo modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, non solo circa la prova del dolo omicida, ma anche circa la potenzialità dell’azione lesiva, entrambe desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Egualmente adeguata Ł la motivazione del provvedimento quando afferma la irrilevanza della circostanza – pure valorizzata dalla difesa – che in conseguenza del colpo inferto da NOME non sia insorto un pericolo di vita per la vittima.
Qui basti ricordare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta “ex post” con riferimento alla situazione presentatasi all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, Ciancio, Rv. 256991 – 01). Diversamente, l’azione che non abbia conseguito l’evento sarebbe sempre inidonea e, quindi, la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile (Sez. 1, n. 597 del 9/11/1984, dep. 1985, Pino, Rv. 167463 – 01).
Le emergenze investigative disponibili hanno consentito, inoltre, al Tribunale di fondare il giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato su solide basi fattuali.
In particolare, l’ordinanza impugnata motiva logicamente circa il fatto che il tentativo di reiterazione dell’azione da parte di NOME, inequivocabilmente risultante dalle immagini acquisite, non avrebbe avuto ragione di essere se l’intento fosse stato solo quello di ferire o ‘sfregiare’ NOME, giacchØ – ove così si ipotizzasse – lo scopo sarebbe stato conseguito dall’aggressore già al primo colpo e nessuna necessità di proseguire oltre nella condotta offensiva si giustificherebbe.
Di conseguenza, si deve ritenere che la motivazione del provvedimento non sia affetta dal vizio di illogicità denunciato dal ricorso, essendo risultato, al contrario, che i giudici del riesame abbiano dato adeguatamente conto della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, procedendo ad una valutazione degli elementi indizianti congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828-01).
Il primo motivo, pertanto, Ł infondato.
Quanto al secondo motivo, deve premettersi che in udienza il difensore del ricorrente ha fatto presente che medio tempore la misura cautelare della custodia in carcere originariamente applicata a NOME Ł stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.
Questo vuol dire che il sindacato del Collegio può essere limitato al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e non deve riguardare piø la parte del motivo di ricorso relativa alla motivazione dell’ordinanza sulla inadeguatezza del regime di restrizione domiciliare.
A tal proposito, deve evidenziarsi che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio
secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01).
In questa prospettiva, Ł da ritenersi che in modo del tutto adeguato l’ordinanza fonda la propria valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per un verso, sulle allarmanti modalità del fatto e, per l’altro, sulla negativa personalità di NOME, gravato da diversi pregiudizi penali e, soprattutto, già condannato in primo grado in altro procedimento pendente per l’omologo reato di tentato omicidio.
Da questi elementi, i giudici del riesame desumono nient’affatto illogicamente un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, che peraltro altrettanto ragionevolmente non ritengono fronteggiabile con misure cautelari meno afflittive (di tipo non detentivo), a causa della dimostrata incapacità dell’indagato di autolimitarsi, che sarebbe incompatibile con l’osservanza di piø circoscritte prescrizioni affidate alla sua spontanea osservanza.
Dal canto suo, il ricorso contrasta solo genericamente la valutazione del Tribunale.
Da un lato, si limita a lamentare nuovamente il mancato approfondimento del movente, ma senza chiarire i motivi per i quali la prospettazione difensiva alternativa neutralizzerebbe il carattere oggettivamente violento e preoccupante del fatto nonchØ la valutazione negativa circa l’attitudine dell’indagato alla auto inibizione delle proprie pulsioni aggressive.
Dall’altro, contesta che tra i precedenti di NOME vi siano reati di lesioni, ma non smentisce il ben piø rilevante dato di una condanna pendente per tentato omicidio e, in ogni caso, non spiega perchØ la eventuale erroneità del riferimento a precedenti per lesioni renda irrilevanti, ai fini della valutazione della personalità dell’indagato, le altre condanne.
In definitiva, dunque, il ricorso propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01), laddove il controllo di logicità deve invece rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non Ł possibile procedere a diversa valutazione dello spessore delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, COGNOME, Rv. 210019 – 01).
Anche il secondo motivo, pertanto, non Ł meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso Ł da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.