Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45200 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45200 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni presentate in data 5 ottobre 2023 dal difensore, AVV_NOTAIO che ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. NOME AVV_NOTAIO ricorre per la cassazione dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso la stessa sede giudiziaria, che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato tentato omicidio, perché, in concorso con NOME COGNOME, che esplodeva quattro colpi d’arma da fuoco in direzione di NOME COGNOME, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà, segnatamente, in ragione del fatto che i proiettili non procuravano all’COGNOME ferite mortali. In particolare, NOME COGNOME, utilizzando la pistola di cui al capo b (capo per il quale il Gip non ha applicato a NOME COGNOME alcuna misura cautelare), esplodeva quattro colpi all’indirizzo della vittima, ferendola al fianco sinistro, all’addome ed alla spal sinistra, mentre NOME COGNOME, allo scopo di impedire lei fuga ed eventuali ulteriori reazioni della persona offesa, la tratteneva, bloccandola dalle spalle, così da agevolare l’azione di fuoco del correo. Con l’aggravante di avere commesso il fatto per motivi abietti e futili. Con la recidiva reiterata e specifica per COGNOME Con la recidiva reiterata per COGNOME. Fatto commesso a Gela il 20 giugno 2022.
Il Collegio cautelare ha ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. a carico del ricorrente sulla base, come sarà più chiaro in seguito, degli esiti dell’attività intercettazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche intercorse tra gli stessi indagati o tra questi ultimi e soggetti terzi, oltre che sulla base RAGIONE_SOCIALE ulteriori att d’indagine svolte dalla polizia giudiziaria.
2. Il ricorso, presentato dal difensore (AVV_NOTAIO), è affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato ai sensi dell’articolo 173 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 273, 274, 275, 292, comma 2, lett. c e c-bis, cod. proc. pen. nonché la violazione di legge in presenza di una motivazione apparente.
Assume che il Tribunale ha confermato l’ordinanza impugnata senza argomentare adeguatamente sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, utilizzando mere frasi precostituite motivazioni standardizzate, prive cioè di concretezza.
Aggiunge che le critiche alle doglianze difensive sono state ritenute slegate dal contesto fattuale e sarebbe stata omessa l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forn
dalla difesa, limitandosi il Tribunale a definire i predetti elementi genericamente come non dirimenti o non rilevanti, ma senza spiegarne il motivo.
Il Tribunale del Riesame avrebbe inoltre omesso di motivare adeguatamente e concretamente sull’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, limitandosi ad evidenziare la gravità del fatto, senza però valutare nel concreto la condotta successiva al delitto, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso (circa un anno) dall’evento all’esecuzione della misura, nonché le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’indagato.
Il Collegio cautelare avrebbe, altresì, omesso di motivare circa il concreto e attuale pericolo che l’indagato potesse commettere gravi delitti, rimproverandogli di aver continuato a rapportarsi con la persona offesa, nonostante i due indagati non si fossero mai recati presso l’abitazione della vittima, né l’avessero contattata telefonicamente.
Osserva come sarebbe apparente la motivazione in ordine alla non attualità del pericolo di reiterazione criminosa e come H Tribunale avesse omesso di valutare la dichiarazione del coindagato, il quale aveva affermato che il ricorrente era assente dal luogo del delitto al momento dei fatti.
Fornisce la sua lettura in ordine al contenuto di alcune intercettazioni riportate, per sintesi, alla pagina 6 del ricorso, ed afferma che l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa nel travisamento del fatto, ladclove (v. pag. 7 del ricorso) avrebbe valutato, diversamente dai portato dichiarativo, la narrazione svolta dal coindagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia e laddove avrebbe proceduto alla ricostruzione del fatto illogicamente affermando, in ordine alla dinamica dell’evento, che la persona offesa, benché trattenuta per le spalle “sicuramente, per spirito di sopravvivenza, avrà cercato di liberarsi dalla presa, evitando gli spari …”.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente ha presentato ulteriori conclusioni, reiterative dei motivi di ricors ribadendo la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché in massima parte aspecifico e presentato nei casi non consentiti nonché, nel suo complesso, in quanto manifestamente infondato.
Il Tribunale cautelare ha premesso come le indagini di polizia – attivate subito dopo il compimento dell’azione delittuosa a seguito di una segnalazione
proveniente dall’Ospedale – avessero consentito di acquisire, nell’immediatezza, le dichiarazioni di NOME COGNOME, il quale aveva riportato quattro fori d proiettile di piccolo calibro all’altezza del fianco sinistro, dell’addome e della spal sinistra, e che, nella circostanza, su richiesta degli operanti intervenuti, riferì c a seguito di una discussione con NOME COGNOME, quest’ultimo aveva aperto il fuoco nei suoi confronti, attingendolo nelle parti del corpo sopra indicate.
I Carabinieri procedettero, tra l’altro, al sequestro degli indumenti indossati dalla vittima.
Autorizzate le intercettazioni RAGIONE_SOCIALE utenze in uso ai soggetti coinvolti e ai familiari di costoro, emerse – dalle prime conversazioni intercorse il giorno del delitto (22 giugno 2022) tra l’COGNOME e la moglie – che uno degli autori del tentato omicidio era NOME COGNOME, sia in considerazione della circostanza che nelle conversazioni tale soggetto fu indicato come colui che era stato sottoposto allo STUB e sia alla luce del chiaro riferimento fatto alla persona dell’indagato, nei cui confronti era emerso un forte desiderio di vendetta maturato d a parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tale individuazione venne confermata da un’ulteriore conversazione intercorsa tra la persona offesa e la moglie, sempre nel corso della mattina del 22 giugno 2022, nella quale affiorò il riferimento anche al genero di NOME COGNOME, ovvero NOME COGNOME, nei confronti dei quali l’interlocutore era intenzionato a porre in essere la sua vendetta, tanto da appostarsi sotto la loro casa.
Il coinvolgimento di entrambi i soggetti venne poi confermato anche dalle intercettazioni relative alle conversazioni dei giorni successivi, dalle quali si scop che, tra la persona offesa e i due autori del tentato omicidio, vi furono incontri chiarificatori, sebbene si trattasse di un chiarimento solo apparente, tenuto conto del forte rancore che la vittima continuava a provare nei confronti dei suoi aggressori, come emerso da altre conversazioni nelle quali la vittima riferiva di aver fatto credere agli autori del delitto di avere assunto una posizione conciliante al solo fine di preparare una vendetta adeguata alla situazione, da realizzare al momento opportuno.
Sempre dalle intercettazioni emerse il chiaro intento di sviare le indagini in ordine al tentato omicidio, al fine di impedire l’intervento dell’autorità giudiziaria consentire all’COGNOME di portare a compimento la sua vendetta.
Dalle conversazioni intercorse tra i familiari della vittima, si accertò poi che costoro avevano intenzione di informare dell’accaduto NOME COGNOME, ergastolano e fratello della vittima, inviandogli una lettera presso il carcere di Parma, ove era recluso, al fine di renderlo partecipe dei gravi fatti accaduti al fratello e del suo comportamento.
Sequestrata la corrispondenza, una missiva, proveniente da NOME COGNOME, consentì di ricostruire la vicenda e di individuare con certezza l’identità degli autor
del fatto grazie ai riferimenti individualizzanti ivi contenuti: infatti, la persona aveva colpito NOME COGNOME venne indicata come una “persona dì loro conoscenza” (segnalata anche con il soprannome “NOME“), della quale si forniva l’indirizzo di residenza ossia INDIRIZZO – coincidente con quello di NOME COGNOME, il quale aveva attirato la vittima sotto casa e, dopo averla abbracciata, le aveva sparato a bruciapelo quattro colpi di pistola, mentre il genero (ossia NOME COGNOME, unico genero del NOME COGNOME) la tratteneva da dietro, per evitare che fuggisse.
Venne anche chiarito il movente del tentato omicidio, da ricondurre alla volontà dell’aggressore di punire l’COGNOME perché gli aveva platealmente tolto il saluto, dopo che il NOME COGNOME si era rifiutato di prendere provvedimenti – come, invece, gli era stato richiesto dalla persona offesa – nei confronti di un suo nipote per qualcosa di brutto che quest’ultimo avrebbe fatto all’COGNOME.
Nei confronti del COGNOME, in definitiva, le emergenze investigative attestavano il concreto contributo dallo stesso apportato all’esecuzione materiale del tentato omicidio, per aver agevolato la condotta del suocero, con la consapevole rappresentazione e la volontà di cooperare alla comune realizzazione della condotta delittuosa ed essendo il coinvolgimento dell’indagato nel delitto risultato dalle intercettazioni, dal contenuto della missiva che la vittima aveva inoltrato al fratello in carcere e dall’essersi l’indagato prestato a favorire un chiarimento tra i NOME e NOME COGNOME dopo il delitto, allorquando quest’ultimo aveva concretamente manifestato l’intenzione di vendicarsi nei confronti di entrambi eseguendo appostamenti sotto le loro abitazioni.
Ciò posto, appare evidente come il ricorrente abbia, a torto, contestato al Collegio cautelare di aver ritenuto immotivatamente l’esistenza nei suoi confronti dei gravi indizi di colpevolezza.
Da un lato, il ricorrente, confezionando, sotto tale aspetto, un motivo di ricorso aspecifico, non ha preso specifica posizione su temi di prova (riferimento alla sua partecipazione delittuosa nelle intercettazioni e nella missiva intercorsa tra NOME ed NOME COGNOME) ritenuti, con fondamento, dal Tribunale cautelare decisivi per la configurabilità della gravità indiziaria nei suoi confronti, ossia p ritenere la sua presenza al momento del fatto con la realizzazione di una condotta concretamente ausiliatrice dell’azione del correo, e, dall’altro, ha contestato il ragionamento probatorio, pur in presenza di una motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità nella ricostruzione della concreta vicenda processuale, apoditticamente affermando l’assenza di motivazione al riguardo e rimarcando la circostanza che, nell’immediatezza, non fu fatto il nome del ricorrente come concorrente nel delitto.
A questo proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, la censura svolta con il motivo di ricorso per cassazione – concernente un asserito vizio di legittimità del provvedimento impugnato in ordine alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza – consente alla Corte, in considerazione della peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica RAGIONE_SOCIALE censure inerenti la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie ma escludono che il controllo di legittimità investa, in presenza, come nella specie, di logica e adeguata motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, la ricostruzione dei fatti, l’apprezzamento che il giudice di merito ha compiuto in ordine all’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e alla rilevanza concludenza dei dati probatori, con la conseguenza che risultano inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già congruamente esaminate dal giudice della cautela (v. Sez. li, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 nonché Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01).
Parimenti inammissibili sono le doglianze genericamente formulate in ordine all’esistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e alla scelta della misura.
Il Tribunale del riesame ha affermato che l’aggressione è stata realizzata da due persone, con una chiara ripartizione dei ruoli e con evidente sproporzione tra la brutalità della condotta delittuosa e i risibili motivi ad essa sottostan circostanze motivatamente ritenute decisive e concorrenti nel sostenere l’affermazione della sussistenza del pericolo di recidivanza.
Il ruolo del NOME non è stato ritenuto marginale, avendo egli fornito un contributo rilevante e determinante nell’attuazione del programma criminoso.
Inoltre, al fine di ritenere pienamente integrati i requisiti della concretezza attualità del bisogno cautelare, il Tribunale ha sottolineato la personalità negativa dell’indagato come desumibile dai precedenti penali, tra cui una condanna passata in giudicato proprio per reati contro la persona (minaccia) e stimato irrilevante il tempo trascorso (appena un anno) tra la commissione del fatto e l’applicazione della misura.
Del tutto strumentali sono stati poi stimati dal Collegio cautelare i presunti tentativi di riconciliazione che l’indagato avrebbe tentato di porre in essere tra l parti e sui quali il ricorrente ha molto insistito per escludere la esistenza del esigenze cautelari, tanto sulla base del contenuto di alcune intercettazioni che avevano disvelato come le apparenti ricomposizioni fossero finalizzate a non attirare l’attenzione degli organi di polizia sui protagonisti della vicenda delittuosa
Sulla base di tali considerazioni, sostenute da logica e adeguata motivazione, è stata anche affermata l’attualità del pericolo di commissione di altri reati dell stessa indole e conseguentemente la misura applicata all’indagato (arresti domiciliari) è stata ritenuta proporzionata, nonché la sola idonea a soddisfare le esigenze cautelari finalizzate ad evitare il pericolo della reiterazione criminosa specifica.
Nel pervenire a tali conclusioni, il Collegio cautelare si è attenuto ai princip affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dei quali il requis dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pe richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto RAGIONE_SOCIALE modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve necessariamente contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multls, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282991 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11/10/2023