Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41362 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Gen. COGNOME per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso e ha insisto per l’accoglimento nel resto dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, con ordinanza dell’22/12/2022, ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, in data 6/12/2022, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di tentato omicidio pluriaggravato di cui agli artt. 56, 575, 61 nn. 5 e 11, 577 nn. 1, 2 e 3 cod. pen.
NOME COGNOME COGNOME sottoposto a indagini per avere tentato di uccidere il coniuge convivente NOME COGNOME COGNOME somministrandogli delle benzodiazepine al fine di aggredirlo mentre dormiva utilizzando una roncola e un coltello.
L’evento non si è realizzato per la pronta reazione della vittima che, seppure attinta da colpi alla testa e al collo non particolarmente gravi, ha costretto il ricorrente a darsi alla fuga.
NOME, che aveva lasciato due missive indirizzate al proprio ex compagno e all’attuale compagno del coniuge, è stato arrestato poco dopo in un’area di servizio a circa 6 km di distanza dall’abitazione della coppia.
Il Tribunale, così confermando l’ordinanza impugnata, ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base della condotta e delle modalità di esecuzione e, la premeditazione, in considerazione dell’uso delle benzodiazepine.
Quanto alle esigenze cautelari il giudice del riesame, che pure ha escluso il pericolo di fuga, ha ritenuto che sussista il pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando che la misura della custodia cautelare in carcere è l’unica adeguata a contenere tale esigenza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica. Nel primo articolato motivo la difesa censura la conclusione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’animus necandi che, sarebbe escluso dalla condotta tenuta e dalle modalità in concreto utilizzate. Se il ricorrente avesse voluto uccidere, rileva la difesa, non avrebbe avuto alcun problema a porre a compimento tale atto laddove, di contro, la persona offesa non ha corso alcun pericolo di vita, come dimostrato dalle lesioni effettivamente subite. I colpi, quindi, sarebbero stati goffamente inferti solo per “sfregiare” la vittima ma non per ucciderla. Sotto altro profilo la vittima avrebbe prontamente reagito e questo dimostrerebbe che non era stato l’indagato a somministrare le benzodiazepine rinvenute dagli accertamenti ima che queste erano solo le tracce del farmaco che la stessa persona offesa ha ammesso di avere assunto alcuni giorni prima. Anche le lettere lasciate dal ricorrente, poi, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, non dimostrerebbero affatto la volontà o l’intenzione di uccidere ma la sola intenzione di suicidarsi rivolgendosi all’ex compagno e non al coniuge in quanto il rapporto con quest’ultimo era ormai deteriorato.
4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della premeditazione. Nel secondo motivo la difesa rileva r±i che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi evidenziati dalla difesa quanto alla riferibilità delle tracce delle benzodiazepine alla precedente assunzione piuttosto che alla sera del 2/12/2022, circostanza esclusa proprio dall’immediata reazione della vittima che si è svegliata e si è opposta ai colpi dell’indagato.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, desunte solo dalla gravità del reato e non dalla reale personalità dell’indagato. Sul punto il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto le dichiarazioni rese dalla persona offesa che evidenzia che il compagno non era un violento che non lo aveva mai minacciato né aveva mai avuto comportamenti violenti.
In data 2 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede il rigetto del ricorso.
In data 12 maggio 2023 è pervenuta una dichiarazione con la quale il difensore, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, rinuncia al primo motivo e insiste per accoglimento del secondo motivo -relativo alla sussistenza della premeditazione, ritenuta senza confrontarsi con le considerazioni della difesa circa l’esistenza delle tracce delle benzodiazepine che deriverebbero dalla pregressa assunzione confermata dalla persona offesa e come dato per possibile da medico del pronto soccorso- e del terzo, nel quale si censura il giudizio del Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza e consistenza delle esigenze cautelari, effettuato senza tenere in alcun conto la reale personalità dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
L’intervenuta rinuncia del ricorrente al primo motivo di ricorso esime questa Corte dalla disamina delle doglianze in questo formulate.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza della premeditazione, fondata sulla somministrazione delle benzodiazepine alla vittima da parte del ricorrente senza considerare che le tracce di tale sostanza nelle urine della persona offesa avrebbero potuto essere riferibili a una precedente assunzione.
La doglianza non è consentita per carenza di interesse ed è comunque infondata.
2.1. L’art. 311 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso le pronunce del Tribunale distrettuale competente in ordine alle richieste in materia di libertà personale.
Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall’art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell’impugnazione, è necessario avervi interesse e questo deve essere concreto ed attuale.
In tema di impugnazioni avverso le misure cautelari personali, d’altro canto, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, cioè che dall’esclusione della stessa conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare (cfr. Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, 254507 – 01).
Nel caso di specie, a seguito della sopravvenuta rinuncia al primo motivo di ricorso afferente la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, deve ritenersi che il richiesto interesse sia venuto meno.
La ritenuta e non contestata sussistenza delle altre circostanze contenute nel capo di incolpazione, come anche solo quella speciale di cui all’art. 577, comma primo n. 1 cod. pen., infatti, rende ininfluente ai fini cautelari che ricorra o meno l’analoga aggravante della premeditazione.
Ciò anche considerato che questa, priva di riflessi sui presupposti di applicazione della misura cautelare e sulla sua durata, non è stata valutata ai fini delle esigenze cautelari e non risulta pertanto avere inciso sull'”an” o sul “quomodo” della misura (cfr. nello specifico Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 284489 – 01; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275028 – 01; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 dep. 2015, COGNOME, Rv. 262080 – 01).
2.2. La medesima doglianza è comunque infondata.
La motivazione del provvedimento impugnato, che fonda la ritenuta premeditazione sulle dichiarazioni della persona offesa (che ha riferito di una immediata, improvvisa e incoercibile sonnolenza) e solo in seconda battuta, indicandolo come elemento di riscontro, sul rinvenimento delle tracce di benzodiazepine nelle urine, è allo stato adeguata.
In tal modo, infatti, il Tribunale, che ha comunque dato atto di quanto emerso in ordine alla pregressa assunzione delle benzodiazepine nei giorni precedenti, ha indicato in termini specifici l’elemento (le dichiarazioni della persona offesa) che ha posto a fondamento della conclusione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato sarebbero stati desunti solo dalla gravità del reato e non dalla reale personalità dell’indagato.
La doglianza è infondata.
In ordine al pericolo di reiterazione dei reati e alla concretezza e attualità di questo, infatti, il Tribunale ha fatto riferimento alla gravità del fatto evidenziando come le modalità con le quali questo è stato commesso siano significative di un’inclinazione all’uso della forza fisica.
Sotto tale profilo il ragionamento esposto e il giudizio prognostico formulato pure tenendo conto del breve periodo di tempo trascorso, in assenza di vizi logici, risulta allo stato adeguato e le censure sul punto sono pertanto infondate in quanto, nel caso di specie, l’esistenza e la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale sono state correttamente apprezzate sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato e sulla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della sussistenza e dell’effettività del pericolo che la misura cautelare è chiamata a prevenire (in senso sostanzialmente analogo cfr. Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767 – 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122 – 01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consi· i- te estensore