Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERDING( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avvocato NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 26 gennaio 2024, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione del 16 giugno 2023, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Salerno aveva condannato, con rito abbreviato, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con equivalenza rispetto alle aggravanti, alle pene di giustizia per i reati, parzialmente unifica dalla continuazione, di minaccia aggravata in concorso, commessa in danno di NOME COGNOME (capo 1), di tentato omicidio in concorso, commesso in danno di NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo 3), nonché, il solo COGNOME, dei reati di detenzione e porto illegali di un’arma comune da sparo con l’aggravante teleologica (capo 2) e, il solo COGNOME, della contravvenzione del porto abusivo di coltello, con l’aggravante teleologica (capo 4).
La prova di responsabilità a carico degli imputati, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, si fondava sulle immagini riprese, in relazione ad entrambi gli episodi, dagli impianti di videosorveglianza presenti in strada e nelle immediate vicinanze dei locali teatro dei fatti o all’interno dello stesso locale, s certificazioni sanitarie rilasciate in occasione del ricovero delle persone offese, sugli accertamenti di p.g., sulla deposizione del teste oculare NOME COGNOME e sulla perizia medico-legale cui era stato subordinato il rito abbreviato.
La Corte di appello confutava tutti i motivi di gravame.
2.1. Quanto al DI COGNOME, con riferimento all’episodio di minaccia aggravata e ai connessi reati in materia di armi di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, negava l Corte territoriale la concedibilità delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza, escludendo che l’imputato avesse assunto un atteggiamento realmente collaborativo, essendosi egli limitato a riconoscere quel che non si poteva negare alla luce delle risultanze delle videoriprese, lasciando, tuttavia, nell’ombra l’effettiva scaturigine del gesto e le motivazioni ad esso sottese.
2.2. Quanto alla compartecipazione morale del COGNOME nell’episodio di minaccia, osservava la Corte distrettuale, in base alla visione diretta dei filmati estrapolati dalla telecamera posta nelle immediate vicinanze del bar “RAGIONE_SOCIALE and day”, che l’appellante si era trovato, nell’occorso, a stretto contatto del COGNOME, non solo quando questi esplose il colpo di pistola, ma anche quando il correo, qualche attimo primo, aveva colpito la persona offesa con quattro schiaffi, un pugno al volto e un calcio alle gambe.
Né le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia erano state utili alla ricostruzione dell’episodio, anzi, si rivelavano contraddittor al riguardo, poiché, in un primo momento, l’imputato aveva negato di conoscere le ragioni dell’accaduto, mentre, in seguito, aveva riferito di contrasti insorti
COGNOME
proposito di chi dovesse pagare le consumazioni tra la persona offesa COGNOME e gli imputati, il che avallava, seppure in modo indiretto, una sinergia tra questi ultimi.
2.3. Quanto alla contestazione di tentato omicidio, i giudici del gravame respingevano, anzitutto, le censure dedotte nell’interesse del COGNOME, finalizzate a escludere l’idoneità degli atti e l’esistenza dell’animus necandi.
Notavano i giudici dell’appello che la condotta del COGNOME, il quale, in preda a una furia incontenibile, come documentato dalle immagini oggetto di visione diretta da parte della Corte, sferrava ben sette coltellate alle persone offese (quattro all’indirizzo di COGNOME e tre contro COGNOME) e, non pago, una volta che le vittime erano riuscite a riparare all’interno del bar “Verdi” aiutate da alcun presenti, si scagliava contro la porta del locale prendendola a calci al fine di rientrarvi per continuare a colpire i due malcapitati, integrava pienamente la fattispecie di tentato omicidio, sorretto almeno da dolo alternativo.
Che l’arma utilizzata, un coltello non caduto in sequestro, avesse o meno una lama a due tagli non ne escludeva l’idoneità a provocare la morte, come, del resto, affermato dal perito medico-legale.
Così come non escludeva l’idoneità dell’azione la circostanza che le lesioni arrecate non avrebbero messo in pericolo la vita delle persone offese, trattandosi di circostanza oggetto di una inammissibile valutazione ex post.
A questo proposito, la Corte di merito dava atto di una precisazione fornita dal perito medico-legale AVV_NOTAIO COGNOME in sede di esame, nel senso che la sua originaria valutazione sull’inesistenza di pericolo di vita era dipesa dal fatto che egli aveva visionato il solo video in cui COGNOME aveva sferrato i colpi alla parte bassa del COGNOME attingendolo alla gamba, e non anche quello in cui l’imputato aveva sferrato i colpi – non andati a segno, ma egualmente rilevanti ai fini dimostrativi dell’animus necandi al tronco, alla clavicola e al torace, parti del corpo sicuramente sedi di organi vitali.
2.4. In sintonia col primo giudice, la Corte di appello ribadiva la compartecipazione di COGNOME nel duplice tentato omicidio, osservando come egli avesse addirittura colpito con due pugni COGNOME, già attinto dalle quattro coltellate sferrate da COGNOME, oltre ad essere stato sempre insieme all’amico e sodale in tutti i segmenti in cui si era sviluppata l’azione tipica, con una presenza, quindi, che aveva rafforzato/agevolato la condotta del correo.
Del resto, ad avviso della Corte di merito, se COGNOME fosse stato da solo, non avrebbe affrontato, pur armato di coltello, due persone dal fisico prestante come le persone offese (addette alla RAGIONE_SOCIALE) in un locale affollato.
Infine, andava disattesa la prospettazione difensiva tesa ad accreditare la condotta, tenuta in ultimo dal COGNOME, in termini di desistenza, poiché posta in
essere quando doveva considerarsi ormai compiuto il duplice tentativo di omicidio contestato.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso morale nel reato di cui al capo 1).
La motivazione, secondo la difesa del ricorrente, si fonderebbe esclusivamente sulla relazione degli investigatori, suscettibile di essere utilizzata come prova atipica solo in quanto supportata da altri elementi probatori, nella specie mancanti.
Ed invero, sussisterebbe, in atti, solo la conferma circa l’amicizia del ricorrente con il COGNOME, circostanza che, per il principio del favor rei, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ravvisare, nella specie, l’ipotesi del connivenza non punibile.
3.2. Con il secondo motivo, si contesta la mancata qualificazione del fatto di cui al capo 3) come lesioni personali.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal perito AVV_NOTAIO COGNOME, il quale aveva descritto le lesioni riscontrate come interessanti unicamente i tessuti molli superficiali, senza coinvolgimento di strutture vitali più profonde.
Le ferite inferte dal COGNOME erano state talmente lievi che appariva inverosimile, considerata la posizione frontale in cui si trovava, che egli non fosse riuscito a colpire un organo vitale e avesse, invece, attaccato l’estremità del braccio e l’interno della coscia, dal che si desumeva un intento punitivo nel senso di lesioni, piuttosto che di omicidio.
Le immagini restituite dai filmati avrebbero dovuto, quindi, essere apprezzate in relazione alla blanda entità delle lesioni patite dalle persone offese. Inoltre, l’arma utilizzata per offendere non era stata mai trovata, sicché, in assenza di questa, l’idoneità dell’azione doveva reputarsi meramente supposta.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si denuncia vizio di motivazione con riguardo al delitto di tentato omicidio.
Nella prospettazione difensiva, sarebbero presenti, nella sentenza impugnata, svariate espressioni rivelanti il criticabile intento di affidare “al sape comune la conoscenza di una soluzione giudiziaria così complessa”, senza alcun sostegno di tipo giurisprudenziale o dottrinale.
In secondo luogo, si stigmatizzano locuzioni come “frenesia omicidiaria”, frutto di una valutazione personale, o come “corrobora la tesi del concorso morale”, priva di uno sviluppo argomentativo.
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Infine, si censura il passaggio motivazionale in cui la Corte di appello afferma di riscontrare nella relazione peritale un vulnus di incompletezza, dipendente dal fatto che il perito non aveva visionato le immagini in cui il COGNOME indirizzava i colpi verso il tronco della persona offesa, con ciò implicitamente riconoscendo di essere incorsa in un travisamento della prova.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore, articolando due motivi.
4.1. Con il primo, deduce carenza di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 3) (tentato omicidio).
L’affermazione della Corte di appello circa la provata consapevolezza, in capo al COGNOME, del possesso di un coltello da parte del COGNOME non avrebbe trovato alcuna corrispondenza in atti alla luce delle videoriprese richiamate, smentite dallo stesso coimputato COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia.
Il ricorrente, al momento della colluttazione con le persone offese, si trovava di spalle, all’interno del bar, senza, quindi, poter scorgere l’azione fulminea posta in essere dal COGNOME; inoltre, la cronologia dei fatti evidenziava che, seppure i coimputati fossero giunti insieme sul posto, il COGNOME se ne era allontanato, per poi ritornare a distanza di circa due ore, mentre il COGNOME continuava la serata in compagnia di altri amici, come dimostrato dai filmati acquisiti.
Tali circostanze comprovavano l’estraneità del ricorrente alla decisiva fase delle aggressioni.
Mancherebbe qualsiasi motivazione in punto di consapevolezza nel DI COGNOME della fase preparatoria del delitto.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce carenza di motivazione con riguardo alla perizia.
Si rimprovera alla Corte territoriale di aver contestato le risultanze della perizia non sulla base di elementi derivanti da cognizioni specialistiche più affidabili, ma in ragione di una valutazione della intera vicenda, relegando, dunque, l’elaborato tecnico su un piano secondario e, per dipiù, senza tener conto della consulenza di parte, che, invece, proprio su tale circostanza, aveva rimarcato l’assoluta irrilevanza della visione delle scene dell’azione, atteso che l’unic elemento di valutazione medico-legale cui attenersi nell’espletamento dell’incarico era costituito dalla consultazione di referti medici e cartelle cliniche, così come riferito in udienza dal AVV_NOTAIO della difesa AVV_NOTAIO COGNOME, il quale aveva escluso, in base a tale documentazione, la possibilità di un evento morte.
La Corte di appello avrebbe opposto ai rilievi del predetto AVV_NOTAIO argomenti inidonei a svilirne il giudizio tecnico, conferendo, così, alla sentenza la “patente” della illogicità della motivazione.
Se la Corte di merito avesse inteso discostarsi dalle conclusioni del perito, avrebbe dovuto disporre una nuova perizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Manifestamente infondato e generico è il primo motivo di ricorso proposto dal COGNOME, volto a contestare il concorso nel delitto di minaccia a mano armata materialmente commesso dal correo COGNOME, reo confesso sul punto.
In primo luogo, è destituita di ogni fondamento la censura sulla inutilizzabilità della relazione di servizio, in quanto prova atipica non supportata da altri elementi probatori.
Da un lato, va rilevato che gli imputati sono stati giudicati con rito abbreviato condizionato all’espletamento di perizia medico-legale, e, quindi, hanno accettato il giudizio “allo stato degli atti”, inclusa la non meglio precisata “relazio di servizio” (verosimilmente, si intende fare riferimento alla informativa redatta in data 28 luglio 2022 dai Carabinieri di Salerno); dall’altro, va sottolineato che l prova di responsabilità di COGNOME è scaturita dalla visione dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi del bar “RAGIONE_SOCIALE” e vicino all’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, nonché dalla testimonianza resa da NOME COGNOME, che assistette dal proprio balcone di casa, affacciantesi sulla INDIRIZZO, teatro dei fatti, alla esplosione di un colpo d’arma da fuoco al culmine di una lite accesasi tra alcuni giovani; infine, è stato apprezzato il rinvenimento, nel luogo indicato dal COGNOME, di un bossolo corrispondente ad un proiettile di arma comune da sparo calibro TARGA_VEICOLO,TARGA_VEICOLO mm.
Quanto alla tesi difensiva che vorrebbe qualificare la condotta del COGNOME alla stregua di una mera connivenza, si tratta di una deduzione generica ed assertiva, che non si confronta con la ineccepibile e sintonica motivazione addotta dai giudici di merito, che hanno correttamente valorizzato la costante presenza di COGNOME, accanto a COGNOME, in funzione di ausilio morale, a partire dal momento in cui il correo sferrò quattro schiaffi e un pugno al volto di NOME COGNOME, sino a quando COGNOME, al termine della lite, esplose verso terra un colpo di pistola per intimidire il suo avversario.
Manifestamente infondato in diritto è il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata derubricazione del fatto di cui al capo 3) nell’ipotesi di lesioni personali.
Ad inquadrare correttamente l’argomento, soccorre il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, al fine di distinguere le due fattispecie di tentato omicidio e di lesioni personali, occorre avere riguardo sia a
diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo (tra le più recenti, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01).
Quanto all’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, si è da sempre attribuito valore determinante all’idoneità dell’azione, da apprezzarsi in concreto, con una prognosi formulata “ex post”, ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (fra molte, Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell’arma usata – un coltello da cucina con una lama di 17 cm – dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell’indagato, che, nell’effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: “Ti sgozzo”).
A tal proposito, è stato chiarito che l’apprezzamento ex ante dell’idoneità dell’azione non può essere condizionato dagli effetti raggiunti, perché, sotto questo aspetto, l’azione, per non aver conseguito l’evento, sarebbe sempre inidonea nel reato tentato, per cui la stessa figura del tentativo non sarebbe giuridicamente concepibile: il giudizio di idoneità dell’azione non è, pertanto, una diagnosi, bensì una prognosi, anche se formulata ex post, ma lo si ripete – con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell’azione, in base alle condizioni prevedibili nel caso particolare (fra molte, Sez. 1, n. 2509 del 28/4/1989, dep. 22/2/1990, Rv. 183428; Sez. 1, n. 1365 del 2/10/1997, dep. 5/2/1998, Rv. 209688).
3.1. Nell’affrontare la vicenda di specie, la Corte di appello si è pienamente conformata al richiamato insegnamento, valorizzando, in modo del tutto logico, quali indicatori della fattispecie di tentato omicidio (duplice), sorretto da do alternativo, la pluralità dei colpi sferrati con crescente violenza dal COGNOME COGNOMEquattro contro NOME COGNOME, tre contro NOME COGNOME), la micidialità dell’arma utilizzata (un coltello, suscettibile, a detta del perito medico-legale, provocare ferite “letali”), le zonee corporee oggetto della direzione dei colpi, sedi di organi vitali, quanto meno per il COGNOME (coscia, tronco e torace), mentre il COGNOME venne attinto, nel contesto della medesima aggressione, nella regione esterna del braccio sinistro.
3.2. Di contro, le censure difensive si presentano del tutto inconferenti, perché poggiano su un unico elemento – quello della “blanda entità” delle lesioni riportate dalle persone offese – che, come detto, non può in alcun modo
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condizionare l’apprezzamento della idoneità ex ante dell’azione lesiva, idoneità, viceversa, concretata, nel caso in esame, dalla concorrenza degli indicatori appena descritti.
Generico e manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo alla imputazione di tentato omicidio, con il quale si contesta in modo del tutto vago l’assenza di uno sviluppo argomentativo, viceversa esistente per quanto detto, e si addebita alla Corte di merito di essere incorsa in un travisamento della perizia medico-legale, quando, al contrario, la Corte medesima ha correttamente ritenuto sanato il “vulnus di incompletezza” riscontrato nella relazione peritale in conseguenza delle precisazioni fornite dal AVV_NOTAIO COGNOME all’udienza del 22 maggio 2023, quando ammise di aver visionato solo le immagini raffiguranti COGNOME mentre sferrava dei colpi alla “parte bassa” del COGNOME, non avendo, invece, visionato quelle in cui l’imputato indirizzava le coltellate al tronco, a clavicola e al torace della persona offesa.
Parimenti inammissibile è il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Con il primo motivo, con il quale si contesta la partecipazione del ricorrente al duplice tentato omicidio di cui al capo 3), si fornisce una lettura dell condotta dell’imputato, in punto di consapevolezza (dedotta come inesistente) circa il possesso del coltello da parte del COGNOME, completamente rivalutativa e in fatto, quindi insuscettibile di essere apprezzata in questa sede di legittimità.
Il ricorso, d’altro canto, neppure si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito, che, senza incorrere in illogicità manifesta, ha apprezzato correttamente in termini di contributo morale e materiale l’azione simultanea e concorrente del COGNOME, il quale, dopo che il coimputato aveva già attinto il malcapitato COGNOME con quattro coltellate – sicché non poteva non aver visto il coltello – lo colpì con due pugni, restando sempre al fianco dell’amico per tutta la durata dell’aggressione.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Non è dato comprendere sotto quale profilo e in che termini la Corte di appello di Salerno avrebbe “travisato” la perizia medico-legale del AVV_NOTAIO COGNOME e la consulenza di parte del AVV_NOTAIO COGNOME, che avrebbero, a detta del difensore, ritenuto, nella condotta degli imputati, la “insussistenza della volontà omicidiaria” e la riconducibilità dei fatti nell’alveo del reato di lesioni volontarie.
Premesso che la rilevanza penale della condotta di ciascun imputato è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non del perito o del AVV_NOTAIO, chiamati, nella specie, a descrivere natura, entità, tipologia ed eziologia delle lesioni riscontrate, in nessun travisamento è certamente incorsa la Corte di merito, che ha convenientemente apprezzato tutti gli elementi acquisiti al processo, inclusa la perizia, nel senso di ravvisare nella condotta concorrente degli imputati,
secondo il lineare ragionamento in precedenza descritto, gli estremi del duplice tentato omicidio.
Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente