Tentato Incendio: I Criteri della Cassazione per la Configurazione del Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti necessari per la configurazione del delitto di tentato incendio. La pronuncia analizza un caso in cui un individuo aveva appiccato il fuoco all’interno di una chiesa, posizionando anche due bombole di GPL per amplificarne l’effetto distruttivo. Attraverso questa decisione, la Suprema Corte ribadisce i principi consolidati sulla idoneità della condotta a cagionare un vasto abbruciamento e dichiara inammissibile il ricorso per la sua genericità.
I Fatti del Caso: Il Rischio di un Vasto Incendio in Chiesa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il delitto di tentato incendio. L’imputato aveva appiccato un fuoco all’interno di un luogo di culto. L’azione era stata aggravata dal posizionamento strategico di due bombole di GPL, con l’evidente intenzione di provocare un effetto distruttivo su vasta scala. L’incendio non si era propagato e non aveva causato i danni temuti solo grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che erano riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.
Nei gradi di merito, i giudici avevano affermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo la sua condotta pienamente idonea a cagionare un evento disastroso. L’imputato, tuttavia, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando obiezioni generiche contro la sentenza di condanna.
La Decisione della Cassazione sul Tentato Incendio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Gli Elementi Costitutivi del Reato
La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente illustrato le ragioni della condanna. La condotta dell’imputato era stata giudicata, in termini incensurabili in sede di legittimità, come ‘senz’altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento’. Gli elementi chiave valorizzati sono stati:
1. La tendenza a progredire e ad espandersi delle fiamme.
2. La difficoltà di spegnimento che ne sarebbe derivata.
3. L’enorme potenziale distruttivo dovuto alla presenza delle bombole di GPL.
Questi fattori, nel loro complesso, integravano pienamente gli elementi costitutivi del delitto di tentato incendio, rendendo le obiezioni del ricorrente del tutto generiche e infondate.
La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
Di fronte a una motivazione così solida da parte dei giudici di merito e alla genericità dei motivi di ricorso, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. Questa decisione comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Spese Parte Civile: i Termini per la Richiesta
Un aspetto processuale interessante affrontato dall’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali presentata dalla parte civile. La Corte ha dichiarato inammissibile anche tale richiesta. Il motivo risiede nel mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 611 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che la richiesta debba essere depositata almeno quindici giorni liberi prima dell’udienza. Essendo stata presentata oltre tale termine, la richiesta è stata respinta, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri principali. Il primo riguarda la corretta applicazione dei principi che regolano il delitto di tentato incendio. La Corte ribadisce che per la sussistenza del reato non è necessario che l’incendio si verifichi, ma è sufficiente che l’azione posta in essere sia oggettivamente idonea a provocarlo, creando un pericolo concreto per la pubblica incolumità. Nel caso specifico, l’innesco delle fiamme in una chiesa e la presenza di bombole di gas costituivano una minaccia evidente e grave. Il secondo pilastro è di natura processuale: la genericità dei motivi di ricorso non consente alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, che in questo caso erano ineccepibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la valutazione sull’idoneità degli atti nel delitto di tentato incendio deve essere condotta ‘ex ante’, cioè sulla base delle circostanze esistenti al momento dell’azione, e deve tenere conto di tutti i fattori che possono aumentare la pericolosità della condotta. Inoltre, evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, poiché la genericità porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Infine, rammenta agli operatori del diritto, in particolare ai difensori della parte civile, la necessità di rispettare scrupolosamente i termini processuali per non vedere respinte le proprie istanze.
Quando si configura il delitto di tentato incendio?
Il delitto di tentato incendio si configura quando un soggetto compie atti che, per le loro caratteristiche, sono idonei a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire, espandersi e da difficoltà di spegnimento, anche se l’evento non si verifica per cause indipendenti dalla sua volontà.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in un caso di tentato incendio?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti sono generici e non contestano specificamente la logicità e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
Entro quale termine la parte civile deve presentare la richiesta di liquidazione delle spese nel giudizio di Cassazione?
Secondo l’art. 611 del codice di procedura penale (nel testo applicabile ratione temporis), la richiesta di liquidazione delle spese da parte della parte civile deve essere presentata entro il termine di quindici giorni liberi prima della data dell’udienza. Una richiesta presentata oltre tale termine è inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di tentato incendio e spiegato, in particolare (cfr. pag. 2-3 della sentenza della Corte di appello), che il fuoco da lui appiccato all’interno di una chiesa si sarebbe espanso, in assenza del provvidenziale intervento dei RAGIONE_SOCIALE, sino a determinare serie difficoltà di spegnimento ed a provocare anche in ragione del posizionamento, da parte dell’agente, di due bombole GPL – un vastissimo effetto distruttivo;
che, a dispetto delle generiche obiezioni sollevate dal ricorrente con l’unico motivo, il provvedimento impugnato attesta, in termini incensurabili in sede di legittimità, che la condotta da lui deliberatamente posta in essere era senz’altro idonea a cagionare un vasto abbruciamento, connotato dalla tendenza a progredire e ad espandersi e comportante difficoltà di spegnimento, onde sussistono, nella fattispecie, gli elementi costitutivi del delitto oggetto addebito (sul punto, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, COGNOME, Rv. 216129 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
che la richiesta, presentata dalla costituita parte civile con atto depositato il 21 marzo 2024, di liquidazione delle spese relativa all’azione civile ed al presente grado di giudizio non è ammissibile perché presentata oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen., nel tes applicabile ratione temporis (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308 – 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263641 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 04/04/2024.