Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2589 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2589 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONVENTRE COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. – così qualificata fattispecie prevista dall’art. 423-bis, primo comma, cod. pen. originariamente contestata all’imputato -, commesso a Castellamare del Golfo il 25 maggio 2021.
Ritenuto che l’atto di impugnazione in esame, articolato in un’unica doglianza, mirava a ottenere il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di COGNOME, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che l’elevato disvalore della condotta illecita contestata a NOME COGNOME, ex artt. 56 e 423 cod. pen., che aveva provocato un incendio boschivo di elevata pericolosità, che non si diffondeva solo grazie al tempestivo intervento dei RAGIONE_SOCIALE, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell’imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.