Tentato furto: la Cassazione sulla valutazione del danno per le attenuanti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 12925/2024) offre importanti chiarimenti su come deve essere valutato il danno patrimoniale in un caso di tentato furto ai fini della concessione dell’attenuante della speciale tenuità. La decisione ribadisce principi consolidati e sottolinea il rigore necessario nella formulazione dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato in concorso, commesso presso un supermercato a Firenze. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità (prevista dall’art. 62, n. 4, c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul tentato furto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati e generici. L’ordinanza analizza separatamente le due censure, fornendo una guida chiara sui criteri applicabili.
La Valutazione del Danno nel Tentato Furto
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta dell’attenuante per danno lieve. La difesa sosteneva che il giudice avrebbe dovuto concederla. La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, richiamando la sua giurisprudenza consolidata, incluse le Sezioni Unite.
Il punto cruciale è che, nel reato tentato, il danno non si è effettivamente verificato. Pertanto, la sua valutazione non può basarsi su un evento concreto, ma deve avvenire tramite una “prognosi postuma ex ante”. In altre parole, il giudice deve valutare quale sarebbe stato il valore della merce se il furto fosse stato portato a termine. Nel caso specifico, il valore complessivo della merce che l’imputato stava tentando di sottrarre ammontava a 223,95 Euro, una cifra ritenuta dalla Corte non minima e, quindi, non idonea a giustificare l’applicazione dell’attenuante.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso era del tutto generico, non adducendo alcun elemento specifico a sostegno della richiesta. Il giudice di merito aveva già motivato il suo diniego facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Secondo la Cassazione, per contestare validamente tale decisione, la difesa avrebbe dovuto presentare argomentazioni specifiche, cosa che non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio consolidato secondo cui la valutazione del danno nel tentato furto è una valutazione ipotetica basata sul valore del bene che si intendeva sottrarre. Un valore superiore a una soglia minima, come nel caso di specie, esclude di per sé l’attenuante della speciale tenuità. In secondo luogo, il rigore procedurale che impone alla parte che ricorre in Cassazione di formulare motivi specifici e non generici. La semplice doglianza per il diniego di un beneficio, senza argomentare nel dettaglio perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata, rende il motivo inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce che, per ottenere l’attenuante del danno lieve in un tentato furto, non si può fare leva sul fatto che il danno non si sia verificato. Ciò che conta è il valore potenziale del bottino. Inoltre, conferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere il merito delle valutazioni del giudice, ma un controllo di legittimità. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono essere tecnicamente precisi e ben argomentati. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Come si calcola il danno per concedere l’attenuante della speciale tenuità nel caso di tentato furto?
Nel reato di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’attenuante deve essere fatta attraverso una prognosi postuma “ex ante”. Ciò significa che il giudice valuta il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se il reato si fosse consumato.
Perché la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha addotto alcun elemento specifico a sostegno della richiesta, e la motivazione del giudice di merito, che aveva negato le attenuanti sulla base di elementi ritenuti decisivi, è stata considerata sufficiente e congrua.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in Euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME alias COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Firenze il 30 maggio 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della circostanza attenuante di cu art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimi «In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicaz dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso prognosi postuma “ex ante”, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulterior acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato» (Sez. 5 , n. 47144 del 29/11/2022, Rv. 283980 Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato il valore non minimo della merce asportata dagli scaffali del supermercato, di un valore pari a complessivi Euro 223,95);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuan generiche, oltre ad essere generico, in quanto nulla di specifico adduce a sostengo della concessione del beneficio richiesto, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittim e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rile come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente